Sinistri stradali in bicicletta: come tutelarsi legalmente
Cosa deve fare il ciclista investito da un altro veicolo per ottenere il risarcimento dei danni? Quando scatta il concorso di colpa?
Il Codice della strada stabilisce delle regole per una corretta circolazione che valgono per tutti: dal Tir alla più minuscola bici. Queste regole si possono riassumere in questo principio: ciascuno, in base alle caratteristiche del mezzo di cui è ala guida, deve procedere con la prudenza necessaria ad evitare di compromettere l’incolumità propria e degli altri. In altre parole, deve stare attento a non fare danni né a sé stesso né al resto degli utenti della strada. Non vale fare le vittime: la norma non scritta secondo cui il più debole ha sempre ragione non esiste. Esiste quella secondo cui ha torto chi provoca un danno, sia la bici che taglia la strada all’auto sia l’auto che taglia la strada alla bici. Detto ciò, e in quest’ultima ipotesi, cioè quando avvengono dei sinistri stradali in bicicletta, come tutelarsi legalmente?
Se il ciclista non ha infranto le regole del Codice della strada e subisce un incidente per colpa di un altro utente, ha diritto ad un congruo indennizzo per i danni riportati.
Non essendoci la possibilità di stipulare un’assicurazione per le biciclette (esiste la polizza Rc auto che copre veicoli a motore ma non esiste una «Rc bici»), non si può sottoscrivere una constatazione amichevole.
Sarà, quindi, necessario inviare alla compagnia assicuratrice della controparte una richiesta formale, tramite lettera raccomandata a/r, in cui devono essere riportati:
- i dati del ciclista;
- i dati di chi ha causato l’incidente (compresi quelli del veicolo che guidava);
- una descrizione dettagliata della dinamica del sinistro;
- il referto medico che certifica il danno provocato dall’incidente.
Pe meglio tutelarsi legalmente in caso di sinistri stradali in bicicletta, è consigliabile:
- scattare delle foto o fare dei video sul luogo dell’indicente;
- raccogliere delle testimonianze;
- chiamare un’ambulanza quando si ha il minimo dubbio di avere riportato un danno fisico (i disturbi, spesso, si manifestano a posteriori e non nello stesso momento in cui si verifica il sinistro).
Quando si ha diritto al risarcimento per sinistro in bicicletta?
Al fine di poter chiedere un risarcimento per sinistro stradale in bicicletta, occorre che si verifichino contemporaneamente queste circostanze:
- un danno subìto;
- un comportamento scorretto o illegittimo da parte di qualcuno;
- un nesso causale provato tra il comportamento scorretto e il danno subìto.
Quali regole deve rispettare il ciclista?
Il ciclista è tenuto a rispettare le regole della circolazione esattamente allo stesso modo di un automobilista. Secondo il Codice della strada [1], chi va in bicicletta insieme agli amici deve procedere sempre in fila indiana, cioè in un’unica fila, soprattutto al di fuori di un centro abitato. Vietato, dunque, occupare l’intera corsia o circolare affiancati a meno che:
- uno dei ciclisti sia un minore che non ha ancora compiuto i dieci anni: in questo caso (e solo in questo caso) piò pedalare a fianco ad un maggiorenne ma sempre verso la parte esterna della carreggiata, cioè alla destra della persona più grande;
- ci si muova all’interno di un centro abitato: in questo caso è consentita la doppia fila purché non si tratti di una strada statale che attraversa un paese.
È vietato ai ciclisti di intralciare la circolazione degli altri veicoli o dei pedoni. In casi come questi, deve scendere dalla bicicletta e procedere a piedi.
Vietato anche trasportare altre persone in bici, se non i soli bambini fino a otto anni ed a bordo di un apposito seggiolino.
Teoricamente, il ciclista dovrebbe anche portare addosso un indumento che segnali la propria presenza su strada (come, ad esempio, un giubbino catarifrangente) oppure un dispositivo luminoso da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti prima dell’alba o all’interno di una galleria.
Se il ciclista viaggia a bordo di una bici da corsa, è tenuto a farlo su un mezzo omologato, mentre i dispositivi di segnalazione vengono richiesti solo quando partecipano ad una gara autorizzata. Se la visibilità è ridotta, dovrà scendere dalla bicicletta e spingerla a mano.
