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Siepe del vicino troppo vicina e troppo alta: che fare?

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(@paolo-florio)
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Distanza dal confine di alberi e altre piante: è possibile l’usucapione, ma l’altezza deve rimanere sempre inferiore all’altezza del muro sul confine. 

Il vicino non può tenere la siepe a una distanza inferiore di tre metri dal confine col vicino a meno che la pianta non si trovi lì da almeno 20 anni senza che nessuno abbia mai detto nulla. Tuttavia, se c’è un muro divisorio tra le due proprietà, le distanze non si applicano, ma resta l’obbligo per ciascun proprietario di potare la siepe in modo che non superi l’altezza del muro. Che fare allora se la siepe è troppo vicina e troppo alta? È sicuramente possibile obbligarlo ad estirparla ricorrendo al giudice. 

Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le regole che il nostro ordinamento prevede in tali ipotesi.

Distanza siepe dal confine del vicino

La legge stabilisce la disciplina relativa alle distanze per siepi e alberi quando esistono due terreni confinanti appartenenti a proprietari diversi. Lo scopo della normativa è quello di evitare che una pianta invada il fondo altrui togliendo luce e aria al vicino o possa, con le radici, recare pregiudizio alle costruzioni esistenti. 

A stabilire quali siano le distanze delle siepi ed alberi dal confine sono i regolamenti del Comune ove si trova l’immobile. Ma se questo nulla dispone, si applicano le norme del codice civile. 

Il codice civile stabilisce le seguenti distanze.

Partiamo dagli alberi di alto fusto. Tale è l’albero, semplice o diviso in rami, che sorge ad altezza superiore a 3 metri. Esempi ne sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Non si considera di alto fusto l’albero il cui tronco e le branchie principali non superano i 3 metri.

L’albero di alto fusto deve stare a una distanza di 3 metri dal punto di confine che separa i due terreni.

L’obbligo di rispettare la distanza riguarda anche gli alberi di alto fusto piantati non direttamente nel terreno ma in contenitori fissi al suolo, anche se le radici non hanno contatto diretto al suolo

Invece per quanto riguarda gli alberi non di alto fusto, la distanza è di 1,5 metri.

Per quanto invece riguarda viti, arbusti e canneti la distanza è di 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta.

Le piante da frutto di altezza non superiore a 2,5 metri devono stare a una distanza di non oltre 0,5 metri dal confine. 

Non resta che la siepe. La distanza, in tal caso, dipende dal tipo di siepe. In particolare:

  • siepe viva: 0,5 metri
  • siepe di ontano: 1 metro
  • siepe di castagno e simili: 1 metro
  • siepe di robinie: 2 metri

La violazione di tali distanze consente al titolare del fondo confinante di rivolgersi al giudice per chiedere alternativamente:

  • l’estirpazione
  • o l’arretramento 

delle piante non in regola.

Si può modificare la distanza di alberi e siepi dal confine?

Se tra i vicini di casa esiste un accordo per posizionare alberi, viti, arbusti e siepi a distanza inferiore rispetto a quella stabilita dalla legge, può la polizia intervenire comunque? La risposta è “no”: le distanze infatti appena indicate sono derogabili, salvo espliciti divieti nei regolamenti locali o nelle norme di settore. Tuttavia la deroga concordata dalle parti deve avere la forma scritta a pena di nullità.

Si può usucapire la distanza dal confine?

La pianta che si trovi da oltre 20 anni a distanza inferiore rispetto a quelle appena indicate non può essere fatta arretrare o abbattuta. Si è infatti formato il cosiddetto usucapione che, appunto, anche in tema di distanze dal confine, richiede almeno 20 anni di pacifico e indisturbato godimento.

Per interrompere i termini dell’usucapione non è sufficiente una diffida o una contestazione scritta. È necessaria la notifica di un atto giudiziario. Senza di questo, i termini continuano a decorrere ugualmente. 

Quando non si applicano le regole sulle distanze di alberi e siepi?

La distanze minime che i vegetali devono avere dal confine del vicino non si applicano quando: 

  • sul confine esiste un muro divisorio, sia esso proprio o in comune. In tal caso quindi le piante possono essere anche più vicine al confine rispetto ai limiti che abbiamo appena indicato. Tuttavia l’altezza delle piante non può superare l’altezza del muro (possono sempre essere più basse).; 
  • i due fondi sono separati da un fosso in comproprietà;
  • le piante si trovano sistemate in vaso mobile;
  • si tratta di piante rampicanti.

Il diritto di mantenere una siepe a distanza inferiore dal confine si può usucapire ma va comunque rispettata l’altezza. L’obbligo di non superare il muro del vicino mira infatti a impedire che le piante possano pregiudicare il soleggiamento e la panoramicità del fondo adiacente.

Lo ha ricordato la Cassazione [1] che ha così regolato una lite tra confinanti. La Suprema corte ha chiarito che il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892 comma primo n. 1 c.c. mira a impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune, le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro del muro di confine. In altri termini, ha concluso la Cassazione, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine, ma non in relazione alla sola altezza delle stesse.

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Pubblicato : 5 Dicembre 2022 07:00