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Si può mettere un mobile per dividere un balcone in due?

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(@raffaella-mari)
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Apposizione di una credenza o di un armadio in aderenza al pannello divisorio dei balconi per separare la proprietà del vicino: si può fare? 

Non è vero che sul balcone di casa propria si può fare ciò che si vuole. Esistono limiti di legge che impediscono, ad esempio, di violare il decoro architettonico della facciata con opere particolarmente visibili; di irradiare rumori, fumi, odori o calori in direzione dell’appartamento del vicino; di realizzare manufatti (come verande) che possono pregiudicare la stabilità dell’edificio (guarda il nostro video su 8 cose che non si possono fare dal balcone di casa). 

Qualcuno più volte si è chiesto se si può mettere un mobile per dividere un balcone in due: si tratta cioè di quei balconi che collegano due appartamenti posti sullo stesso piano e attigui tra loro. 

In linea generale, per posizionare un armadio sul balcone non bisogna chiedere l’autorizzazione al Comune, trattandosi di un’opera che non realizza una volumetria vivibile. Lo stesso dicasi per la chiusura di un piccolo spazio con pannelli longitudinali (ad esempio vetro o plexiglas) che serve solo per la collocazione di elettrodomestici e altri utensili casalinghi. Diversa invece sarebbe la soluzione della veranda che richiede il permesso di costruire e potrebbe costituire una violazione del decoro architettonico dell’edificio, come tale contraria alle regole del codice civile.

L’apposizione di un mobile sul balcone potrebbe violare il regolamento di condominio solo laddove questo disponga un esplicito divieto (dovrebbe però trattarsi di un regolamento approvato all’unanimità). Esso inoltre, quando di vistose dimensioni, potrebbe ledere l’estetica della facciata condominiale, il che consentirebbe all’assemblea di chiederne la rimozione.

Che succede infine se l’armadio viene collocato in aderenza al pannello divisorio che separa i balconi di due appartamenti confinanti? Si pone innanzitutto il problema di una eventuale lesione del diritto di veduta del vicino, determinando l’ostruzione della visuale e impedendo il passaggio della luce. 

Secondo il tribunale di Sulmona [1] si tratta di un’opera contraria alla legge (e, in particolare, all’articolo 1102 del codice civile) in quanto riduce l’uso e il godimento della cosa comune a scapito del condomino dell’unità contigua. 

I divisori in legno o vetro installati sui balconi per inframezzare le proprietà contigue (ossia per dividerle) sono parti comuni dell’edificio: appartengono cioè a tutti i condomini che possono sì farne l’uso che vogliono purché non impediscano agli altri di fare altrettanto. I divisori non sono quindi elementi di proprietà privata perché svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio finendo per diventare elementi decorativi ed ornamentali.  

Ebbene, proprio per questo, l’apposizione di un’opera sul divisorio comune viola il pari uso di una cosa comune, appunto di tutti i condomini.

Nel caso di specie, una donna aveva installato sul balcone di sua proprietà in aderenza al divisorio comune che la separa da quella della vicina, un mobile-armadio in listelli lignei. Aveva posto l’arredo in aderenza al divisorio di confine occupando tutta la sua estensione (in larghezza ed altezza) e risultando a proprio ed esclusivo uso. Essendo addossato al divisorio di confine, si è potuto verificare che creava ombra ed ostacolava il passaggio di luce. Inoltre, impediva di godere della veduta obliqua e laterale e, risultando ben visibile anche dal cortile dell’edificio, contrastava con la estetica dell’edificio. Il tribunale ha ricordato che, secondo la Cassazione [2], viene violato l’articolo 1102 del codice civile qualora le opere realizzate riducano l’immissione di luce ed aria alla proprietà.

In definitiva, il tribunale sulmonese ha dichiarato illegittima l’istallazione del mobile-armadio sul balcone dell’unità immobiliare su parte comune dell’edificio (divisorio balcone) poiché ne riduce l’uso e il godimento alla condomina dell’unità contigua. In conseguenza, l’ha condannata alla rimozione dell’opera benché installata sul balcone di proprietà esclusiva.

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Pubblicato : 25 Ottobre 2022 17:00