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Stesso ruolo: si possono applicare contratti collettivi diversi?

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(@angelo-greco)
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I dipendenti che ricoprono le stesse mansioni possono avere un CCNL diverso?

Il datore di lavoro non è completamente libero di scegliere quale contratto collettivo applicare al dipendente. Egli infatti deve sempre rispettare la corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e il CCNL. Una volta che le parti si sono accordate sulle mansioni da svolgere, si crea una serie di conseguenze automatiche derivanti dalla legge o dal contratto collettivo applicabile, circa la determinazione degli altri elementi del contratto individuale (categoria, retribuzione, indennità di contingenza).

Ci si è chiesto se ai dipendenti che ricoprono lo stesso ruolo si possono applicare contratti collettivi diversi. La questione è stata analizzata dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza numero 728 del 22 dicembre 2023. Vediamo qual è il principio enucleato dai giudici toscani di secondo grado.

A chi spetta la scelta del contratto collettivo?

Come noto, il contratto di lavoro deve indicare l’attività (manuale o intellettuale) che il lavoratore deve prestare.

Il datore di lavoro non è completamente libero di scegliere quale contratto collettivo applicare al dipendente. La scelta del contratto collettivo è vincolata da diversi fattori:

  • iscrizione ad associazioni datoriali: se il datore di lavoro è iscritto ad un’associazione datoriale, in linea di massima è tenuto ad applicare il contratto collettivo sottoscritto da tale associazione.
  • Tuttavia, il datore di lavoro può scegliere di applicare un contratto collettivo diverso se questo risulta più favorevole ai lavoratori. Esiste il divieto di applicare un CCNL con condizioni peggiorative;
  • settore di attività: in alcuni settori, il contratto collettivo applicabile è determinato dalla legge o da accordi interconfederali. Ad esempio, nell’edilizia, il contratto collettivo applicabile è il CCNL Edilizia;
  • livello di inquadramento del dipendente. Ad esempio, il CCNL Metalmeccanici prevede diverse figure professionali con differenti trattamenti economici e normativi.

Dipendenti con mansioni uguali: possibili contratti collettivi diversi?

Ai dipendenti che ricoprono ruoli identici deve essere assegnato lo stesso tipo di contratto. Altrimenti, si creerebbe una disparità di trattamento ingiusta.

Dunque all’interno di una stessa azienda, non è ammissibile che ai lavoratori impegnati nelle stesse funzioni siano attribuiti contratti collettivi nazionali (CCNL) differenti. L’impiego di contratti vari è consentito esclusivamente quando i lavoratori svolgono compiti distinti, che devono essere indipendenti e non subordinati l’uno all’altro.

Questa linea guida è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con la sentenza citata in apertura. A imporlo è l’articolo 2070 del Codice Civile secondo cui, per prevenire ingiuste disparità, «i lavoratori che svolgono la medesima mansione devono essere sottoposti allo stesso CCNL».

In particolare, il secondo comma dell’articolo 2070 specifica che, in presenza di attività distinte svolte dal datore di lavoro, ciascun rapporto lavorativo deve seguire le regole del CCNL relativo. Di conseguenza, la Corte ha dedotto che, qualora i dipendenti siano impiegati nella medesima funzione, non è permesso al datore di lavoro adottare CCNL diversi.

Adottare più contratti, inoltre, sarebbe in contrasto con i principi di lealtà e buona fedeche regolano la relazione di lavoro, poiché le differenze non si limiterebbero agli aspetti retributivi, ma si estenderebbero a «tutte le componenti del rapporto lavorativo».

La vicenda

Sulla base di questi principi, i giudici di Firenze hanno stabilito che le addette alle pulizie, indipendentemente dalla data di assunzione e inquadrati secondo il CCNL per il facility management firmato da UGL e Unicoop, avevano diritto all’applicazione del CCNL per il turismo di Federalberghi, accordato per il personale con maggiore anzianità di servizio nell’ambito alberghiero.

I precedenti contrari

Questa decisione contrasta con un orientamento consolidato di tipo contrario, secondo il quale il lavoratore non può rivendicare l’applicazione di un CCNL differente se il datore di lavoro privato non è vincolato da affiliazioni sindacali, potendo solo fare riferimento ad esso per valutazioni sulla “giusta retribuzione” ai sensi della Costituzione.

Secondo tale interpretazione tradizionale, in aziende con diverse attività produttive, la normativa dell’articolo 2070, comma 2, del Codice Civile funge da criterio ausiliario, utilizzabile solo quando l’analisi dell’intento delle parti non permette di identificare il CCNL applicabile.

La sentenza di Firenze si discosta da questa visione, suggerendo che il CCNL corrispondente all’attività svolta non sia solo un riferimento per definire una retribuzione equa secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza dell’articolo 36 della Costituzione, ma rappresenti il contratto collettivo di riferimento per i datori di lavoro nella gestione omogenea dei rapporti con tutti i dipendenti impegnati in mansioni analoghe.

 
Pubblicato : 28 Febbraio 2024 11:30