forum

Spese di giustizia:...
 
Notifiche
Cancella tutti

Spese di giustizia: come farsi liquidare

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
66 Visualizzazioni
(@antonio-pagano)
Post: 72
Estimable Member Registered
Topic starter
 

La liquidazione delle spese di lite prima e dopo l’introduzione del processo telematico nei giudizi civili.

La liquidazione delle spese di giustizia ha subito dei mutamenti nel proprio iter a seguito dell’introduzione del processo telematico ma, anche e soprattutto, a seguito dell’ampio uso delle tecnologie informatiche in ambito forense e nei procedimenti amministrativi più in generale.

Anzitutto, quando si parla di liquidazione delle spese giudiziali s’intende la fase in cui, a seguito di provvedimento a conclusione di un giudizio, v’è stato pronunciamento favorevole del giudice investito della controversia a favore di una delle parti in causa.

Il principio è stabilito dal codice di rito [1] ed è noto col nome di principio della soccombenza, che fa obbligo alla parte soccombente di rimborsare alla parte vittoriosa le spese da questa sostenute per agire o resistere in giudizio.

Tale obbligo viene assolto dal giudice il quale, nel provvedimento che conclude quel giudizio (sia esso sentenza, ordinanza o decreto), in un capitolo a parte determina la misura di detto rimborso, suddividendolo in più voci attinenti alle spese vive (esempio: rimborso dell’anticipo versato al CTU per espletamento di perizia, contributo unificato per l’attivazione della causa, imposte di bollo, etc) oltre alla parte inerente ai diritti ed onorari veri e propri determinati dalla vittoria della lite che, unicamente in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, potrebbero essere in tutto o in parte compensate [2].

 La liquidazione delle spese tradizionale

Prima dell’avvento del telematico, la liquidazione delle spese era estremamente semplice: il Giudice, investito della controversia, liquidava le spese tenendo conto della nota spese prodotta ed allegata in giudizio dai procuratori delle parti, operando – come sopra visto – una separazione delle voci nel dettaglio del capitolo del provvedimento ad esse dedicato ed in esso dando contezza delle ragioni che lo avevano indotto a non riconoscerne o a compensarne alcune o tutte.

Il provvedimento, con detta specificazione, serviva a reclamare dalla parte soccombente l’importo riconosciuto; lo stesso avveniva nei giudizi in cui era stato riconosciuto il patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, con l’unica differenza che la parte tenuta al rimborso era appunto lo Stato (non come parte soccombente, ma come soggetto tenuto a sostenere le spese della parte che non aveva i mezzi economici per la tutela dei propri diritti; e ciò sia in veste di parte vincitrice, che in veste di soccombente [3]).

La liquidazione delle spese a seguito del processo telematico

Con l’introduzione del processo telematico e, più in generale, per effetto della progressiva sostituzione del processo cartaceo con quello informatico, le procedure di liquidazione – seppur semplificate in termini fattuali ed operativi, non essendo più necessari tragitti nei fori per depositi cartacei, produzioni cartacee di note spese, etc – sono state rese più standardizzate e modulate diversamente.

Anzitutto, nella fase di richiesta e quantificazione delle spese di lite, i procuratori delle parti allegano una nota spese in formato digitale e non più cartaceo, inserendola nel fascicolo telematico con un deposito, anch’esso telematico.

E lo stesso Giudice, invece che ricevere istanze di liquidazione e note spese in forma cartacea, le trova già allegate al fascicolo telematico.

Poi è cambiata radicalmente la liquidazione delle spese nei giudizi con gratuito patrocinio: successivamente alla fase della richiesta delle spese da parte dei procuratori costituiti (che è similare a quella prevista nei giudizi in cui le parti provvedono a loro spese agli oneri di lite, esclusa l’aggiunta di certificazioni di impossidenza e mancanza di redditi del non abbiente, che c’erano anche prima, ma che ora sono sostituite da dichiarazioni in formato digitale) è stato istituito dal Ministero della Giustizia il cosiddetto Siamm, portale per la liquidazione dei patrocini a spese dello Stato.

In realtà non è mutato né il soggetto che liquida le spese, che resta sempre il Giudice investito della controversia (tranne le spese successive al provvedimento finale, liquidate o dal cancelliere o dall’ufficiale giudiziario [4]), né l’iter, giacché la liquidazione avviene sempre a seguito delle richieste delle parti in causa e col provvedimento che chiude il giudizio.

Il portale è lo strumento per la corresponsione di dette spese, poiché, per riceverne il l’importo dallo Stato, tutti i documenti necessari alla liquidazione (quindi la sentenza o l’ordinanza che determina le spese, l’ammissione al gratuito patrocinio del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del procuratore, le certificazioni inerenti il reddito ed il patrimonio del non abbiente, etc), vanno inserite nel portale con un’istanza telematica introdotta via web, al fine di velocizzare detta operazione e per trasparenza col Fisco, che così ha contezza generale dei pagamenti che deve approntare, anche a fini statistici.

Il Siamm gestisce il servizio online di Liquidazione Spese di Giustizia, è fornito dal Ministero della Giustizia, ed è appunto il tramite per presentare le proprie istanze presso gli Uffici Giudiziari competenti.

Il servizio denominato comunemente Istanza WEB, consente di creare in formato digitale una richiesta di liquidazione ed inviarla per via elettronica all’Ufficio competente della sua presa in carico e lavorazione.

Una volta creata e inviata l’istanza, il Percipiente potrà monitorare attraverso il sistema tutto il suo ciclo di vita: dalla presa in carico da parte dell’Ufficio ai Provvedimenti emessi o ad un eventuale rifiuto, fino al pagamento e alla conclusione della stessa.

Occorre previamente iscriversi ad esso, specificando la propria qualifica (se operatore amministrativo: cancelliere o altro; procuratore; persona fisica o giuridica; etc) e, ottenuti User Name e Password, si accederà ad esso ogni qualvolta sarà necessario inoltrare un’istanza di liquidazione di spese giudiziale ottenuta con gratuito patrocinio.

Nella registrazione dei dati, oltre a quelli anagrafici (nome e cognome, CF, partita Iva, residenza e domicilio, professione, etc), vengono forniti anche i dati bancari ed il conto corrente scelto per ricevere il pagamento: ciò sempre in ossequio alla trasparenza ed anche al fine di facilitare controlli successivi in ordine agli obblighi fiscali di fatturazione e dichiarazione dei redditi.

 
Pubblicato : 17 Settembre 2023 08:45