Si può essere riassunti dalla stessa azienda?
È possibile stipulare due o più contratti in successione con lo stesso datore di lavoro?
Il tuo contratto a termine è scaduto, sei stato licenziato o ti sei dimesso e, per varie ragioni, è sorta l’esigenza di essere riassunto dallo stesso datore di lavoro?
Devi sapere che si può essere riassunti dalla stessa azienda: avere due contratti, o più, in successione con lo stesso datore di lavoro è perfettamente lecito, purché ciò avvenga nel rispetto di una serie di accorgimenti che la legge ci impone.
Si tratta di quello che viene definito “rinnovo del contratto”, da non confondere con la diversa casistica della “proroga”, in cui non c’è soluzione di continuità nel rapporto lavorativo e la prosecuzione riguarda lo stesso contratto inizialmente sottoscritto.
Ma procediamo con ordine e vediamo che cosa prevede la normativa nel caso in cui si sia riassunti dalla stessa azienda.
Il datore di lavoro può riassumermi con le stesse mansioni?
Sia che il rapporto precedente risulti terminato per dimissioni, che per licenziamento o risoluzione consensuale, il datore di lavoro è libero di riassumerti con le stesse mansioni. Non può, certamente, inquadrarti in un livello inferiore rispetto a quello che avevi maturato precedentemente, in quanto possiedi già l’esperienza necessaria. Può, invece, inquadrarti in un livello superiore, anche considerando ulteriori rapporti di lavoro intercorsi nel frattempo, che possono avere arricchito il tuo curriculum, o ulteriori titoli di studio.
Il datore di lavoro può farmi rifare la prova?
Se il datore di lavoro ti riassume con le stesse mansioni che avevi nel precedente contratto, non può obbligarti a compiere nuovamente il periodo di prova: sull’argomento esistono numerose sentenze, secondo le quali obbligare il lavoratore a rifare il periodo di prova quando si viene assunti per le stesse mansioni è illegittimo. In tali circostanze verrebbe meno la finalità del periodo di prova stesso, in quanto una valutazione sulle capacità lavorative della risorsa è stata già compiuta nei rapporti precedenti.
Al contrario, nel caso in cui si venga assunti con mansioni differenti, per le quali non c’è stata una verifica in capo al datore di lavoro, potrà essere riproposto il periodo di prova. Bisogna, però, avere riguardo ai compiti effettivamente svolti ed all’eventuale funzionalità delle nuove mansioni rispetto a quelle precedenti: ad esempio, se nel contratto di lavoro sono indicate mansioni molto simili a quelle espletate nel precedente contratto, lo svolgimento di un periodo di prova appare discutibile. Lo stesso, ovviamente, nel caso in cui nel contratto siano indicate determinate mansioni e nel concreto siano svolte le mansioni già assegnate nel vecchio contratto.
Quante volte può’ assumermi il datore di lavoro?
Se è già capitato altre volte che il tuo datore di lavoro ti abbia assunto, devi sapere che con lo stesso datore i contratti a termine, di pari livello e categoria legale, non devono superare in totale i 24 mesi.
Ci sono altri vincoli da rispettare?
La riassunzione di un lavoratore, fermo restando il limite temporale dei 24 mesi totali, può verificarsi solo in presenza di determinate causali che dovranno risultare da atto scritto.
Le causali che consentono il rinnovo contrattuale devono essere legate ad esigenze:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda;
- di sostituzione di altri lavoratori;
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
- Inoltre, tra una riassunzione e l’altra, è necessario rispettare un intervallo temporale minimo definito “stop and go”.
La durata di tale arco temporale dovrà essere di almeno:
- 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi;
10 giorni per i contratti di durata pari o inferiore.
Sono previste deroghe al termine massimo di 24 mesi?
Una volta raggiunto il limite dei 24 mesi, resta possibile stipulare un nuovo rapporto a tempo determinato, per ulteriori 12 mesi, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Resta necessario, in ogni caso, il rispetto dell’apposizione della causale e dello stop and go.
In aggiunta, specifiche deroghe al superamento del periodo di 24 mesi possono essere previste da parte dei contratti collettivi.
Il termine dei 24 mesi, come pure l’apposizione delle causali e lo stop and go, non si applicano, in ogni caso, ai lavoratori stagionali.
Il datore di lavoro che mi riassume ha diritto a degli incentivi?
La maggior parte degli incentivi all’assunzione viene negata a chi riassume lavoratori licenziati, o comunque in cui rapporto è terminato nei 6 mesi precedenti: questo, per evitare il licenziamento fraudolento, volto a riassumere il lavoratore per fruite delle agevolazioni.
Il datore di lavoro può essere obbligato a riassumermi?
Non sono pochi i casi in cui un datore di lavoro può essere obbligato a riassumere il lavoratore con il quale ha avuto un precedente rapporto lavorativo.
Per quanto riguarda i lavoratori che hanno prestato la propria attività con uno o più contratti a termine, per un periodo superiore ai 6 mesi, questi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi al termine del rapporto. Il diritto di precedenza, però, vale solo se la nuova posizione aperta corrisponde alle stesse mansioni già svolte in esecuzione del contratto a termine.
Sono fatte salve eventuali deroghe disposte dai contratti collettivi; inoltre, il lavoratore ha l’onere di manifestare la volontà di avvalersi di tale diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto di precedenza non opera, invece, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un altro lavoratore a termine, in quanto non si tratta di una nuova assunzione.
Bisogna poi precisare che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a informare il dipendente della spettanza del diritto di precedenza, specificandolo nel contratto di lavoro.
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