Si può rivendere il prodotto di un brand a un prezzo superiore?
Prodotti marcati: creare un business dalla rivendita è lecito? Quando si ha contraffazione e cos’è la ricettazione.
Più lettori ci hanno chiesto se sia lecito acquistare prodotti di marca – ad esempio quelli di un famoso brand dell’abbigliamento – per poi rivenderli al mercato a un prezzo superiore. Si pensi a una persona che, sfruttando la popolarità di un marchio di orologi di lusso e la scarsità sul mercato degli stessi, riesca a procurarsi un paio di modelli per poi rivenderli al doppio del prezzo praticato dalla casa produttrice. Un comportamento del genere sarebbe lecito, anche se effettuato su larga scala? Si può sfruttare tale circostanza per creare un business? Immaginiamo il caso di una persona che acquisti borse usate firmate e le rivenda all’interno di un proprio negozio. Insomma si può rivendere il prodotto di un brand a un prezzo superiore o, nel caso di prodotti usati, facendo comunque un utile? Cerchiamo di comprendere cosa prevede la legge in questi casi.
Cosa sono il diritto di esclusiva e la contraffazione?
Il titolare di un marchio registrato all’ufficio Marchi e Brevetti è titolare del cosiddetto “diritto di esclusiva”: ha cioè il diritto di usare quel brand su qualsiasi prodotto voglia e successivamente commercializzarlo. Può quindi opporsi a che altri usino lo stesso marchio, lo stesso logo o comunque altri elementi simili a quello registrato e che possano richiamarlo confondendo il pubblico.
Chiunque sfrutta la popolarità di un marchio altrui per farne un utile commette il reato di contraffazione. Pertanto, oltre a subire il sequestro della merce e la condanna penale, sarà anche tenuto a risarcire i danni al produttore.
Si può rivendere un prodotto griffato ma acquistato legalmente?
Una persona che ha acquistato un prodotto “marcato” (o, come oggi si suol dire, “griffato”) ha il diritto di farne quello che vuole, compreso rivenderlo a terzi, a qualsiasi prezzo voglia. Infatti, una volta che il titolare del marchio ha immesso sul mercato i suoi prodotti non può più opporsi alla circolazione degli stessi. È ciò che tecnicamente va sotto il nome di “principio di esaurimento del marchio”. In buona sostanza, l’azienda titolare del brand non può più fare valere la propria esclusiva sul marchio in questione opponendosi alla circolazione del bene sul quale esso è apposto una volta che tale bene sia stato immesso in commercio.
Vendere un prodotto di marca acquistato legalmente è quindi lecito e non costituisce contraffazione.
Invece vendere un prodotto di marca originale ma ottenuto in modo illegale (ad esempio da un soggetto che lo aveva rubato) integra il reato di ricettazione.
Acquistare invece in buona fede un prodotto che non si sa essere stato rubato, ma lo si poteva intuire dalle modalità della vendita (ad esempio a un prezzo molto più basso di quello praticato dal mercato o in un negozio non ufficiale) può integrare il reato di incauto acquisto.
Leggi a riguardo: Acquistare un oggetto usato, cosa rischio.
Si può rivedere il prodotto di un brand a un prezzo superiore o inferiore?
Sicuramente il titolare del marchio ha il diritto di scegliere il prezzo a cui intende vendere il proprio prodotto. Ma ciò riguarda solo la prima vendita e non le successive, quelle cioè che vengono effettuate una volta che si è “esaurito il marchio”. Quindi chi ha la disponibilità legale di un prodotto di marca può rivenderlo al prezzo che vuole, anche se diverso rispetto a quello praticato dal produttore. Può così, tanto per fare qualche esempio:
- vendere prodotti nuovi a un prezzo superiore;
- vendere prodotti usati a un prezzo inferiore rispetto a quello iniziale ma comunque facendo un guadagno.
Del resto, di recente si stanno diffondendo delle catene commerciali che vendono prodotti di marca usati. Esistono anche numerose app che lo fanno, proprio perché tale attività deve considerarsi lecita. E non importa se ciò avviene in via continuativa.
Cosa è vietato fare?
Non è invece consentito modificare il prodotto, personalizzandolo, al fine di rivenderlo. Non è ad esempio possibile colorare le scarpe di un famoso brand per immetterle nel mercato e farne un’attività. La personalizzazione è consentita solo per uso personale: ad esempio, si pensi a una persona che acquista un paio di scarpe di marca e le colori per indossarle, ma non per creare un business.
Bisogna aprire una Partita Iva per vendere prodotti di un altro brand?
Come detto, rivendere prodotti di un brand – nuovi o usati – senza customizzarli, ossia senza modificarli, è lecito. Ma se tale attività avviene in via continuativa, allora è necessario aprire una Partita Iva. Non importa se il volume dei ricavi è basso. Ciò che conta è l’organizzazione dell’attività che, se svolta in modo professionale, richiede appunto la Partita Iva.
Invece vendere un solo prodotto (magari perché ci si è stancati dello stesso) non richiede alcun adempimento fiscale.