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Società con sede all’estero: quando viene tassata in Italia

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(@angelo-greco)
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La tassazione segue la sede effettiva, ossia il luogo dove hanno si svolgono le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee.

Quando si tratta di tassazione delle società con sede all’estero, c’è spesso confusione su quale sia il criterio corretto da seguire. In realtà, il principio è abbastanza semplice: una società estera viene tassata in Italia se qui si trova, per la maggior parte del periodo d’imposta: a) la sede legale; b) la sede dell’amministrazione; c) oppure l’oggetto principale dell’attività. Questa è la regola fissata dall’articolo 73, comma 3, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 

Questa regola vale sia per le società formalmente estere che per quelle che hanno la maggior parte delle attività amministrative e di direzione dell’ente nel nostro Paese, indipendentemente dal fatto che abbiano un’ulteriore contestazione di “esterovestizione”.

Un esempio concreto è quello della società romena il cui unico socio è italiano, ma che ha sede effettiva in Italia, ossia il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee. In questo caso, la società romena viene tassata in Italia, nonostante sia formalmente estera.

Ma cosa succede se la società estera ha la sede amministrativa in un altro Paese, ma le attività principali vengono svolte in Italia? Questo è stato il caso affrontato dalla Corte di Giustizia di secondo grado della Toscana [1]. I giudici tributari, rifacendosi a un consolidato orientamento della Cassazione [2], hanno stabilito che la società estera viene considerata residente in Italia se la direzione effettiva dell’impresa è nel nostro Paese.

Nel caso in questione, la società romena aveva un magazzino in Romania, ma era amministrata dall’Italia, in quanto l’unico socio della società era italiano. I giudici hanno quindi valorizzato il ruolo dell’amministratore italiano, che di fatto amministrava dall’Italia anche la società romena.

È importante ricordare che questo principio vale anche per il comparto IVA, poiché ai sensi dell’articolo 7, Dpr 633/72, occorre avere riguardo ai concetti di domicilio e residenza, individuabili nella sede legale e nella sede effettiva.

Anche il Regolamento Europeo 282/2011, ai fini dell’individuazione del luogo delle prestazioni di servizi, stabilisce che occorre avere riguardo al luogo in cui è fissata la sede dell’attività economica, individuata come quella in cui “vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione“.

In sintesi, quando si tratta di tassare una società con sede all’estero, bisogna guardare alla sede effettiva, ossia il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee. Se questa sede è in Italia, la società estera viene considerata residente nel nostro Paese e tassata di conseguenza.

La regola è semplice, ma è importante rispettarla per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.

Inoltre, è importante ricordare che la tassazione delle società estere è un tema delicato e complesso, che richiede una conoscenza approfondita della normativa fiscale nazionale ed europea.

Tuttavia, in alcuni casi, può essere difficile stabilire con certezza il luogo della sede dell’attività economica, il che può portare a dispute fiscali tra la società estera e l’amministrazione fiscale italiana. Difatti la tassazione delle società estere può essere influenzata da vari fattori, come la tipologia di attività svolta, la presenza di filiali o succursali in Italia, e la presenza di accordi internazionali per evitare la doppia imposizione.

Per evitare questo tipo di problemi, è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in materia fiscale, che possa fornire una consulenza personalizzata e individuare la soluzione migliore per la società estera.

 
Pubblicato : 4 Aprile 2023 19:00