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Spese da pagare per chi si distacca dal riscaldamento centralizzato

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(@angelo-greco)
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Chi rinuncia all’uso del riscaldamento centralizzato del condominio deve pagare i consumi involontari e tutte le spese per la manutenzione e conservazione dell’impianto.

Il più delle volte, ci si distacca dall’impianto di riscaldamento condominiale perché si vuole risparmiare. Ma non sempre i calcoli vengono fatti correttamente. Si tende infatti a sottostimare il fatto che anche chi si dota di un impianto autonomo deve contribuire alla manutenzione dell’impianto centrale e ai cosiddetti “consumi involontari”, quelli cioè derivanti dalla dispersione di calore dai tubi e di cui, seppur involontariamente, si avvantaggia. Così, alla fine dei conti, chi è dotato di contabilizzatori di calore – e può ben calcolare e limitare i propri consumi – potrebbe trovare non conveniente fare l’investimento di un impianto autonomo. Ma procediamo con ordine e vediamo quali spese deve pagare chi si distacca dal riscaldamento centralizzato.

Cosa dice la legge sul distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale?

Secondo le disposizioni del quarto comma dell’articolo 1118 del Codice Civile, aggiornato con la legge n. 220 del 2012 sulla riforma condominiale, i condomini hanno il diritto di distaccarsi dagli impianti centralizzati di riscaldamento o condizionamento, ma solo a condizione che questa scelta non causi significativi disfunzioni o aumenti di costi per gli altri residenti nel condominio.

In caso di distacco, il condomino con l’impianto autonomo deve comunque contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e adeguamento normativo dell’impianto.

Non solo: secondo la giurisprudenza non è tutelabile la posizione del condomino che si distacca rinunciando però ad avere un proprio impianto. La sua scelta finirebbe per gravare sulle spese degli altri condomini poiché il distaccato si riscalderebbe con il calore proveniente dalle tubature condominiali e dei vicini di casa. Insomma, chi si distacca deve comunque munirsi di un proprio impianto autonomo.

Cosa deve pagare chi si distacca dall’impianto condominiale?

La Cassazione ha altresì precisato che chi desidera disconnettersi dall’impianto condominiale deve dimostrare l’assenza di conseguenze negative per il funzionamento dello stesso e per le spese a carico degli altri condomini. Questa prova deve essere supportata da adeguata documentazione tecnica, a meno che l’assemblea dei condomini non abbia già approvato il distacco riconoscendo l’assenza di danni.

La giurisprudenza è altresì ferma nello stabilire che il condomino distaccato deve comunque farsi carico dei cosiddetti “consumi involontari“.

Il concetto di “consumo involontario” si riferisce alla quantità di energia termica persa, o dispersa, in un impianto di riscaldamento centralizzato, che non è direttamente legata all’uso dell’energia da parte dei singoli appartamenti. Questa perdita di calore avviene indipendentemente dall’utilizzo personale dei sistemi di riscaldamento e non è controllabile dai singoli condomini.

Cosa sono i consumi involontari e come si calcolano?

La normativa UNI 10200 gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, in quanto fornisce una metodologia precisa per calcolare i consumi energetici legati al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria degli edifici, offrendo altresì criteri per la ripartizione equa delle spese di energia termica tra i condomini.

All’interno di questa normativa, si distinguono due tipologie di consumo:

  • consumo volontario: si tratta dell’energia effettivamente utilizzata dagli abitanti per il riscaldamento del proprio appartamento. Questo consumo è regolato dalle azioni degli utenti, come l’apertura o la chiusura delle valvole termostatiche o la regolazione del termostato, e può essere misurato direttamente attraverso strumenti come termocontabilizzatori o contatori di calore, che registrano l’energia termica consumata;
  • consumo involontario: al contrario, rappresenta l’energia che si perde nell’ambiente a causa delle inefficienze dell’impianto, come la conduzione termica attraverso tubazioni e strutture, che non è influenzata dalle scelte individuali dei condomini. Questo tipo di consumo non è direttamente quantificabile con i dispositivi di misurazione, poiché deriva da perdite strutturali e non da un uso intenzionale dell’energia. La valutazione di questo consumo si basa su calcoli analitici che considerano vari fattori e le norme stabilite dalla UNI 10200.

Procedere con una valutazione tecnica approfondita prima di distaccarsi dall’impianto centralizzato è essenziale per evitare eventuali complicazioni future. La perizia dovrà analizzare minuziosamente le possibili ripercussioni sul sistema di riscaldamento o condizionamento e sui costi per gli altri condomini. È fondamentale, inoltre, presentare tale documentazione durante l’assemblea condominiale, in modo da ottenere un consenso informato e basato su dati concreti.

In caso di autorizzazione al distacco da parte dell’assemblea, basata sulla valutazione tecnica presentata, il condomino potrà procedere con la disconnessione, mantenendo tuttavia l’obbligo di partecipare alle spese per le attività di manutenzione straordinaria necessarie per garantire l’efficienza e la conformità normativa dell’impianto.

 
Pubblicato : 9 Febbraio 2024 11:30