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Stop pignoramento all’erede con beneficio di inventario?

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(@mariano-acquaviva)
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Compiute le formalità relative al beneficio di inventario, l’erede è al riparo dall’esecuzione forzata dei creditori? 

Se l’eredità è piena di debiti l’erede può decidere di rinunciarvi, così da non avervi niente a che fare. In alternativa, è possibile ricorrere al cosiddetto “beneficio di inventario”: si tratta della procedura che consente di mantenere distinti i beni del defunto da quelli dell’erede, cosicché dei debiti trasmessi si possa rispondere nei limiti dei primi, cioè del patrimonio del de cuius. In questo contesto si pone il seguente quesito: i creditori del defunto possono agire con pignoramento nei confronti dell’erede con beneficio d’inventario? Approfondiamo la questione.

Accettazione con beneficio d’inventario: cos’è e come funziona?

Per mezzo dell’accettazione con beneficio di inventario l’erede si mette al riparo dall’obbligo di pagare i debiti del defunto con il proprio patrimonio.

In altre parole, con l’accettazione con beneficio d’inventario i debiti dell’eredità vengono pagati solamente con quello che c’è all’interno dell’asse ereditario;  il patrimonio dell’erede resta separato da quello del de cuius.

La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, esattamente come la rinuncia all’eredità, deve essere resa ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione [1].

La dichiarazione deve poi essere iscritta nel registro delle successioni e, entro il mese successivo, trascritta nei registri immobiliari.

Il codice prevede nel dettaglio gli adempimenti cui è tenuto l’erede che accetta con beneficio di inventario per evitare i debiti dell’eredità: tra questi c’è quello di fare inventario dei beni ereditari entro un lasso di tempo stabilito – nello specifico, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione, se l’erede non si trovi già nel possesso dei beni; in caso contrario, i tre mesi decorrono immediatamente dall’apertura della successione.

Se l’erede non adempie tempestivamente a questi oneri, verrà considerato erede puro e semplice, senza il beneficio d’inventario.

Chi accetta con beneficio d’inventario è erede?

Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede a tutti gli effetti [2], con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede.

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, dunque, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, del defunto, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuius [3].

L’accettazione con beneficio d’inventario impedisce il pignoramento?

L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori del soggetto defunto una volta che abbia effettuato tutte le formalità necessarie a tale particolare tipo di successione [4].

Questo non significa che l’erede non possa ricevere la notifica di un atto di citazione: la giurisprudenza, infatti, specifica anche che l’erede ben potrebbe essere convenuto in giudizio dai creditori del soggetto defunto che propongano azione di accertamento o di condanna.

Ma proprio l’accettazione con beneficio di inventario lo mette al riparo da eventuali esecuzioni forzate.

Infatti, una volta trascritta l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non sono più possibili pignoramenti.

Pertanto, l’eventuale notifica di un atto di precetto – che, come noto, non è che l’atto preliminare dell’azione esecutiva – è da considerarsi nulla, in quanto non avrebbe alcuno scopo, non essendo possibile l’esecuzione contro l’erede beneficiario e i suoi beni.

Dunque, l’erede potrebbe proporre opposizione al giudice contro l’atto di precetto, vincendo il relativo giudizio.

 
Pubblicato : 10 Marzo 2024 15:56