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Si può pignorare l’eredità?

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(@mariano-acquaviva)
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Il creditore può effettuare il pignoramento dell’intero asse ereditario non ancora diviso? Come espropriare la singola quota di una comunione?

I debiti non pagati possono condurre al pignoramento dei beni, i quali possono essere venduti o assegnati direttamente al creditore per soddisfare il proprio diritto. Con il presente articolo risponderemo alla seguente domanda: si può pignorare l’eredità?

In altre parole, si tratta di capire se il creditore può sottoporre ad esecuzione forzata l’asse ereditario, cioè la comunione indivisa di beni tra gli eredi di una persona defunta. Vediamo cosa dice la legge a tale proposito.

Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è l’atto, notificato dall’ufficiale giudiziario, con cui viene intimato al debitore di non disporre dei propri beni, in quanto vincolati al soddisfacimento delle pretese del creditore.

Se i beni del debitore si trovano presso altri soggetti (è il caso del conto corrente in banca, ad esempio), l’atto di pignoramento va notificato anche a costoro. Si tratta del noto pignoramento presso terzi.

L’effetto principale del pignoramento è quello di rendere inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione aventi ad oggetto i beni sottoposti al vincolo.

Se il debitore vende la casa pignorata, il creditore potrà comunque aggredirla, come se non fosse mai uscita dal suo patrimonio.

Il pignoramento rappresenta il tipico atto dell’esecuzione forzata, cioè della procedura che consente al creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore anche contro la volontà di questi.

Si può pignorare l’asse ereditario?

La legge consente di pignorare non solo i beni di proprietà esclusiva del debitore ma anche quelli da costui posseduti solamente in comproprietà, cioè in comunione con altre persone.

È ciò che accade con l’eredità che è stata accettata ma non ancora divisa tra più soggetti.

È quindi possibile pignorare l’asse ereditario, cioè il patrimonio lasciato dal defunto (cosiddetto “de cuius”) a favore dei suoi familiari.

In questa ipotesi, trattando di comunione indivisa, l’atto di pignoramento andrà notificato a tutti gli eredi/comproprietari, affinché non si disponga delle quote in modo tale da aggirare la pretesa creditoria [1].

Ovviamente, presupposto fondamentale per poter pignorare l’eredità è che questa sia stata accettata dal debitore: se così non fosse, il creditore non potrebbe accampare alcun diritto nei confronti del patrimonio del de cuius.

Al contrario, l’accettazione dell’eredità fa sì che questa diventi tutt’uno con il patrimonio personale del debitore, giustificandone quindi il pignoramento.

Come espropriare la quota del debitore?

Il pignoramento dell’eredità indivisa è legale ma non può intaccare i diritti degli altri eredi che debitori non sono.

Il creditore può infatti soddisfarsi solamente sulla quota di eredità spettante al debitore, nei confronti del quale si vuole ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Allorquando si tratta di beni indivisi (ivi inclusa l’eredità), la legge prevede la seguente procedura:

  • come anticipato, il creditore deve intimare il pignoramento a tutti i comproprietari, in modo tale da impedire al debitore di separare la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice;
  • il giudice, su istanza del creditore o dei comproprietari (eredi), provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Si pensi a un terreno facilmente divisibile;
  • se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (ctu) che proceda alla divisione della comunione secondo i diritti di ciascuno, dando così vita a un giudizio divisorio vero e proprio, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa [2];
  • se si deve procedere alla divisione, la procedura esecutiva è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza. Avvenuta la divisione, può finalmente procedersi alla vendita o all’assegnazione dei beni attribuiti al debitore [3].

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Pignoramento immobiliare quota ereditaria.

 
Pubblicato : 4 Febbraio 2024 10:00