forum

Sinistro stradale c...
 
Notifiche
Cancella tutti

Sinistro stradale con falso testimone: come difendersi?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
101 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2323
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

L’anno scorso sono rimasto coinvolto in un sinistro stradale. L’altro conducente ha subito ammesso la sua colpa e si è reso disponibile a pagarmi tutti i danni, senza però firmare alcuna constatazione amichevole. Dopo aver fatto denuncia all’assicurazione, scopro che l’altra parte aveva mentito, facendo denuncia anche lei e attribuendomi la responsabilità, peraltro fornendo all’assicurazione il nominativo di un falso testimone. Alla fine, la pratica è stata chiusa con addebito a mio carico del sinistro. Cosa posso fare?
Nel caso prospettato non resta che intraprendere una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Per procedere a tanto occorre innanzitutto conferire mandato a un avvocato.
Questi deve inviare un invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (un invito a conciliare, in pratica) alle controparti, cioè all’assicurazione che non ha pagato, al conducente e al proprietario del veicolo responsabile, affinché entro 30 giorni si trovi un accordo.
Decorso invano tale termine, l’avvocato dovrà citare in giudizio questi tre soggetti e chiedere il risarcimento dei danni provocati dal sinistro. Ci si potrà avvalere di qualsiasi mezzo di prova (testimoni, documentazione, ecc.).
Se controparte dovesse presentare un falso testimone, questo potrà essere denunciato penalmente ai sensi dell’art. 372 c.p., ma solo dopo che ha reso testimonianza davanti al giudice.
Va precisato che, per legge, è possibile avvalersi di testimoni in giudizio solamente se il loro nominativo è stato fornito all’assicurazione al momento della denuncia del sinistro, ovvero entro 60 giorni da quando l’impresa assicuratrice ha chiesto l’integrazione della documentazione.
Si ricordi che il risarcimento del danno da circolazione stradale si prescrive in due anni; ogni atto di messa in mora e diffida è tuttavia utile a interrompere tale termine che, pertanto, comincia a decorrere nuovamente daccapo.
 
Pubblicato : 15 Luglio 2023 07:30