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Si può usare la foto di un monumento per pubblicità?

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(@mariano-acquaviva)
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È vietato l’uso pubblicitario e commerciale di opere d’arte se non c’è l’autorizzazione del museo o se comporta uno svilimento del loro valore culturale?

Si può usare la foto di un monumento per pubblicità? È lecito sfruttare la foto di un’opera d’arte famosa per scopi commerciali? Ipotizziamo il caso di un’azienda che voglia riprodurre l’immagine della Gioconda mentre strizza l’occhio ai potenziali clienti per spingerli all’acquisto di un prodotto. Una scelta del genere sarebbe legale? Vediamo cosa dice l’ordinamento giuridico.

Foto di un monumento: si può utilizzare?

In linea generale, il diritto d’autore scade dopo 70 anni dalla morte del creatore dell’opera.

Ragion per cui, se si tratta di una statua antica, è ben possibile scattarle una foto per poi sfruttarla commercialmente.

Attenzione però: se la foto viene scaricata da Internet o comunque è il frutto della realizzazione di un’altra persona e vi è un minimo di creatività (derivante, ad esempio, dall’inquadratura o dall’uso di un particolare filtro), bisogna rispettare i diritti d’autore del fotografo a cui andrà chiesto il consenso per lo sfruttamento dell’immagine dietro eventuale pagamento dei relativi diritti.

Foto di un’opera in un museo: si può usare?

Se invece l’opera d’arte è custodita all’interno di un museo, bisogna chiedere l’autorizzazione al relativo direttore che potrebbe richiedere il pagamento di un indennizzo per l’uso della stessa.

L’assenza di un preventivo nulla osta integra una lesione del diritto all’immagine del bene culturale.

Codice dei beni culturali: cosa prevede?

La normativa che disciplina tutto ciò che riguarda la riproduzione di “beni culturali” è prevista nel Codice dei beni culturali.

Tale norma stabilisce che le fotografie dei beni culturali sono liberamente utilizzabili ma solo se non c’è scopo di lucro.

In particolare, si prevede che «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente» [1].

Svilimento del valore dell’opera: in cosa consiste?

La giurisprudenza [2] ha stabilito un ulteriore limite all’utilizzo della foto di un monumento per fini pubblicitari: per la legittima riproduzione del bene culturale non è sufficiente il pagamento di un corrispettivo ma bisogna anche evitare di arrecare pregiudizio all’opera d’arte.

Possono quindi essere vietati gli usi ritenuti denigratori ed offensivi e, più in generale, tutti quelli che, sulla base dell’insindacabile valutazione del ministero, rischierebbero di snaturarlo come espressione dell’identità collettiva nazionale.

Nel caso di specie, un’impresa di alta sartoria aveva diffuso un video che mostrava la produzione di un abito sartoriale, cucito addosso alla statua del David di Michelangelo. A venire “vestita” era una replica del David originale. 

Secondo la sentenza in commento, l’ente che ha in gestione l’opera d’arte (in questo caso, la Galleria dell’Accademia cui il ministero dei Beni culturali ha delegato la conservazione e gestione) può valutare discrezionalmente la compatibilità dell’uso con la destinazione culturale ed il carattere storico-artistico del bene.  

Secondo i giudici, l’utilizzo dell’immagine del David (o meglio, di una sua replica) sul sito di un’impresa commerciale che persegue scopi di lucro, è idoneo a svilire tale bene «facendolo scadere ad elemento distintivo delle qualità della impresa».

Ne discenderebbe quindi sia un danno patrimoniale per la Galleria dell’Accademia, a cui avrebbe dovuto essere versato, in caso di autorizzazione, un corrispettivo, ma anche un danno non patrimoniale, legato al rischio di “volgarizzazione del bene”, utilizzato in modi ritenuti incompatibili con il suo valore culturale.

 
Pubblicato : 25 Febbraio 2024 17:12