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Si può vietare l’accesso ai cani nei parchi e giardini pubblici?

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(@raffaella-mari)
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Dove non si possono portare i cani: negozi, spazi pubblici o privati, luoghi frequentati da bambini, cortili condominiali.

In un mondo dove gli animali domestici giocano un ruolo sempre più importante nelle nostre vite, la questione dell’accesso dei cani nei parchi pubblici e altri spazi comuni è diventata di grande rilevanza. In Italia, la materia è regolata da ordinanze comunali e leggi regionali ma esistono disposizioni di carattere nazionale che vanno rispettate su tutto il territorio. Queste disposizioni sono state al centro di numerose sentenze di tribunali amministrativi che hanno chiarito se si può vietare l’accesso ai cani nei parchi e giardini pubblici. Qui di seguito estenderemo il discorso anche ai negozi e agli spazi condominiali come il cortile comune. Ma procediamo con ordine.

Si può vietare l’accesso ai cani nei parchi pubblici?

In Italia, la questione dell’accesso dei cani ai parchi pubblici è stata oggetto di diverse decisioni. I Tar hanno frequentemente ritenuto illegittime le ordinanze comunali che vietano l’ingresso dei cani in queste aree. La giurisprudenza ha sostenuto che tale divieto rappresenta un limite eccessivo alla libertà di circolazione delle persone che, ovviamente, non possono lasciare il proprio animale solo per accedere ad aree pubbliche. In definitiva, il limite imposto all’animale si risolve in un limite all’uomo che lo porta a spasso Questo orientamento è stato confermato dalla sentenza 694/17 del Tar Toscana.

Il sindaco può vietare ai cani l’ingresso nel parco pubblico per motivi di igiene?

Secondo l’articolo 50, comma quinto, del testo unico degli enti locali, un sindaco può emettere un’ordinanza contingibile e urgente in caso di vera emergenza sanitaria, ma questa deve essere limitata nel tempo: non può cioè durare “a tempo indeterminato”. Sulla base di questa corretta lettura della norma, il Tar Toscana, con la sentenza sopra citata, ha chiarito che la semplice presenza di escrementi canini non costituisce una motivazione valida per vietare l’accesso dei cani ai parchi pubblici.

Il Comune può imporre la presenza del guinzaglio al fine di garantire la sicurezza degli altri cittadini; diversamente si verificherebbe una discriminazione “al contrario”, ossia la danno di chi teme gli animali, impedendo loro di accedere ai parchi pubblici.

Ricordiamo comunque che, al di là delle prescrizioni comunali, la museruola e il guinzaglio sono delle precauzioni necessarie per evitare di dover rispondere – civilmente e penalmente – per morsi e aggressioni che il cane abbia provocato a terzi.

Sul punto consigliamo la lettura di due importanti approfondimenti

In sostanza i proprietari di cani devono rispettare le normative vigenti, che includono l’uso di guinzaglio e museruola dove richiesto. Inoltre, devono garantire che i loro animali non costituiscano un disturbo o un pericolo per gli altri. La pulizia degli escrementi lasciati dai cani in spazi pubblici è anch’essa una responsabilità del proprietario.

È legale vietare l’accesso ai cani nei locali pubblici?

Contrariamente alle aree pubbliche come i parchi, l’accesso dei cani nei locali pubblici è disciplinato diversamente. Il D.P.R. 320/54, regolamento della polizia veterinaria, permette l’accesso dei cani in questi spazi purché siano al guinzaglio o con museruola.

Tuttavia, rimane il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si manipolano alimenti, come cucine, e in altri spazi specifici come ospedali, teatri o cinema, secondo il Regolamento n. 852/2004/CE.

Si può vietare il cane nel cortile o nel giardino del condominio?

I regolamenti condominiali – salvo quelli approvati all’unanimità – non possono vietare ai condomini di detenere animali negli appartamenti. Possono però impedire che questi passeggino negli spazi comuni come il cortile o il giardino. Se tale divieto non dovesse esserci, resta dovere del detentore assicurare l’animale al guinzaglio e con la museruola per garantire la sicurezza dei terzi.

 
Pubblicato : 22 Gennaio 2024 15:45