Stalking: si può ritirare la querela?
Una persona accusata di atti persecutori può essere assolta se chi ha denunciato rimette la querela penale?
Una persona ti ha accusato di stalking e ora pende su di te una denuncia con conseguente rischio di una condanna penale. Hai provato a contattare il suo avvocato per rimediare alla situazione e tentare un accordo. Hai promesso di smetterla, di non importunare più la vittima, di allontanarti dai luoghi che frequenta e di non contattarla più telefonicamente. L’intesa sembra raggiunta ma, in cambio, vuoi che venga rimessa la querela. Secondo il suo avvocato, invece, non si può fare, trattandosi di un reato procedibile d’ufficio.
Cosa prevede la legge a riguardo? In caso di stalking, si può ritirare la querela? Dipende dalle circostanze: il Codice penale ha infatti previsto un “doppio binario”, cioè casi in cui gli atti persecutori sono procedibili a querela e altri in cui, invece, la procedibilità è d’ufficio, con la conseguenza che, una volta sporta, la denuncia non può più essere revocata. Anche quando procedibile a querela, poi, la legge prevede ipotesi in cui la denuncia non può comunque essere rimessa. Approfondiamo la questione.
Quando scatta lo stalking?
Lo stalking scatta in presenza di qualsiasi condotta persecutoria (quindi, reiterata), purché abbia come conseguenza uno di questi tre effetti:
- un grave e perdurante stato di ansia e paura cagionato alla persona offesa;
- il timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
- il cambiamento delle abitudini di vita della vittima.
Sebbene il Codice identifichi il comportamento tipico attraverso il richiamo delle figure della “minaccia” e della “molestia“, il reato di stalking non si configura quale fattispecie a forma vincolata, potendo essere molteplici e svariate le condotte offensive purché realizzino uno dei tre eventi appena citati.
La pena prevista per il reato di atti persecutori è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Quanto tempo per denunciare lo stalking?
Se per la generalità dei reati il termine per presentare la querela è di tre mesi, per lo stalking c’è tempo fino a 6 mesi.
Il termine più lungo si giustifica soprattutto in ragione del fatto che la vittima, nel denunciare il suo persecutore, nutre una certa preoccupazione e vergogna, circostanza che potrebbe portarla a temporeggiare e a valutare soluzioni alternative, anche bonarie.
Il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data in cui è stato posto in essere l’ultimo atto dello stalker. Il che significa che, quando gli atti si ripetono periodicamente, il termine di sei mesi non inizia a decorrere e c’è tutto il tempo per la querela.
Procedibilità del reato di stalking
Il reato di stalking è perseguibile a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio, invece, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità (secondo i criteri fissati dalla nota legge 104), quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (ad esempio, lesioni gravi o maltrattamenti), nonché quando il delitto è commesso da soggetto già ammonito dal questore.
Stalking: quando la querela è irrevocabile?
L’articolo 612-bis del Codice penale che disciplina gli atti persecutori (appunto, lo stalking) dice che la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce gravi e reiterate. Si pensi ad esempio alle intimidazioni effettuate con armi, scritti anonimi oppure da più persone riunite.
Risultato: nonostante la marcia indietro della vittima che decide di ritirare la denuncia, il processo penale andrà ugualmente avanti e l’imputato potrà comunque essere condannato, anche contro il volere della persona offesa [1].
Stalking: la querela può essere rimessa?
Nel caso di stalking è quindi possibile ritirare la querela, con conseguente estinzione del reato, quando il delitto è procedibile a querela di parte, sempreché le minacce non siano gravi. La legge precisa inoltre che la remissione può essere solo processuale.
Secondo il tribunale di Milano [2], in presenza di minacce gravi è possibile procedere ad una remissione di querela se le intimidazioni non siano state percepite come tali dalla vittima.
Se il fatto non è commesso con minacce gravi e reiterate la remissione della querela può essere presentata al processo, rimanendo in tal caso il reato procedibile a querela [3].
È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria e non solo quella ricevuta dal giudice [4]. Per remissione processuale della querela, quindi, non deve intendersi solamente quella fatta in un’aula di tribunale ma anche quella manifestata davanti a un ufficiale di p.g.
In sintesi, in presenza di minacce considerate non gravi la rinuncia alla querela ha l’effetto di estinguere il reato e, quindi, evitare la condanna penale dell’imputato.
Allo stalking non si applica la causa di estinzione del reato consistente nella riparazione del danno da parte del reo (con proposta di risarcimento).
La presunta volontà della vittima di ritirare la querela e di riprendere il rapporto “sentimentale” con lo stalker non fa venire meno la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del persecutore di indole possessiva e violenta [5].
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