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Stalking e ammonimento Questore: ultime sentenze

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Procedura amministrativa e ammonimento del Questore: il diritto di essere informato e sentito dello stalker. Le sentenze del Consiglio di Stato.

Ammonimento della Questura: presupposti

L’ammonimento della Questura è una misura chiamata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612- bis c.p. Ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall’art. 612- bis, ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, eventi che introducono vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona.

Dunque, l’adozione di tale provvedimento presuppone la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare, in quest’ultimo, uno stato di ansia e paura. La valutazione amministrativa, a differenza della valutazione e dell’accertamento rimessi al giudice penale, è diretta dunque non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 18/01/2022, n.46

Fatti oggetto di segnalazione e fatti di rilevanza penale

In tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento del questore, non è necessario che vi sia coincidenza tra i fatti oggetto di segnalazione e i fatti di rilevanza penale, in quanto i presupposti di intervento dell’autorità amministrativa si differenziano da quelli dell’autorità giudiziaria sia sul piano della ricognizione dei fatti che lo legittimano, sia in relazione alle modalità del loro accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti oggetto di ammonimento possono assumere rilievo penale qualora, nonostante lo stesso, siano seguiti da condotte espressione del medesimo comportamento molesto).

Cassazione penale sez. V, 30/09/2021, n.1035

Atti persecutori: procedibilità d’ufficio

In tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento del questore, non rileva che in epoca successiva all’emissione del provvedimento sia ripresa la relazione sentimentale tra l’agente e la vittima, dovendo ritenersi comunque configurabile l’aggravante di cui all’art. 8, comma 3, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38.

Cassazione penale sez. V, 03/06/2021, n.34474

Discrezionalità della valutazione dei fatti posti a base dell’ammonimento per stalker

L’ammonimento della Questura per stalker è un provvedimento discrezionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker in funzione preventiva e dissuasiva; pertanto, il provvedimento di ammonimento presuppone non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il delitto di stalking, di cui all’art. 612-bis c.p., ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima; la valutazione amministrativa, a differenza della valutazione e dell’accertamento rimessi al giudice penale, è diretta non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo .

Consiglio di Stato sez. III, 10/12/2020, n.7883

Il procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento di ammonimento prevede che il destinatario debba sia sentito

Il procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore presuppone che il suo destinatario debba essere sentito, a sua tutela, o almeno gli debba essere consentito di partecipare al procedimento.

Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2020, n.5150

Stalking: integrazione degli elementi oggettivi e soggettivo

La pluralità di condotte offensive alternativamente in molestie e minacce, mediante anche aggressioni fisiche e verbali non arginate neppure dalla presenza della figlia minore, reiterate per un periodo di oltre un anno anche dopo l’intervenuto ammonimento del Questore, integrano il reato di stalking in quanto idonee a determinare nella vittima disagio psichico e timore per la propria incolumità costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

Tribunale Ferrara, 04/08/2020, n.526

Il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 11 del 2009 il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se procedere senza indugio, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7, l. n. 241 del 1990.

Consiglio di Stato sez. III, 24/04/2020, n.2620

L’indesiderata interferenza nella sfera privata della vittima è sufficiente a supportare il decreto di ammonimento

Ai fini dell’adozione del decreto di ammonimento emesso ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 11 del 2009, convertito con l. n. 38 del 2009, l’art. 612 bis c.p., che fornisce la cornice entro cui collocare la valutazione operata dal Questore, anche solo in chiave prognostica, dei comportamenti dell’ammonendo, fa riferimento alla reiterazione di condotte di « minaccia o molestia », ponendo il fulcro della fattispecie sulle conseguenze derivatene sulla condizione psichica ed esistenziale della vittima; costituendo la molestia un minus, secondo uno spettro di progressione aggressiva, rispetto alla minaccia, sono suscettibili di integrare la prima anche condotte che, senza rappresentare al soggetto passivo un male ingiusto, integrino comunque una forma di indesiderata interferenza nella sfera privata del medesimo e delle sue più strette relazioni, sottraendola al libero controllo decisionale dell’interessata al fine di condizionarla secondo i disegni e le finalità proprie dell’autore della molestia.

Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2020, n.2545

Atti persecutori: legittimo il decreto di ammonimento se alla base vi sia una situazione di violenza che induca la parte più debole a cambiare abitudini di vita

È legittimo il decreto di ammonimento emesso dal Questore se alla base vi sia una situazione di violenza che induca la parte più debole a cambiare le proprie abitudini di vita. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato in relazione a una vicenda di atti persecutori nata nel contesto di una relazione extraconiugale alla fine della quale l’uomo, non dandosi pace per la conclusione del rapporto, aveva messo in campo comportamenti assolutamente vessatori tali da far cambiare le abitudini della vita della donna, che aveva deciso di preferire il taxi alla propria auto.

Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2020, n.2545

Per l’ammonimento questorile è sufficiente la potenziale sussistenza di condotte moleste nei riguardi della vittima

L’emissione dell’ammonimento da parte del questore ha natura preventiva e può fondarsi su elementi istruttori idonei a rappresentare, in via prognostica, la potenziale pericolosità delle condotte prodromiche del reato di stalking. Invero, il comportamento molesto costituisce un minus – in prospettiva di progressione aggressiva – rispetto alla minaccia, già autonomamente suscettibile di tutela mediante lo strumento amministrativo contemplato dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009, convertito con l. n..38/2009, proprio al fine di evitare la degenerazione in condotte penalmente rilevanti nella cornice degli atti persecutori.

Consiglio di Stato sez. III, 21/04/2020, n.2545

Il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se e il quando emanare il provvedimento di ammonizione

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 11 del 2009 il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se procedere senza indugio, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7, l. n. 241 del 1990.

Consiglio di Stato sez. III, 06/09/2018, n.5259

Stalking, il Questore può omettere di informare il destinatario della procedura di ammonimento

In tema di stalking, il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Ciò si spiega perché l’eventuale anche lieve differimento dell’emanazione del provvedimento può avere gravi e a volte anche irreversibili conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all’autorità di pubblica sicurezza.

Consiglio di Stato sez. III, 13/10/2016, n.4241

La procedura di ammonimento per stalking non necessita dell’avviso di avvio del procedimento

Nella procedura di ammonimento per stalking non è necessario l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990), in ragione dell’urgenza della misura adottata dal Questore, qualora questa sia adeguatamente motivata. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che arriva a tale conclusione in considerazione non solo della natura cautelare del provvedimento, ma altresì delle risultanze del procedimento poste dal Questore a fondamento dell’urgenza oltre che della necessità della misura adottata.

Consiglio di Stato sez. III, 06/06/2016, n.2419

Stalking: sì all’ammonimento del Questore in caso di Sms e mail indesiderate all’ex convivente

L’invio di SMS e mail indesiderate all’ex convivente possono costituire motivi sufficienti ad indurre il Questore ad emetter il provvedimento di ammonimento di cui all’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito nella legge n. 38 del 2009.

Consiglio di Stato sez. III, 06/06/2016, n.2419

Provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione: condizioni e criteri

È illegittimo il provvedimento orale di ammonimento adottato, ai sensi dell’art. 8 l. n. 38 del 2009 in materia di stalking, dal questore in violazione dell’art. 10 l. n. 241 del 1990, con riguardo sia al ritardo nell’avviso di avvio nel procedimento, sia alla mancata audizione dell’interessato, comportando una limitata partecipazione al procedimento da parte dell’interessato, a cui consegue altresì il difetto di istruttoria.

Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2011, n.5676

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Pubblicato : 19 Gennaio 2023 05:30