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Si può vendere alle fiere senza licenze?

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(@paolo-remer)
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Autorizzazioni al commercio ambulante: quando servono, come funzionano e quali sanzioni in caso di violazione.

Vai spesso in vacanza nel piccolo paese dove si trova la casa dei tuoi nonni; è una località turistica e ospita spesso sagre, processioni, spettacoli musicali e culturali ed altri tipi di eventi. Tu non sei un commerciante di professione, ma vorresti sfruttare l’occasione per vendere alcuni articoli artigianali che hai prodotto tu stesso per hobby; così ti domandi se si può vendere alle fiere senza licenze.

La licenza non è altro che un’autorizzazione amministrativa necessaria per svolgere una determinata attività: nel nostro caso, quella di commercio ambulante. La licenza è rilasciata dal Comune di appartenenza o da quello del luogo in cui viene esercitata l’attività e di solito è una condizione imprescindibile per poter vendere determinati prodotti su aree pubbliche. Vediamo, quindi, qual è la disciplina del settore e cosa serve per operare legittimamente nelle fiere e nei mercati.

Commercio ambulante: quali prodotti riguarda

Il commercio ambulante è definito dalla legge quadro sul commercio [1] come un’attività di vendita al dettaglio svolta su aree pubbliche (attrezzate o meno, coperte o scoperte) in postazione fissa oppure in forma itinerante. Il commercio ambulante può avere ad oggetto la vendita di vari tipi di merce (abbigliamento, calzature, oggettistica, prodotti per la casa, fiori, ecc.), ed anche la somministrazione di alimenti e bevande. Non è consentito vendere in forma ambulante armi, superalcolici e gioielli.

Licenze per il commercio ambulante: tipologie

Le Regioni stabiliscono la normativa di dettaglio per lo svolgimento del commercio ambulante nei propri territori, e ogni Comune stabilisce gli spazi, i periodi e gli orari in cui può svolgersi il commercio ambulante, assegnando agli esercenti le piazzole o i posteggi.

Prima di tutto, però, per poter vendere su aree pubbliche bisogna essere in possesso della licenza per il commercio ambulante, rilasciata dal Comune del luogo in cui si effettuerà la vendita. Questa licenza può essere di due tipi: a posteggio fisso (chiamata anche licenza di tipo A) o in forma itinerante (licenza di tipo B).

La licenza per il commercio ambulante con sede fissa viene concessa in occasione di mercati e fiere e limitatamente al periodo di svolgimento. La licenza in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente e consente di partecipare alle fiere ed ai mercati locali, ma solo se vi è disponibilità di posti non assegnati.

Se la licenza ha per oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercente deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria e dei requisiti richiesti per la specifica tipologia di prodotto; quasi sempre occorre la frequentazione con esito positivo di un corso professionale per il commercio nel settore alimentare [2].

Commercio ambulante senza licenza: quali sanzioni?

Chi esercita l’attività di commercio ambulante senza essere munito di licenza, o fuori dal territorio e dal periodo indicato nella licenza stessa, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo di 2.582,28 euro ed un massimo di 15.493,71 euro; la Polizia municipale può procedere alla confisca amministrativa delle attrezzature e della merce [3].

In caso di recidiva, cioè di reiterazione della violazione per due volte in un anno, il Comune può sospendere la licenza al commercio ambulante già rilasciata, per un periodo massimo di 20 giorni. Se la licenza c’è, ma non vengono rispettate le limitazioni e i divieti stabiliti dalle deliberazioni comunali per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, la sanzione va da 516,00 euro a 3.098 euro.

Di recente la Corte di Cassazione [4] ha affermato che chi è in possesso di una licenza itinerante ma occupa un posto di vendita fisso è soggetto alle medesime sanzioni previste per chi è totalmente privo di autorizzazione al commercio ambulante.

Cosa si può vendere alle fiere senza licenza?

Visti gli stringenti requisiti che abbiamo descritto, la risposta al nostro quesito di partenza – se si può vendere alle fiere senza licenze – è tendenzialmente negativa: chi lo fa rischia di incorrere nelle pesanti sanzioni che abbiamo indicato.

Esiste, tuttavia, un’importante eccezione, che riguarda l’hobbistica e l’artigianato: molte Regioni e Comuni prevedono dei mercatini appositi, offrendo la possibilità di partecipazione libera per gli aderenti all’iniziativa. Le condizioni vengono illustrate nei regolamenti locali; in genere è previsto soltanto il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (che può essere ripartita pro-quota tra i partecipanti) ed il rimborso delle spese per l’energia elettrica e le eventuali attrezzature comuni, come i gazebo di copertura.

Si tratta di mercatini aperti a chi produce direttamente gli oggetti esposti ed è privo di partita Iva in quanto esercita l’attività di vendita in forma occasionale, con volume d’affari annuo non superiore a 5mila euro (per maggiori dettagli leggi quando serve la partita Iva ad un venditore ambulante). Di solito vengono stabiliti dei limiti massimi ai prezzi degli oggetti in vendita (che non devono oltrepassare i 100 euro ciascuno) e viene richiesto che l’hobbista o artigiano sia personalmente presente presso la bancarella, senza possibilità di avvalersi di collaboratori esterni.

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Pubblicato : 12 Dicembre 2022 07:00