forum

Smarrimento bagagli...
 
Notifiche
Cancella tutti

Smarrimento bagaglio: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
54 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 739
Noble Member Registered
Topic starter
 

Risarcimento del danno; condizioni e limitazioni convenzionali della responsabilità del vettore aereo; danno morale patito dal passeggero.

Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio, la responsabilità del vettore aereo nei confronti del viaggiatore è soggetta ai limiti risarcitori previsti dalla convenzione di Montreal.

Responsabilità dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico

In tema di risarcimento danni da parte dell’organizzatore e venditore di un pacchetto turistico, questi ultimi rispondono anche dei danni, dolosi o colposi, causati al creditore dal terzo di cui si siano avvalsi nell’adempimento dell’obbligazione ancorché non sia alle loro dipendenze. Pertanto, rispondono anche nel caso in cui lo smarrimento del bagaglio sia addebitabile esclusivamente al vettore, dal momento che tale circostanza non è sufficiente ad interrompere il rapporto di responsabilità dell’organizzatore o del venditore del pacchetto, fatta salva la loro possibilità di rivalersi sul terzo vettore.

Corte appello Napoli sez. VII, 26/01/2022, n.271

Smarrimento bagaglio: onere probatorio incombente sul passeggero

Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo non esonera il danneggiato dal provare quale sia il danno subito (di natura patrimoniale o non patrimoniale), secondo le ordinarie regole previste dall’art. 2697 c.c.. Né, del resto, la carenza di qualsivoglia prova da parte del danneggiato può essere sopperita dal giudice, attraverso l’eventuale liquidazione equitativa, in quanto del tutto sganciata da qualsivoglia riferimento alle voci di pregiudizio in concreto patito, non potrebbe assolvere alla sua funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato, riportandolo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la lesione non si fosse verificata.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 14/07/2021, n.1100

Trasporto aereo con più vettori: smarrimento bagaglio e responsabilità

Nei casi di trasporto da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della convenzione di Montreal del 1999 ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero può agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell’intero viaggio.

Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell’ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente.

Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso (nella specie, era rimasto indimostrato che il fatto dannoso fosse avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell’altro vettore; entrambe le compagnie dovevano quindi esserne considerate responsabili, solidalmente nei confronti del viaggiatore, e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza).

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3165

Trasporto aereo internazionale

In tema di trasporto areo internazionale eseguito da più vettori successivi, ove si verifichi un incidente o un ritardo nella consegna del bagaglio o della merce e resti indimostrato che il fatto dannoso si sia verificato nel percorso di competenza di uno solo, in applicazione dell’art. 36 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dell’art. 1700 c.c., nei confronti del danneggiato opera la responsabilità solidale di tutti i vettori mentre, nei rapporti interni, ciascuno risponde in proporzione alla tratta di propria competenza.

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3165

Limitazione di responsabilità del vettore

“In caso di perdita del bagaglio trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico, il vettore è responsabile ex recepto ai sensi dell’art. 1681 cod. civ., salva la prova liberatoria del vettore, e, ai fini del quantum risarcitorio, si applica la disciplina speciale della limitazione di responsabilità del vettore per i veicoli destinati ad uso pubblico e per gli autobus ad uso privato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. n. 450/1985 e 412 cod. nav. che non risulta esclusa neppure qualora vi sia dolo o colpa grave del vettore ma è prevista in ogni caso di perdita del bagaglio”.

Tribunale Milano sez. XI, 23/01/2021

Perdita del bagaglio sul volo risarcimento e onere della prova

L’art. 17 paragrafo 2 convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’art. 22 paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che l’importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova.

Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal. Questo combinato disposto poi deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest’ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l’importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie.

Corte giustizia UE sez. IV, 09/07/2020, n.86

Smarrimento del bagaglio: inclusione danno non patrimoniale

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall’art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996

Il risarcimento dovuto dalle compagnie aeree

Ai sensi della Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo, il tetto di “mille diritti speciali di prelievo” (corrispondenti all’incirca a mille euro) a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.

Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto del bagaglio non può quindi essere liquidato separatamente. A stabilirlo è la Cassazione che ha respinto il ricorso di un regista italiano contro la compagnia olandese Klm responsabile della perdita della valigia contenente i rulli dell’opera che avrebbe dovuto presentare al festival internazionale di Montreal. La Suprema corte ha confermato il verdetto di merito che negava la richiesta di un risarcimento ulteriore.

Per i giudici di legittimità, infatti, la limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal “opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale”. Inoltre, aggiungono i giudici, per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria “la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero”, con il pagamento dunque di una tassa supplementare, “rimanendo del tutto del tutto indifferente la natura del danno subito”.

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996

Responsabilità del vettore aereo internazionale

Lo smarrimento del bagaglio prima dell’affidamento al vettore aereo è oggettivamente una circostanza rilevante per la valutazione della responsabilità di quest’ultimo; il mancato esame da parte dei giudici del merito di detta circostanza, pur tempestivamente dedotta, integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.

