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Si può licenziare il dipendente che lavora da remoto?

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(@mariano-acquaviva)
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Licenziamento del lavoratore in smart working: in quali casi può essere impugnato perché illegittimo?

Alcuni dipendenti possono adempiere alle mansioni loro assegnate dal datore anche stando a casa, cioè senza recarsi fisicamente in azienda. È quanto accade se, per lavorare, occorre soltanto un computer e una connessione internet. In questo contesto si pone il seguente quesito: si può licenziare il dipendente che lavora da remoto?

La domanda non deve trarre in inganno: è infatti chiaro che il dipendente in smart working non goda di una speciale “immunità” che gli impedisce di essere licenziato. La questione riguarda, invece, la possibilità che un lavoratore possa essere mandato via per il fatto di abusare del lavoro da remoto, venendo così meno ai propri impegni. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione. Analizziamo più approfonditamente l’argomento.

Cos’è il lavoro da remoto?

Per “lavoro da remoto” si intende l’attività, alle dipendenze di un datore, svolta con strumentazione informatica in un luogo diverso dal consueto posto di lavoro.

Il lavoro da remoto assume sostanzialmente due forme diverse:

  • lo smart working (o lavoro agile), che consente al dipendente di espletare le mansioni assegnategli direttamente da casa o in altro luogo scelto dal lavoratore, senza il rigido rispetto dei consueti orari aziendali. Ciò significa che il dipendente in smart working, qualora lo preferisse, potrebbe lavorare anche di notte anziché di giorno, purché porti a termine il compito assegnatogli (preparazione di un progetto, ecc.);
  • il telelavoro, che consente ugualmente di svolgere le mansioni attribuite dal datore direttamente da casa, senza recarsi in azienda, rispettando però lo stesso orario lavorativo.

In buona sostanza, mentre lo smart working consente al dipendente non solo di lavorare da remoto ma anche di organizzare la propria giornata lavorativa, il telelavoro vincola il dipendente al rispetto di rigidi orari, esattamente come se si trovasse in ufficio.

Licenziamento dipendente che lavora da remoto: è legittimo?

Il licenziamento del dipendente che lavora da remoto è legittimo, purché però sia giustificato da un grave inadempimento commesso dallo stesso lavoratore; in caso contrario, la sanzione disciplinare è illegale e, quindi, suscettibile di essere annullata dal giudice.

Secondo la Corte di Cassazione [1], non rappresenta una giusta causa di licenziamento il fatto che il dipendente svolga la sua prestazione prevalentemente da remoto, soprattutto nell’ipotesi in cui le mansioni affidate non richiedano necessariamente la sua presenza fisica in un determinato luogo e il lavoratore disponga dei mezzi aziendali necessari per porre in essere da remoto le attività affidategli.

Secondo la Suprema Corte ne consegue che, in tali circostanze, può essere mosso un addebito solo laddove il dipendente faccia mancare il proprio apporto di risultato ovvero laddove sia possibile dimostrare che il suo tempo sia stato dedicato ad altre attività, non compatibili con quelle lavorative, in misura tale da escludere la prestazione oraria.

In soldoni ciò significa che, se il lavoratore porta a termine l’incarico commissionatogli, non potrà essere licenziato per il solo fatto di aver operato in smart working o comunque da remoto.

Dipendente: quando può essere licenziato?

È appena il caso di ricordare che l’ordinamento giuridico non stabilisce tassativamente in quali casi il lavoratore possa essere licenziato dal datore; dovrà quindi essere quest’ultimo a valutare, in base alla gravità dell’inadempimento del suo dipendente, se la massima sanzione disciplinare risulti proporzionata o meno.

Nello specifico, la legge prevede tre forme di licenziamento:

  • per giustificato motivo soggettivo, allorquando l’inadempimento del lavoratore è stato grave ma non così rilevante da giustificarne l’allontanamento immediato. In questa ipotesi, quindi, il rapporto di lavoro si interrompe definitivamente alla scadenza del periodo di preavviso stabilito nel contratto;
  • per giusta causa, che si verifica quando l’inadempimento è stato talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno per il tempo pari al preavviso. Si parla in questi casi di licenziamento in tronco. Si pensi al dipendente che ha commesso un furto in azienda;
  • per giustificato motivo oggettivo, allorquando il licenziamento è dovuto a ragioni diverse dall’inadempimento del lavoratore. Si pensi al brusco calo di fatturato che determina il licenziamento di parte del personale.
 
Pubblicato : 7 Febbraio 2024 18:00