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Sovraindebitamento: che fine fanno i decreti ingiuntivi?

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(@paolo-remer)
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Cosa succede quando il sovraindebitato ottiene l’esdebitazione, ma nel frattempo si era opposto alle ingiunzioni dei vari creditori e le cause sono ancora pendenti.

La procedura di sovraindebitamento è conveniente perché consente al debitore, a determinate condizioni, di pagare soltanto una piccola parte dell’ammontare complessivo dei debiti accumulati, e con la possibilità di dilazionare i pagamenti nel tempo. Ecco perché la legge che lo ha istituito viene comunemente chiamata “salvasuicidi”. Talvolta, però, la “grande bellezza” dell’accordo di composizione della crisi raggiunto tra le parti, o del piano omologato dal giudice anche con il dissenso di qualcuna di esse, frana di fronte a banali questioni di procedura che ostacolano il raggiungimento del risultato, come avviene quando qualcuno dei creditori ha già azionato il proprio credito in via giudiziaria.

Come si conciliano gli istituti che portano all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti, con i meccanismi processuali già instaurati in sede civile ordinaria? Il caso più frequente nella pratica è quello del decreto ingiuntivo, un vero e proprio ordine di pagamento dei crediti liquidi, esigibili e fondati su prova scritta, come le fatture. Il debitore può opporsi a questo provvedimento, così instaurando una causa civile di cognizione ordinaria e chiedendo anche, se ci sono i presupposti , la sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto. E allora sorge la domanda: con il sovraindebitamento che fine fanno i decreti ingiuntivi? Mantengono la loro efficacia oppure si estinguono e vengono cancellati?

Una recentissima sentenza del tribunale di Catania [1] ha fornito un’interessante risposta al nostro quesito. Il potenziale conflitto sta nel fatto che con il decreto ingiuntivo il creditore agisce per recuperare l’intero importo del suo credito, mentre il sovraindebitamento agisce sull’insieme dei debiti accumulati nei confronti dei vari creditori e perciò, per effetto del taglio, offre a ciascuno di essi la possibilità di soddisfazione solo parziale e ridotta del credito vantato.

Quindi il decreto ingiuntivo è una procedura instaurata da ogni singolo creditore, mentre il sovraindebitamento considera il cumulo dei debiti accumulati nel corso del tempo e di solito con più creditori diversi: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate, la banca che aveva erogato un mutuo poi non rimborsato, i fornitori e i lavoratori dipendenti che non sono stati pagati. Adesso vediamo come funziona il sovraindebitamento, chi può beneficiarne e che effetti ha.

Sovraindebitamento: procedura

Il sovraindebitamento è la situazione di chi per varie ragioni non riesce più a pagare i propri debiti. Possono accedere alla procedura di sovraindebitamento i soggetti che per legge non sono soggetti alle procedure fallimentari, come i consumatori senza partita Iva, i lavoratori autonomi e le piccole imprese. Precisiamo che dal 15 luglio 2022,con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, la parola «fallimento» è stata sostituita dal termine, molto più soft, di «liquidazione».

La procedura di sovraindebitamento consente a chi ha accumulato un grave squilibrio finanziario di potersi liberare dalla “zavorra” dei debiti scaduti e che non riuscirebbe a saldare con i suoi redditi ed il suo patrimonio. Per ottenere l’esdebitazione, il sovraindebitato deve mettere a disposizione dei creditori tutto quello che attualmente ha, ed anche ciò che verosimilmente riuscirà a guadagnare in futuro, senza nascondere nessuna attività, valore e bene (mobile o immobile), che compone il suo patrimonio, e viene anche sottoposto ad un giudizio di “meritevolezza” da parte del giudice per accertare se le cause del dissesto siano incolpevoli.

A livello tecnico, le strade percorribili per raggiungere la liberazione, totale o parziale, dai debiti sono diverse, e spaziano dall’accordo di composizione della crisi (con un piano di rientro che deve essere approvato a maggioranza dai creditori) al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (che viene approvato dal giudice se la proposta formulata dal debitore risulta congrua e sostenibile). Puoi approfondire gli aspetti che qui ti abbiamo sintetizzato velocemente leggendo l’articolo “Sovraindebitamento: come uscire dalla crisi”.

Sovraindebitamento: effetti sulle cause in corso

Di regola, quando si addiviene ad una soluzione positiva del sovraindebitamento (dunque con una proposta di pagamento, anche minima e dilazionata, accolta dai creditori ed un piano di rientro approvato dal giudice), tutte le cause civili in corso, instaurate in precedenza dai creditori che poi sono stati coinvolti nella procedura di sovraindebitamento, si estinguono con una pronuncia del giudice di “cessazione della materia del contendere” che determina la conclusione del processo.