Chi non rispetta questi obblighi non solo non potrà avere un risarcimento danni in caso di incidente ma dovrà anche pagare una multa da 25 a 99 euro.
Ancora più nel dettaglio, il ciclista è tenuto a:
- circolare su una pista ciclabile se presente;
- viaggiare in fila unica e non in doppia fila;
- avere almeno una mano sul manubrio;
- segnalare con il braccio la svolta a destra o a sinistra;
- non trainare o non essere trainati da altri veicoli o da piccoli rimorchi;
- non circolare sugli spazi riservati ai pedoni (ad esempio un marciapiede o una zona pedonale);
- attraversare le strisce pedonali a piedi spingendo la bicicletta a mano;
- utilizzare indumenti o dispositivi atti a segnalare la propria presenza in strada;
- non percorrere una strada contromano (si rischia, peraltro, la multa da 318 a 1.272 euro).
A questi obblighi si aggiungono altre precauzioni che possono evitare incidenti oppure limitare i danni in caso di caduta perché investiti, come ad esempio:
- l’uso del casco da ciclista;
- evitare di parlare al cellulare mentre si guida la bici;
- non indossare delle cuffie con la musica ad alto volume;
- fare regolarmente la manutenzione della bicicletta (pressione delle gomme, stabilità del telaio e del manubrio, ecc.).
Il rispetto di queste regole e l’osservanza di queste precauzioni possono evitare di prendere un risarcimento danni soltanto a metà. Il ciclista, infatti, può essere ritenuto corresponsabile dell’incidente (il cosiddetto concorso di colpa) e, quindi, trovarsi nella situazione di poter pretendere soltanto il 50% dell’indennizzo. Viceversa, se il ciclista investito dimostra di aver seguito le indicazioni del Codice della strada e del buon senso e che, quindi, l’incidente è stato provocato per un errore del conducente dell’auto, avrà la possibilità di chiedere un risarcimento pieno.
Sinistri stradali in bicicletta: la perizia dei veicoli
Come detto, chi subisce un sinistro stradale in bicicletta e vuole ottenere il risarcimento dei danni deve scrivere una lettera alla compagnia di assicurazioni del proprietario del veicolo che ha provocato l’incidente. Sarà necessaria, tuttavia, una perizia su entrambi i mezzi.
Il ciclista è tenuto a mettere a disposizione della compagnia la propria bici entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’incidente, pena la perdita del diritto di risarcimento [2].
Sarà il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni ad ispezionare la bici in modo da controllare che non sia stata manomessa dopo il sinistro oppure che non sia stata fatta alcuna riparazione senza la dovuta documentazione, in modo da dimostrare che non è stata colpa dell’incuria del ciclista.
Fatta la perizia, ed entro 60 giorni, la compagnia di assicurazioni della controparte farà una proposta di risarcimento oppure motiverà il rifiuto di risarcire il ciclista perché ritiene che la responsabilità dell’incidente non sia a carico del conducente. Il ciclista investito non sarà tenuto ad accettare la proposta se riterrà che sia troppo bassa rispetto alla reale entità del danno documentata dai referti medici e dal meccanico che deve sistemare il mezzo. In questo caso, potrà avviare una causa per reclamare ciò che ritiene dovuto dalla controparte.
Sinistro in bicicletta: quando scatta il concorso di colpa?
Secondo una sentenza del Tribunale di Lucca [3], il concorso di colpa scatta quando si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia avuto il 50% della responsabilità del sinistro e, quindi, del danno subìto. Pertanto, in questo caso, il risarcimento si riduce alla metà.
Questo passaggio è importante perché segna la differenza tra il ciclista ed il conducente dell’auto. Mentre quest’ultimo, per avere ragione, non è tenuto a dimostrare di avere rispettato le regole della circolazione stradale, chi viaggia a bordo della bicicletta lo deve fare per ottenere il risarcimento dei danni al 100%. Se non fosse capace di provare questa circostanza con assoluta certezza, scatterebbe in automatico il concorso di colpa ed il risarcimento non supererà il 50% dei danni subiti.
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