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Sinistro stradale incrocio: ultime sentenze

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Eccessiva velocità; concorso di colpa tra chi non rispetta il segnale di stop e chi tiene una velocità non prudenziale; responsabilità concorrente del conducente avente diritto di precedenza.

Responsabilità del conducente

In tema di circolazione stradale, per l’affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l’adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell’approssimarsi all’intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell’incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso).

Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9857

Passaggio con il rosso: esclusa la responsabilità dell’automobilista

Deve annullarsi il verbale di accertamento per passaggio con il semaforo rosso allorché dai fotogrammi prodotti non emerge che l’auto in questione avesse superato la zona centrale dell’incrocio; anzi si intuisce (essendo state prodotte in bianco e nero) che l’auto fosse ferma “in sicurezza” di poco oltre la linea di arresto, senza attraversare l’incrocio, al fine di consentire alla moto proveniente dal senso inverso di completare la manovra di svolta a sinistra.

Peraltro, dall’esame complessivo di entrambe le foto risulta che la zona dell’incrocio fosse stata interessata da “intralcio della circolazione” le cui cause non sarebbero state accertate e comunque nemmeno potrebbero imputarsi all’auto del ricorrente. Poiché l’onere della sussistenza della violazione incombe, ex art. 2697 c.c., necessariamente a carico dell’Organo accertatore (nemmeno presente sul posto al momento del sinistro) laddove affermi la responsabilità del ricorrente, va disposto l’annullamento del verbale.

Giudice di pace Trani sez. I, 02/09/2021, n.224

Scontro tra veicoli all’incrocio

In tema di scontro tra veicoli avvenuto in prossimità di incrocio stradale, va affermata la concorrenza delle responsabilità dei conducenti coinvolti, ancorché in misura percentuale differente, qualora la dinamica del sinistro accerti un comportamento negligente e pericoloso a carico di entrambi (nel caso di specie il tribunale ha determinato la responsabilità in misura del 90% a carico del primo conducente, stante il carattere prevalente dell’aver attraversato l’incrocio a velocità non conforme e nonostante il segnale rosso del semaforo e la segnaletica stradale di stop e nel rimanente 10% a carico del secondo conducente motociclista, che non aveva calibrato la velocità alle condizioni dei luoghi, tenendo una velocità media superiore rispetto al dovuto e senza l’uso del casco).

Tribunale Bari sez. I, 02/08/2021, n.2936

Scontro tra veicoli al semaforo: accertamento della colpa

Qualora venga accertato che la responsabilità del sinistro vada imputata in via esclusiva al conducente che abbia impegnato il crocevia semaforico in un momento in cui era interdetto il transito e così facendo abbia intersecato la traiettoria dell’altro veicolo, che proveniva regolarmente dalla direzione laterale, impegnando l’incrocio con semaforo verde, violando le prescrizioni contenute negli artt. 41 e 146 D.L.vo 30/4/92 n 285, ed essendo, dunque, provata la condotta di guida regolare di un conducente, è da ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità nella determinazione dell’evento, di cui all’art. 2054 c.c., e la responsabilità dell’incidente rimane interamente in capo al conducente per il quale sono provati elementi di colpa specifica.

Tribunale Modena sez. II, 26/01/2021, n.113

Sinistro con esiti mortali: l’eccessiva velocità della vittima

La causa sopravvenuta può essere considerata causa esclusiva dell’evento solo quando presenti i caratteri dell’assoluta anormalità ed eccezionalità, così da essere del tutto imprevedibile. Nell’ambito di un sinistro stradale, non è circostanza imprevedibile, eccezionale ed atipica che altro conducente non rispetti i limiti di velocità, serbando una condotta a sua volta imprudente (confermata, nella specie, la responsabilità di un automobilista che aveva impegna illegittimamente l’incrocio, ignorando il diritto di precedenza di un motociclo e provocandone la caduta con esiti mortali, atteso che in tema di circolazione stradale il conducente di un veicolo nell’impegnare un crocevia deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nella condizione di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità).

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2019, n.40262

Sinistro con esiti mortali

La causa sopravvenuta può essere considerata causa esclusiva dell’evento solo quando presenti i caratteri dell’assoluta anormalità ed eccezionalità, così da essere del tutto imprevedibile.

Nell’ambito di un sinistro stradale, non è circostanza imprevedibile, eccezionale ed atipica che altro conducente non rispetti i limiti di velocità, serbando una condotta a sua volta imprudente (confermata, nella specie, la responsabilità di un automobilista che aveva impegna illegittimamente l’incrocio, ignorando il diritto di precedenza di un motociclo e provocandone la caduta con esiti mortali, atteso che in tema di circolazione stradale il conducente di un veicolo nell’impegnare un crocevia deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nella condizione di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità).

