Sicurezza in cantiere: chi è il responsabile?
Quali sono i compiti del committente, del titolare dell’impresa e dei tecnici a seconda delle complessità dei lavori. I contenuti dei piani operativi.
Uno degli elementi più importanti, su cui fare particolare attenzione, in un cantiere è quello legato alla sicurezza, sia di chi ci lavora sia di chi, passando in zona, può riportare un danno. Le difficoltà maggiori sono quelle legate alla tipologia dell’attività produttiva, all’ambiente in cui si svolgono e opere ed al fatto che spesso diverse imprese sono coinvolte nell’esecuzione dei lavori, tra appalti e subappalti. Ci vuole, dunque, una figura a cui fare riferimento, che detti le regole e tenga la situazione in mano per quanto riguarda la sicurezza in cantiere. Chi è il responsabile? Il titolare dell’impresa? Il committente che l’ha incaricata dell’opera? Il direttore dei lavori? Oppure tutti quanti, ciascuno in maniera diversa?
Le responsabilità variano, innanzitutto, a seconda della complessità del cantiere. Vediamo quali sono le differenze.
Responsabilità sulla sicurezza nei cantieri comuni
Nei cantieri comuni in cui non devono essere svolti dei lavori particolarmente complessi, i responsabili sono:
- il committente, per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua esecuzione.;
- il direttore dei lavori, cioè la persona eventualmente incaricata dal committente per svolgere i compiti che gli vengono attribuiti dalla legge. Può essere un lavoratore subordinato o autonomo dotato di idonee competenze e costituisce l’alter ego del committente nelle scelte operative. Quando viene designato, il committente è liberato dalle responsabilità connesse dall’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, limitatamente all’incarico conferito mediante delega.
Entrambi hanno l’obbligo di
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
- chiedere all’impresa (o alle imprese) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Inps, Inail e Casse edili;
- chiedere all’impresa anche una dichiarazione sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- trasmettere all’amministrazione concedente (ad esempio, al Comune), prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell’attività, copia della notifica preliminare, l’attestazione di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui sopra.
Dal canto suo, il titolare dell’impresa esecutrice è tenuto ad osservare le misure generali di tutela previste, curando in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi ai fini della sicurezza;
- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali (in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose);
- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il coordinamento con i lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono all’interno o in prossimità del cantiere.
I titolari delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche se nel cantiere opera un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono:
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere;
- predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature per evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro i fenomeni atmosferici che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se necessario, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l’asportazione delle macerie e dei detriti avvengano correttamente;
- redigere il piano operativo di sicurezza.
Infine, il titolare dell’impresa affidataria deve:
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- coordinare gli interventi di sicurezza generali e specifici riguardanti i lavori in corso di esecuzione;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione.
Piano operativo di sicurezza nei cantieri comuni
Nel settore edile, il piano operativo di sicurezza equivale al documento di valutazione dei rischi. Deve essere redatto da tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato.
- Il piano descrive le misure di sicurezza previste dal titolare della singola impresa e deve contenere almeno i seguenti elementi:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice;
- le specifiche mansioni che riguardano la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata a tale scopo dall’impresa esecutrice;
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l’elenco delle macchine e degli impianti, dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza utilizzati nel cantiere;
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio richieste dal piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto;
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Responsabilità sulla sicurezza nei cantieri complessi
Per cantieri complessi si intende quelli in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, qualora vi si svolgano attività di notevole entità che richiedono il coinvolgimento di numerosi addetti o comportino rischi per la sicurezza particolarmente elevati.
I responsabili, oltre a quelli sopra citati, sono:
- il coordinatore per la progettazione, designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione;
- il coordinatore per l’esecuzione, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.
La prima figura non è obbligatoria quando si tratta di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e, comunque, di importo inferiore a 100.000 euro. In tal caso, le sue funzioni vengono svolte dal coordinatore per l’esecuzione.
In questo tipo di cantieri, gli obblighi del committente, oltre a quelli sopra citati per i cantieri comuni, sono:
- prendere in considerazione, nella fase della progettazione dell’opera, il piano di sicurezza e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi;
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- nominare il coordinatore per l’esecuzione anche quando, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;
- se è in possesso dei requisiti richiesti, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- inviare la notifica preliminare agli organi competenti.
Il coordinatore della progettazione, prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve:
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui i lavoratori sono esposti e coordinare l’applicazione delle disposizioni previste nelle fasi di progettazione dell’opera.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell’opera deve:
- verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del piano operativo, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza, e adeguare quest’ultimo e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche effettuate, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute nei cantieri e alle prescrizioni del piano e proporre, in tal caso, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri complessi
Nei casi in cui è obbligatoria la sua designazione, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e coordinamento.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni legate alla complessità dell’opera e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi.
Il piano è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, e deve contenere almeno:
- l’identificazione e la descrizione dell’opera: l’indirizzo del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere, una descrizione sintetica dell’opera;
- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e, qualora già nominato, il coordinatore per l’esecuzione;
- una relazione riguardante l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze;
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- la stima dei costi della sicurezza.
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