Si può rifiutare il passaggio di ruolo?
Un docente può rinunciare al cambio di scuola che aveva richiesto? E con quali conseguenze? La differenza con il passaggio di cattedra.
Sei un docente, credi ancora nella meritocrazia e pensi di avere maturato nel tempo i requisiti necessari. Aspiri a chiedere un passaggio di ruolo perché senti il bisogno di «cambiare aria» e di affrontare un’esperienza professionale nuova e più interessante da ogni punto di vista. Può succedere, però, che tu rimanga deluso non tanto perché la tua richiesta non è stata accolta, ma perché il luogo in cui sei destinato si trova lontano ed accettare il cambiamento significa coinvolgere la famiglia nella tua scelta: oltre al trasloco, ci può essere il problema del lavoro del coniuge, della scuola e delle amicizie dei tuoi figli, di un alloggio da cercare. In questo caso, si può rifiutare il passaggio di ruolo? E quali conseguenze comporta questa decisione?
Così come si può presentare la domanda per ottenere il passaggio di ruolo, nulla vieta di rifiutaro. I motivi possono diversi, ad esempio:
- la scuola assegnata è troppo lontana dall’attuale residenza del richiedente, che si vede così costretto ad interrompere ogni legame con famiglia;
- sono cambiate le esigenze personali del docente.
Nel caso in cui si decida di rifiutare il passaggio di ruolo, l’interessato verrà cancellato definitivamente dalla graduatoria. Significa che non potrai più richiederlo.
La rinuncia può essere presentata;
- nel momento in cui il docente scopre le possibili destinazioni;
- quando viene citato per sapere dov’è stato assegnato.
Passaggio di ruolo: che cos’è?
Il passaggio di ruolo nel mondo scolastico è quello che consente ad un docente che abbia maturato i requisiti necessari per avanzare la richiesta di ottenere un posto in una scuola di ordine o grado diversi rispetto alla struttura in cui attualmente lavora.
Ad esempio, la maestra della scuola dell’infanzia può chiedere un passaggio di ruolo alla scuola primaria o secondaria di primo o di secondo grado, sempre, appunto, che ne abbia i requisiti.
Non va confuso con il passaggio di cattedra, che consente soltanto la mobilità all’interno dello stesso ordine di scuola su una diversa classe di concorso.
Passaggio di ruolo: quali requisiti servono?
Per poter chiedere e ottenere il passaggio di ruolo è necessario:
- aver superato il periodo di prova di un anno;
- essere in possesso dell’abilitazione che occorre per il passaggio di ruolo richiesto.
Passaggio di ruolo: per che cosa si può chiedere?
Il docente può richiedere il passaggio di ruolo per un solo grado di scuola e per una o più province. Significa che è possibile richiederlo, ad esempio, per la sola scuola primaria o per la sola scuola secondaria di più città.
Per quanto riguarda il singolo ruolo, è possibile chiedere il passaggio per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
Passaggio di ruolo: quali conseguenze?
Si immagini che un docente abbia presentato più domande per modificare la sua attuale situazione:
- una per il passaggio di ruolo;
- una per il trasferimento;
- una per il passaggio di cattedra.
Nel momento in cui ottieni il passaggio di ruolo, puoi mantenere aperte le altre due domande?
La risposta è no perché, in base alla normativa in vigore, la mobilità professionale prevale su quella territoriale. In pratica, con il passaggio di ruolo conseguito perdono efficacia le altre due domande.
Non solo: l’ottenimento del passaggio di ruolo annulla anche il trasferimento o il passaggio di cattedra già decisi.
Passaggio di ruolo: si perde l’anzianità?
No. Chi ottiene il passaggio di ruolo da una scuola ad un’altra ha diritto a mantenere nel ruolo attuale l’anzianità maturata in quello precedente.
Su questo aspetto, la Cassazione si è espressa più volte. Ultima in ordine di tempo, alla fine del 2019 [1]. Secondo la Corte, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, all’insegnante che cambia scuola di ordine e grado deve essere riconosciuta l’anzianità maturata in misura integrale e non nei limiti della cosiddetta temporizzazione.
I giudici hanno così rigettato il ricorso presentato dal ministero dell’Istruzione, secondo cui tale diritto può essere riconosciuto solo pro quota nel caso in cui un insegnante ottenesse un passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.
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