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Spaccio di droga: cosa rischiano i minorenni?

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(@mariano-acquaviva)
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Gli spacciatori che non hanno ancora compiuto 18 anni possono essere condannati se trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate alla cessione?

La legge punisce la cessione di sostanze stupefacenti, anche qualora sia effettuata a titolo gratuito. Pertanto, commette reato anche il ragazzo che passa uno spinello al suo compagno di scuola. Con il presente articolo ci occuperemo di una questione particolare: vedremo cioè cosa rischiano i minorenni per spaccio di droga.

In buona sostanza, si tratta di capire si gli spacciatori che non hanno ancora compiuto 18 anni possono essere condannati a scontare la pena in carcere. Approfondiamo l’argomento.

Quando c’è spaccio di droga?

La cessione di droga penalmente rilevante è quella che si perfeziona con il passaggio di una sostanza stupefacente – di qualunque tipo – da un soggetto a un altro.

Il pagamento di un prezzo per il trasferimento non è necessario: come ricordato in apertura, anche la cessione gratuita è penalmente rilevante.

C’è reato anche se il rinvenimento di sostanze stupefacenti è incompatibile – per quantità, modalità della detenzione o altre circostanze – con il consumo personale.

In questo caso, si parla di possesso destinato allo spaccio, che costituisce ugualmente reato.

Chi viene trovato in strada con una piccola dose di marijuana già impacchettata ed evidentemente pronta per essere ceduta, può essere incriminato penalmente.

I minorenni possono essere denunciati per spaccio di droga?

I minorenni che hanno compiuto 14 anni possono essere denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti.

I minorenni al di sotto di questa età non sono imputabili penalmente, per cui non possono essere condannati (salva l’applicazione di una misura di sicurezza nel caso di particolare pericolosità sociale).

Spaccio di droga: cosa rischiano i minorenni?

I minorenni imputati di un reato – ivi incluso lo spaccio di droga – godono di particolari privilegi.

Innanzitutto, in caso di condanna hanno sempre diritto a uno sconto di pena.

In secondo luogo, le peculiari regole del processo minorile consentono all’imputato di evitare la condanna ricorrendo alla messa alla prova.

Si tratta di una particolare procedura che permette al minore – anche quando imputato per spaccio di droga – di sospendere il processo per sottoporsi a un programma di recupero sociale che può prevedere, tra le altre cose, lo svolgimento di servizio di volontariato, il completamento del percorso di studi e l’impiego in un’attività lavorativa.

Al termine della messa alla prova – la quale non può durare più di un anno o, nelle ipotesi di reati gravissimi, più di tre – il giudice dichiara estinto il reato se il minore ha rispettato il percorso di recupero, dimostrando di essersi reinserito positivamente nella società.

In caso contrario, cioè nell’ipotesi di esito negativo della messa alla prova, il giudice dispone la prosecuzione del processo penale a carico del minore.

La messa alla prova può essere richiesta più di una volta; ciò significa che il minore, anche se recidivo, può sempre sperare di essere ammesso a questa particolare procedura, scampando così alla condanna.

Per il reato di spaccio di droga non si può invece sperare nel perdono giudiziale, una causa di estinzione del reato riservata agli imputati minorenni che si applica per reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni.

Lo spaccio di sostanze stupefacenti è infatti punito con pene superiore; nemmeno per la cessione occasionale di droghe leggere (hashish, marijuana, ecc.) è possibile ottenere il perdono giudiziale, atteso che la pena prevista per il reato è superiore, nel massimo, a due anni.

 
Pubblicato : 14 Settembre 2024 08:15