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2019, n.40262

Conducente di autobus che non si arresta al semaforo arancione

In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (confermata la corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale del conducente di un autobus che, scegliendo di attraversare un incrocio quando la luce del semaforo che lo regolava era arancione, ha travolto un motociclista).

Cassazione penale sez. IV, 10/04/2019, n.37004

Sinistro: il concorso di colpa

Si configura un concorso di colpa per il sinistro stradale causato da un automobilista che impegna l’incrocio a velocità non prudenziale e uno che non rispetta il segnale di stop.

Cassazione penale sez. IV, 13/01/2017, n.27989

Approssimarsi ad un incrocio ad alta velocità

Il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell’altro veicolo incidentato non abbia rispettato l’obbligo di precedenza.

Cassazione penale sez. IV, 13/12/2017, n.7669

Omicidio colposo

In tema di omicidio colposo in seguito a sinistro stradale è esclusa la responsabilità del conducente investitore quando l’imprevedibilità e la pericolosità della condotta della vittima è stata da sola sufficiente a provocare l’evento. (Nella fattispecie la vittima aveva impegnato un incrocio ad alta velocità omettendo di dare la precedenza ad altro veicolo e, inoltre, non aveva allacciato la cintura di sicurezza).

Cassazione penale sez. IV, 29/09/2015, n.999

Scontro tra auto e motocicletta

In materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza della “causalità” tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: ciò perché, per poter affermare la responsabilità, occorre non solo la “causalità materiale” tra la condotta e l’evento dannoso, ma anche la c.d. “causalità della colpa” ossia la dimostrazione del nesso in concreto tra la condotta violatrice e l’evento (esclusa, nella specie, la responsabilità del proprietario di una vettura in sosta irregolare, atteso che il sinistro in questione si era verificato esclusivamente in ragione della pericolosa condotta di guida del conducente di una macchina che, pur avendo avuto la possibilità di avvistare per tempo un motociclista, aveva impegnato l’incrocio anziché fermarsi, provocando lo scontro).

Cassazione penale sez. IV, 12/12/2014, n.3282

Incrocio pericoloso

In tema di reati colposi, la causalità si configura, non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno (fattispecie relativa ad un sinistro mortale, in cui l’imputato aveva condotto la propria autovettura a velocità eccessiva in ragione del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia e dalla presenza di un incrocio pericoloso).

Cassazione penale sez. IV, 07/11/2013, n.49401

Attraversamento di un incrocio a fari spenti di notte 

Deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, nel caso in cui un ciclista, attraversando di notte a fari spenti un incrocio, si predisponga, ove transiti un’autovettura, a farsi travolgere.

Tribunale Arezzo, 28/10/2013

Sinistro avvenuto in pieno incrocio

In tema di sinistro, la sola constatazione che l’incidente sia avvenuto “in pieno incrocio”, specie in presenza di una regolazione del diritto di precedenza sfavorevole alla parte offesa, non può di per sé affatto ritenersi sufficiente a fondare il convincimento di una responsabilità, sia pure solo concorrente, del conducente del veicolo investitore, in mancanza di alcuna valutazione, coerente con le acquisizioni processuali, del comportamento dei due conducenti coinvolti, posto che, per poter affermare la responsabilità concorrente del conducente avente diritto di precedenza, occorre comunque poter ritenere che questi fosse in condizioni, rispettando le regole specifiche e generiche di comportamento, di avvedersi per tempo della condotta inosservante altrui e di evitarla, avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo e alla gravità della altrui violazione.

Cassazione penale sez. IV, 28/04/2015, n.22043

Responsabilità da sinistro stradale

In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal conducente di un veicolo che aveva impegnato l’incrocio, venendo poi urtato da altro veicolo; la velocità del veicolo che sopraggiungeva non era eccessiva, ma moderata, come emergeva dai danni subiti dall’auto del danneggiato e dagli stessi danni fisici (simbolici 1%); l’urto era avvenuto nella parte anteriore della portiera di destra e non posteriore; la situazione delle auto parcheggiate era tale da escludere che il conducente del veicolo che sopraggiungeva potesse fare alcuna manovra di emergenza, onde l’esclusione anche del concorso di colpa).

Cassazione civile sez. III, 31/07/2013, n.18340

Principio dell’affidamento

Il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità (nella specie, relativa ad un sinistro mortale avvenuto ad un incrocio regolato da semaforo attraversato dall’imputato ad un velocità eccessiva ed in evidente stato di ebbrezza alcolica, la Corte ha sottolineato che anche ammesso che il semaforo favorisse l’imputato, egli, se avesse prestato la normale e dovuta prudenza nella guida, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell’auto condotta dalla persona offesa ed evitare o contenere l’impatto con la medesima).

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2013, n.27350

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Pubblicato : 5 Dicembre 2022 04:30