Società tra professionisti: quali responsabilità?
Ci sono dei limiti o delle formalità deontologiche a cui stare attenti nell’offrire assistenza e consulenza tecnica di parte per un professionista iscritto ad un Ordine professionale. Nello specifico se il rapporto contrattuale di consulenza con la parte è firmato dalla società di cui sono anche dipendente fin dove possiamo assistere il cliente in una controversia?
Da quanto deduco, è stata costituita una società di professionisti dove Lei risulta essere uno dei soci, prestatore di servizi di consulenza tecnica.
In tal senso, la società è la persona giuridica che si interfaccia, a livello economico e commerciale con il cliente, mentre il professionista è colui che viene chiamato a svolgere attività professionale in via giudiziale, o stragiudiziale.
Il professionista, nell’espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell’art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso.
Inoltre, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine, o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.
Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
Pertanto, una delle principali motivazioni che sollecitano l’esercizio della libera professione sotto forma societaria è la limitazione della responsabilità civile (provocata da attività che abbiano procurato danno ai clienti) cui i soci, o alcuni di essi, possono ambire utilizzando la forma della società tra professionisti (Stp).
Le Stp, infatti, possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative e, dalla scelta del tipo sociale, deriva l’applicazione delle specifiche regole relative a ciascun tipo, e quindi, ad esempio e in primo luogo, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci.
Infatti, secondo una tesi ricorrente in dottrina e in giurisprudenza, lo “studio associato” viene spesso equiparato a una società di persone (in particolare, a una società semplice, stante la ritenuta natura “non commerciale” dell’attività professionale). Se così è, ne deriva allora l’applicazione della norma di cui all’articolo 2267 del Codice civile, e quindi il principio secondo cui per le obbligazioni sociali portano responsabilità personale e solidale per i “soci” che hanno agito per conto della società quando il patrimonio della società stessa non sia capiente: ciò che, nel caso dell’attività professionale svolta dai soci di uno studio, rappresenta un tasto abbastanza dolente con riguardo alla responsabilità civile professionale derivante dall’attività dannosa di uno dei soci, nei casi di non assicurazione o di danno di entità superiore al massimale assicurato. “Trasformando” pertanto lo studio associato in una Stp di capitali (e quindi in una Stp-srl o in una Stp-spa) si riesce a evolvere da questo pericoloso assetto a una situazione di limitazione di responsabilità dei soci (almeno, dei soci diversi da quello civilmente responsabile per aver arrecato danni al cliente con la sua negligenza) in quanto il patrimonio della società (notoriamente scarso nelle aggregazioni professionali) rappresenterebbe in tal caso una barriera invalicabile dal danneggiato creditore del risarcimento.
È chiaro peraltro che, osservando la questione dal lato del cliente, tanto più i professionisti si “blindano”, tanto meno il cliente può avere ristoro dei danni che i professionisti gli abbiano provocato.
Tuttavia, il tema della responsabilità civile delle Stp dovrebbe in tutto o in parte essere sterilizzato dal fatto che si preveda in statuto la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Pertanto:
- da un lato, avremo l’aspetto deontologico, che colpirà il professionista in caso di violazione delle norme del codice (conflitto interessi, diligenza, mancato rispetto dei colleghi, etc…);
- dall’altro, avremo l’aspetto patrimoniale, che si atteggerà a seconda del tipo di società verrà costituita (se di capitali, responsabilità limitata al conferimento; se di persone, illimitatamente e solidalmente con il capitale sociale).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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