forum

Si può circolare co...
 
Notifiche
Cancella tutti

Si può circolare con la targa di prova?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
81 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2341
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

In cosa consiste e cosa si può fare con la targa che viene rilasciata ai costruttori di veicoli a motore e ai concessionari?

A nessuno verrebbe in mente di circolare con un veicolo privo di targa: anche le persone più sprovvedute possono immaginare, infatti, che si tratta di una condotta vietata dalla legge. Con il presente articolo ci occuperemo di una circostanza apparentemente simile: vedremo cioè se si può circolare con la targa di prova.

È così chiamata quella particolare targa che viene rilasciata in circostanze eccezionali e, generalmente, in via temporanea. Si pensi, ad esempio, alla targa impiegata solamente per prove tecniche o esibizioni. È possibile circolare in strada normalmente con una targa del genere? In caso negativo, cosa si rischia? Vediamo cosa dice la legge.

Si può circolare senza targa?

Come anticipato, è assolutamente vietato circolare in strada con una vettura priva di targa. La legge dice infatti che tutti gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione, mentre per i motoveicoli è sufficiente la targa solo posteriormente.

Chi circola senza targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 344 euro, oltre che alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (della durata di tre mesi) o, in caso di reiterazione delle violazioni, alla confisca amministrativa del mezzo [1].

Cos’è la targa di prova?

Come anticipato, la targa di prova è eccezionalmente rilasciata per veicoli che circolano in strada allo scopo di realizzare alcune particolari esigenze, come ad esempio prove tecniche, collaudi, dimostrazioni e trasferimenti.

La targa di prova, quindi, altro non è che una targa utilizzabile per realizzare alcune particolari esigenze.

È legale circolare con la targa di prova?

Non si può circolare con la targa di prova, se non nei limiti per i quali la stessa è stata concessa.

Ad esempio, se la targa di prova è stata rilasciata per il trasferimento di un veicolo non ancora immatricolato verso le aree destinate allo stoccaggio, la circolazione sarà consentita limitatamente all’assolvimento di tale scopo.

Pertanto, si può circolare con la targa di prova solo per i motivi che hanno giustificato il suo rilascio; in tutte le altre ipotesi, la condotta sarà illegale. Non è quindi possibile girovagare per le strade d’Italia con una targa di prova.

Per la precisione, la legge [2] dice che possano circolare su strada, senza carta di circolazione, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Chi può circolare con la targa di prova?

I soggetti che possono essere autorizzati a circolare temporaneamente con la targa di prova sono:

  • i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio, per tragitti non superiori a 100 chilometri;
  • gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  • i costruttori di carrozzerie e di pneumatici;
  • i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi (qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione), i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
  • gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione.

L’autorizzazione alla circolazione di prova viene rilasciata per un solo anno, è utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo per volta e va tenuta a bordo dello stesso.

Sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione, un suo dipendente munito di apposita delega oppure un soggetto in rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione, sempre munito di delega.

Cosa rischia chi circola con la targa di prova?

Chi circola con la targa di prova al di fuori delle ipotesi e dei limiti sinora visti rischia di incorrere in sanzioni salate.

Per la precisione, chi adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto al pagamento di una somma da 87 a 345 euro (in pratica, la stessa sanzione prevista per chi circola senza targa).

La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

 
Pubblicato : 28 Agosto 2023 06:30