Questo è l’effetto naturale, poiché grazie alla conclusione della più ampia, e tendenzialmente omnicomprensiva, procedura di sovraindebitamento è venuto meno l’interesse ad agire dei vari creditori che avevano avviato le rispettive cause contro il loro debitore, che si trova ormai in fase di esdebitazione grazie all’accordo raggiunto o al piano programmato e omologato, se in esso è compreso il credito che era stato azionato dal creditore in una specifica causa civile di cognizione ordinaria.

Sovraindebitamento e azioni esecutive

Il medesimo principio che abbiamo illustrato sopra vale per le eventuali azioni esecutive instaurate sulla base dei decreti ingiuntivi non opposti: infatti, se non viene presentata opposizione, dopo 40 giorni dalla notifica il decreto ingiuntivo, anche quando non era già munito in partenza di provvisoria esecuzione, diviene definitivamente esecutivo, e questo consente al creditore procedente di avviare l’espropriazione forzata sui beni del debitore, intraprendendo i pignoramenti. Ma l’accesso agli istituti del sovraindebitamento blocca ed impedisce queste gravi conseguenze (altrimenti sarebbe vanificato lo scopo stesso della procedura che conduce al risultato finale dell’esdebitazione).

In particolare, una norma della legge sul sovraindebitamento [2] stabilisce che: «Dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano». Così accade quasi sempre che i debitori chiedono, ed ottengono, dal giudice dell’esecuzione la sospensione delle azioni esecutive in corso e già intraprese dai creditori, a partire dal blocco dei pignoramenti.

Il sovraindebitamento impedisce i decreti ingiuntivi?

Invece, a differenza di quanto avviene quando si è già in fase di azione esecutiva, i decreti ingiuntivi non si fermano automaticamente, e neppure su richiesta di parte, per il sovraindebitamento, perché manca una norma specifica per tale situazione. Infatti la Cassazione ha ritenuto valida la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo da parte di un creditore anche nel caso in cui il debitore aveva avviato una procedura di sovraindebitamento non ancora conclusa, e dunque in corso nel momento in cui il creditore aveva avanzato la sua singola istanza [3].

Insomma, i creditori possono colpire con decreti ingiuntivi i loro debitori anche quando questi ultimi stanno cercando di esdebitarsi. Ecco perché, per evitare brutte sorprese, nell’accordo con i creditori, o nel piano di ristrutturazione, conviene sempre considerare tutti i debiti accumulati, e non solo quelli già portati ad esecuzione.

Sovraindebitamento e decreto ingiuntivo opposto

Quando, invece, il decreto ingiuntivo era stato opposto dal debitore, entro i 40 giorni dalla sua notificazione, ci si chiede cosa succede alla causa civile così instaurata se nel frattempo il debitore stesso ha beneficiato della procedura di sovraindebitamento. Il tribunale di Catania [1] si è pronunciato su una vicenda di questo genere: un debitore, che aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo, aveva chiesto al giudice la revoca del decreto opposto e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, esibendo a sostegno di queste domande il provvedimento di omologa del piano del consumatore per sovraindebitamento, in cui rientrava, tra gli altri, anche il credito oggetto del decreto ingiuntivo e della successiva causa di opposizione.

Il Tribunale, però, ha rigettato la domanda del debitore opponente, rilevando in modo molto netto che: «Il giudizio di opposizione costituisce un’azione di cognizione ordinaria volta all’accertamento del credito, sicché non sussistono ragioni per revocare il decreto ingiuntivo opposto». Questo ha comportato la conferma del decreto ingiuntivo, che non è stato annullato neppure a seguito della conclusione favorevole della procedura di sovraindebitamento. Così, in sostanza il credito riportato nel decreto ingiuntivo è “sopravvissuto” alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato.

Divieto di azioni esecutive individuali

C’è da dire, infine, che nonostante il mantenimento dell’efficacia del decreto ingiuntivo già emesso prima, indipendentemente e fuori dalla procedura di sovraindebitamento, a livello pratico il creditore non potrebbe azionarlo in via autonoma, cioè aggredire con gli strumenti di esecuzione forzata il patrimonio del debitore, perché opererebbe lo sbarramento alla possibilità di intraprendere azioni esecutive individuali contro il debitore; ma nel frattempo, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la causa ordinaria di cognizione sull’accertamento di quel credito “separato” proseguirà fino all’esito, e potrebbe esservi la condanna al pagamento delle spese.

Quindi, in conclusione e in sintesi, chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore che sta beneficiando dell’esdebitazione in quanto è stato ammesso alla procedura di sovraindebitamento è per il creditore un’arma spuntata, ma non del tutto.

Approfondimenti

Leggi anche gli articoli “Sovraindebitamento: come uscire dalla crisi” e “La riforma della legge sul sovraindebitamento“.

 
Pubblicato : 31 Luglio 2023 12:45