Cassazione civile sez. III, 12/02/2019, n.3978

Risarcimento danni da smarrimento del bagaglio

In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, il vettore è responsabile, ai sensi dell’art. 953 cod. nav., dello smarrimento o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se si sia avvalso di un’impresa esercente i servizi di assistenza a terra (vettore operativo), la cui prestazione non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, così che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale. Ne deriva che nell’ipotesi di perdita o di avaria del bagaglio nella fase in cui esso risulta affidato al vettore operativo, il viaggiatore proprietario può agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale risponde del fatto colposo del proprio ausiliario ai sensi dell’art. 1228 c.c.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del vettore operativo sul presupposto che il bagaglio andato smarrito era stato allo stesso affidato dalla viaggiatrice presso l’aeroporto di partenza e che non ne era stata provata la materiale consegna dal vettore operativo al vettore contrattuale).

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2544

Risarcimento del danno patrimoniale e del danno da vacanza rovinata

Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata, il quale è da considerarsi di maggiore gravità qualora si tratti di viaggio di nozze, come nella fattispecie, e, quindi, di occasione assolutamente irripetibile.

Tribunale Reggio Emilia, 23/02/2013, n.279

Smarrimento della valigia o di alcuni effetti personali

Nel caso di smarrimento della valigia o di alcuni effetti personali in essa contenuti, è comprovata la responsabilità del vettore a cui spetta il risarcimento, mentre è escluso ogni addebito alla ditta di smistamento bagagli, a patto che non venga dimostrato che lo smarrimento sia avvenuto dopo aver consegnato il bagaglio alla detta impresa.

Giudice di pace Pistoia, 24/12/2012, n.902

Smarrimento del bagaglio: limitazione di responsabilità del vettore

L’art. 22, par. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’art. 3, par. 3, di tale convenzione, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero (fattispecie relativa allo smarrimento dei bagagli di appartenenza ad una famiglia spagnola imbarcata su un volo con partenza da Barcellona e diretto a Parigi).

Corte giustizia UE sez. III, 22/11/2012, n.410

Smarrimento del bagaglio: l’inadempimento del tour operator

Nel contratto di “viaggio vacanza tutto compreso”, il pregiudizio sofferto per il disagio e lo stress conseguente al minore godimento della vacanza determinato dall’inadempimento del tour operator, costituisce danno non patrimoniale la cui specifica prova incombe sul danneggiato.

(Nella specie, accertato l’inadempimento consistente nello smarrimento del bagaglio, regolarmente imbarcato, di una coppia di turisti in viaggio di nozze, presso uno scalo aeroportuale, la Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stato fornito alcun concreto elemento di prova per dimostrare l’affettività del pregiudizio lamentato ed il suo nesso eziologico con l’evento costituito dalla perdita dei bagagli).

Corte appello Napoli, 22/01/2009, n.198

Colpa con previsione: quando sussiste?

Sussiste la colpa con previsione, idonea ad escludere la limitazione di responsabilità del vettore aereo per la perdita del bagaglio, quando la dipendente di terra del vettore abbia apposto sul bagaglio un’etichetta riportante una destinazione scorretta e abbia evidenziato la necessità di richiamare il bagaglio per la corretta etichettatura, prevedendo scientemente che tale omissione avrebbe con alta probabilità cagionato lo smarrimento del bagaglio.

Tribunale Busto Arsizio, 18/04/2008

Smarrimento del bagaglio: il danno morale

In caso di smarrimento del bagaglio durante un trasporto aereo, il danno da vacanza rovinata non può sussumersi nel danno esistenziale, posto che lo smarrimento del bagaglio non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi di relazione del soggetto leso. Si tratta invece di danno morale, risarcibile nella specie in quanto arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito (art. 2 cost.) a esplicare la propria personalità anche in vacanza.

Giudice di pace Roma, 12/12/2007

Responsabilità perdita bagaglio

L’art. 953 c.nav. pone a carico del vettore la responsabilità della perdita del bagaglio anche se affidato a un operatore di assistenza a terra, a meno che non dimostri che lo smarrimento è avvenuto dopo la consegna del bagaglio a quest’ultimo.

Giudice di pace Osimo, 19/09/2007

Il valore del bagaglio smarrito

In caso di smarrimento del bagaglio, è risarcibile sia il danno corrispondente al valore del bagaglio smarrito sia il danno corrispondente alle spese sostenute per acquistare il vestiario sostitutivo.

Tribunale Marsala, 14/04/2007

Responsabilità del vettore per la perdita del bagaglio

La limitazione di responsabilità del vettore aereo, convenuto direttamente dal passeggero per i danni derivati dallo smarrimento del bagaglio, prevista dalla Convenzione di Montreal, sussiste anche laddove la prestazione del vettore sia resa nell’ambito di un pacchetto turistico tutto compreso.

Tribunale Marsala, 14/04/2007

Smarrimento del bagaglio: quantificazione del danno

La società di trasporto aereo è responsabile per lo smarrimento dei bagagli del viaggiatore. Il danno va quantificato in base ai parametri di valutazione delle convenzioni internazionali, e, in mancanza di prova sull’esatto peso dei bagagli, si deve far luogo a liquidazione equitativa da parte del giudice.

Giudice di pace Reggio Calabria, 24/01/2005

The post Smarrimento bagaglio: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 6 Dicembre 2022 05:00