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Spetta il mantenimento alla moglie con contratto a tempo determinato?

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(@angelo-greco)
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Il marito è tenuto a versare l’assegno divorzile se la ex moglie lavora con rinnovi annuali senza contratto a tempo indeterminato?

È noto che l’assegno di mantenimento (in caso di separazione) e l’assegno divorzile (dopo il divorzio) sono dovuti solo quando uno dei due coniugi non è economicamente autosufficiente e non ha possibilità di divenirlo per ragioni estranee alla sua volontà. Ecco perché il giudice è tenuto a verificare se la potenzialità lavorativa del richiedente – per età, salute, condizioni sociali e formazione – possa essere raggiunta agevolmente (nel qual caso escluderà gli alimenti) o meno (nel qual caso accorderà un assegno mensile in proporzione alle possibilità dell’uno e alle necessità dell’altro).

L’esistenza di un contratto di lavoro che garantisca l’indipendenza economica, come può essere quello di insegnante, esclude qualsiasi tipo di mantenimento, a prescindere dalle condizioni economiche dell’ex marito che ben potrebbe essere molto più ricco senza che ciò rilevi. Ma che succede invece se il contratto di lavoro del coniuge richiedente è precario? Spetta il mantenimento alla moglie con contratto a tempo determinato? Facciamo il punto della situazione.

Moglie precaria: ha diritto al mantenimento?

Poniamo il caso di una donna che, separandosi dal marito e avendo un contratto a termine, con scadenza dopo un anno, pretenda di essere mantenuta, seppur lo stipendio che in quel momento prende le garantirebbe l’autosufficienza. La circostanza che di lì a qualche mese questa possa trovarsi senza alcun sostegno – qualora non le dovesse essere rinnovato il contratto – la porta a temere giustamente per il suo futuro. Dall’altro lato il giudice potrebbe negarle l’assegno lasciando poi che sia lei stessa, una volta divenuta disoccupata, a proporre un nuovo giudizio per revisione delle condizioni di separazione e divorzio; in quella sede, deducendo la sopravvenuta modifica delle proprie possibilità economiche, potrebbe ben ripresentare la domanda degli alimenti e, molto probabilmente, ottenerla.

Eppure, secondo una recente ordinanza della Cassazione [1], il marito è tenuto a versare l’assegno divorzile se la ex moglie – pur avendo ricevuto l’assegnazione della casa coniugale – non ha mai lavorato con contratto a tempo indeterminato, ma semplicemente con rinnovi annuali. Nel caso di specie si tratta di un impiego nel settore dell’insegnamento: la donna infatti era una supplente, con incarichi di insegnante precaria. 

La moglie che ha rinunciato alla carriera ha sempre diritto al mantenimento

Prima di passare a narrare la vicenda processuale, nella quale il lettore potrebbe confrontare la propria situazione per comprendere se ha diritto o meno all’assegno di mantenimento, è bene tuttavia ricordare che, con una importante sentenza a Sezioni Unite del 2018, la Cassazione ha detto che la donna che rinuncia alla carriera, per badare alla famiglia, alla casa e ai figli, ha sempre diritto agli alimenti dall’ex marito, in proporzione alla ricchezza che quest’ultimo ha nel frattempo accumulato proprio grazie al sacrificio della moglie. Si tratta di una deroga al principio in base al quale l’assegno di mantenimento non deve più mirare – come un tempo – a ripristinare lo stesso tenore di vita che si aveva quando ancora la famiglia era unita. 

La vicenda e il riconoscimento del mantenimento all’ex moglie con contratto a termine

La Cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, ha valutato ogni profilo di rilevanza, evidenziando che: 

  • era dimostrato, sotto il profilo perequativo-compensativo, che la donna si era dedicata alla cura e alla crescita dei due figli per tutta la durata (venti anni) del rapporto matrimoniale e che non aveva un’occupazione stabile come insegnante, perché assunta con incarichi annuali; 
  • poiché l’ex marito, pediatra, non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi aggiornata, non era possibile stabilire con esattezza l’entità del patrimonio immobiliare effettivo di cui era titolare dopo la morte della madre avvenuta nel 2019, specificamente con riferimento a una villa in Sanremo, di cui già aveva la nuda proprietà, risultando l’ex marito proprietario anche di due unità immobiliari a Torino e avendo egli acquisito, come da dichiarazione di successione prodotta, beni mobili per un valore di 209.376,00 euro.
  • dal raffronto dei redditi lordi degli ex coniugi nel 2018, pur considerando le proprietà immobiliari dell’ex moglie e in particolare che quest’ultima si era impegnata, in sede di accordi di separazione, a trasferire ai figli la nuda proprietà della casa familiare, risultava un reddito annuo complessivo di 21mila euro della donna e di circa 70mila euro dell’odierno ricorrente. E’ di tutta evidenza, quindi, come le proprietà di immobili dell’uomo nonché il divario tra i redditi dei due hanno segnato un punto a favore dell’ex moglie.

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Pubblicato : 13 Gennaio 2023 08:45