Somma di denaro non documentata: è prestito o donazione?
Come si prova il titolo di possesso di denaro in disputa legale?
Una persona fa un bonifico a un’altra e, dopo qualche mese, ne chiede la restituzione, assumendo che si è trattato di un prestito. L’altra invece non vuol restituire i soldi: sostiene che l’importo era stato erogato a titolo di donazione. In assenza di una prova scritta (come una scrittura privata), quale delle due versioni prevale? La somma di denaro non documentata è un prestito o una donazione? La questione è stata più volte al centro del dibattito giurisprudenziale.
Di recente la Cassazione è tornata sul tema con l’ordinanza n. 15181/243 del 30.05.24. Vediamo quali criteri utilizzare e quali prove bisogna fornire per decidere sull’eventuale restituzione della somma in contestazione.
Il principio espresso dalla Corte è il seguente: «In materia contrattuale, chi sostiene che la somma ricevuta non è un mutuo deve provare il “titolo” per cui trattiene il denaro».
In parole più semplici, se la consegna del denaro è avvenuta senza alcuna documentazione scritta che chiarisse il motivo della stessa, spetta a chi deduce che si è trattato di una donazione fornire la relativa prova. Diversamente, l’erogazione si presume avvenuta a titolo di prestito.
La prova che il debitore deve fornire per non restituire l’importo non è semplice. Egli infatti può ricorrere alla testimonianza di terzi solo in caso di piccole somme o quando i rapporti tra le parti erano tali da non richiedere un accordo scritto (si pensi al prestito tra due parenti). Questo perché l’articolo 2721 del codice civile:
- vieta la prova testimoniale per rapporti contrattuali di valore superiore a 2,58; euro
- ma consente al giudice di ammettere ugualmente i testimoni, anche oltre tale soglia se, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, è ragionevole pensare che il rapporto sia avvenuto senza atto scritto.
A questo punto, il creditore – su cui comunque grava sempre l’onere della prova se agisce per primo in giudizio – potrà limitarsi a dimostrare di aver consegnato il denaro all’altra parte. Se tale prova è scritta – come un assegno o un estratto conto con l’indicazione del bonifico – è possibile richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, senza bisogno di una regolare causa.
Se invece la somma è stata versata in contanti, la prova per il creditore sarà complicata se non impossibile.
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio obbligo di dimostrare il versamento del denaro, spetta al presunto debitore difendersi e dimostrare che il “titolo” (ossia la ragione della consegna) era una donazione e non un prestito.
Il giudice potrebbe comunque desumere che si è trattato di una donazione da altri elementi emersi nel corso del processo ma dovrà motivare bene e in modo molto compiuto la sua decisione.
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