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Si può licenziare un dirigente?

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(@carlos-arija-garcia)
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Quando è possibile interrompere il rapporto di lavoro con le cariche più alte di un’azienda? Ci sono delle motivazioni diverse dagli altri dipendenti?

La legge consente a un datore di lavoro di recedere dal contratto di lavoro con un dipendente quando c’è una giusta causa o un legittimo motivo per farlo. Ma si può licenziare un dirigente? Chi svolge un incarico di responsabilità all’interno dell’azienda ha le stesse tutele dal punto di vista contrattuale di chi è un «normale» impiegato o lavora come operaio?

Non c’è una norma che impedisca di licenziare un dirigente. Semmai, rispetto al resto dell’organico, ci possono essere delle ragioni che dipendono dal suo ruolo specifico. Oltre alla giusta causa, subentra un concetto per il licenziamento chiamato «giustificatezza», che non è identificabile con il giustificato motivo oggettivo o soggettivo riservato alla maggior parte dei lavoratori ma che ha dei connotati specifici. Vediamo quali sono.

Licenziamento del dirigente per giusta causa

Si può licenziare un dirigente per giusta causa esattamente allo stesso modo in cui si può attuare il recesso per un altro dipendente, cioè quando c’è da parte sua un comportamento lesivo del vincolo fiduciario tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.

Se il licenziamento verrà dichiarato legittimo, il dirigente non avrà diritto al preavviso.

Sula base di quanto deciso in passato dalla giurisprudenza, ecco alcune situazioni in cui si può licenziare in tronco il dirigente:

  • se il responsabile di filiale di una banca gestisce in modo errato alcune posizioni creditizie e viene meno il vincolo di fiducia;
  • se il responsabile de settore commerciale di un’azienda assume la qualità di socio di un’impresa concorrente;
  • se un dirigente fa dei viaggi all’estero non autorizzati e si fa rimborsare le spese;
  • se un dirigente fa delle consulenze ad altre aziende con interessi in conflitto con il suo datore di lavoro;
  • se un dirigente viola l’obbligo di riservatezza dele informazioni relative alla società per cui lavora;
  • se un dirigente assume degli atteggiamenti minacciosi e insubordinati nei confronti di colleghi o dei superiori.

Licenziamento del dirigente: cos’è la giustificatezza?

Se nel licenziamento del dirigente per giusta causa non ci sono delle differenze rispetto al recesso degli altri dipendenti, si rientra in una disciplina specifica quando si parla di «giustificatezza» del licenziamento.

In questo caso, infatti, il contesto è più ampio rispetto al giustificato motivo che c’è dietro all’interruzione del rapporto con un impiegato o con un operaio, nel senso che ciò che non è previsto per questi ultimi lo è, invece, per il dirigente.

Tuttavia, il recesso non può essere in ogni caso motivato da ragioni discriminatorie o arbitrarie ma deve trattarsi di questioni oggettive e concretamente accertabili o, se riguardano la sfera soggettiva del lavoratore, tali da ledere il particolare rapporto di fiducia che lega il dirigente al datore di lavoro.

Riportiamo, anche in questo caso, qualche caso di licenziamento di un dirigente che la giurisprudenza ha ritenuto giustificato. Ad esempio, in caso di soppressione del posto per riorganizzazione aziendale, il recesso è legittimo se la scelta dell’imprenditore non è arbitraria né fondata su ragioni pretestuose o determinata unicamente dall’intento del datore di liberarsi del lavoratore.

È legittimo il licenziamento del direttore della filiale di una banca che aveva mantenuto ed ampliato, anche in violazione delle regole tecniche relative al tipo di operazioni, l’esposizione debitoria di un gruppo d’imprese nei confronti dell’istituto di credito, nonostante i numerosi inviti della direzione centrale a ricondurre le posizioni nell’ambito della regolarità formale e sostanziale, finendo con il generare un’ingente perdita. La condotta del dirigente, in questo caso, viene ritenuta idonea a minare il legame di fiducia con il datore di lavoro, come lo è quella del dirigente che presenta al datore dei dati non reali in merito alla concentrazione di fibre di amianto in un vecchio edificio, che avevano determinato interventi di bonifica molto gravosi per la società in termini economici e organizzativi.

La giurisprudenza ritiene legittimo anche il recesso dal rapporto con il dirigente che manca il raggiungimento di un determinato risultato, secondo l’impegno che era stato fissato dalle parti.

Licenziamento del dirigente: quale procedura?

Il licenziamento del dirigente ha natura disciplinare quando il datore di lavoro gli addebita un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole), oppure quando alla base del recesso ci sono condotte suscettibili di far venir meno la fiducia del datore di lavoro.

Secondo la giurisprudenza, la procedura per il licenziamento disciplinare del dirigente è la stessa riservata agli altri dipendenti, quindi:

  • la previa contestazione dell’addebito;
  • la facoltà del dirigente di difendersi e di farsi assistere da un rappresentante sindacale;
  • se le giustificazioni non vengono accolte, l’irrogazione per iscritto del licenziamento.

Se tale procedura non viene rispettata, il licenziamento del dirigente è da ritenersi nullo. Tuttavia, nulla vieta al datore di attuare un nuovo provvedimento, purché rispetti forme e procedure previste dalla legge.

Il dirigente che vuole impugnare il licenziamento perché privo di giusta causa o di giustificatezza, può procedere in tribunale o fare un tentativo di conciliazione. Inoltre, i dirigenti cui è applicabile la disciplina del contratto nazionale dei settori Industria o Terziario possono promuovere un arbitrato avanti ad un Collegio.

 
Pubblicato : 5 Marzo 2023 14:00