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Si può chiedere un finanziamento per un’altra persona?

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(@paolo-remer)
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Quando e come è possibile presentare una richiesta di prestito con erogazione della somma su un conto corrente intestato ad un diverso soggetto.

Una lettrice ci pone un quesito apparentemente strano: si può chiedere un finanziamento per un’altra persona? Afferma che il suo compagno avrebbe ottenuto l’accredito del finanziamento sul suo conto bancario personale, mentre la domanda era stata presentata da lui a nome di lei. Non ci spiega come il ragazzo sia entrato in possesso dei suoi documenti e di come li abbia utilizzati, ma è perplessa sul fatto che la finanziaria possa aver accettato una richiesta di prestito formulata da un soggetto diverso dall’intestatario del conto corrente sul quale è confluita la somma.

In termini più generali, se ciò fosse possibile vi sarebbe una evidente divergenza, perché il beneficiario del finanziamento non coinciderebbe con colui, o colei, che ha firmato il contratto obbligandosi alla successiva restituzione rateale.

Perché la richiesta di finanziamento deve essere personale

Dal lato dei consumatori privati, il problema vero sta nel fatto che con il contratto di finanziamento ci si impegna a restituire, ratealmente e secondo il piano programmato, la somma ricevuta, maggiorata degli interessi: ed è il contraente che assume questo impegno.

La destinazione finale della somma, gli scopi ai quali verrà destinata, i soggetti in favore dei quali potrà essere devoluta, sono motivi ulteriori, magari proprio quelli che hanno spinto il richiedente a cercare un finanziamento, ma rimangono estranei al contratto stipulato, e non ne inficiano la validità.

Di conseguenza – e anche per ovvi motivi di tracciabilità – la domanda di prestito è, e deve essere, strettamente personale: ci deve essere una coincidenza tra il nominativo del richiedente e quello del titolare del conto corrente (o postale) su cui verrà erogato l’importo finanziato.

Quando il finanziamento può arrivare su conti diversi da quello del richiedente

Ci sono due possibili e importanti eccezioni alla regola generale di coincidenza che abbiamo descritto, e che consentono di accreditare l’importo prestato su conti diversi da quello del richiedente:

  • il versamento sul conto di un rivenditore commerciale convenzionato con la banca o la società finanziaria (il caso tipico è quello dell’acquisto di autovetture con finanziamento ottenuto in concessionaria, ed anche quello di prodotti comprati a rate negli ipermercati o in altri store);
  • il prestito per consolidamento di debiti già accumulati dal richiedente: in tal caso la somma viene trasferita direttamente alle banche, o società finanziarie, creditrici delle precedenti esposizioni finanziarie, a saldo di quanto dovuto nei loro confronti.

In entrambi i suddetti casi, chi ha stipulato il contratto di finanziamento non “vede” materialmente i soldi, che infatti non arrivano sul suo conto, ma ciò avviene in virtù dello schema contrattuale appositamente predisposto e con il preventivo consenso del debitore stesso.

Questo non comporta che si debba avere necessariamente un conto corrente aperto presso lo stesso istituto di credito che ha erogato il finanziamento: al contrario, dal 2005 la legge (con il decreto “Salva Italia) consente di avere il conto altrove, purché, come detto, il rapporto sia intestato, o anche cointestato, al medesimo contraente che dovrà rimborsare il prestito. Perciò le banche che concedono mutui possono suggerire, per motivi di opportunità e convenienza, l’apertura, o il trasferimento, del conto corrente presso le loro filiali, ma non possono mai imporlo.

Cosa verificano le banche e le finanziarie prima di concedere il prestito

L’operatore professionale – quindi la banca o la società finanziaria alla quale ci si è rivolti – è tenuto a verificare questi requisiti, e non può accogliere domande ove risulti una differenza tra i dati del richiedente e quelli dell’intestatario del conto. Va bene anche il conto cointestato (ad esempio, con il coniuge, un genitore o un figlio), in quanto tutti i contitolari hanno pari facoltà di disporre delle somme.

In ogni caso, l’identificazione di chi richiede un finanziamento è obbligatoria da parte degli operatori professionali – quindi tutte le banche e società finanziarie abilitate ad operare in Italia e nell’Unione Europea – ai sensi della normativa antiriciclaggio e sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Va anche detto che chi eroga i finanziamenti compie, nel proprio interesse, una valutazione preliminare sulla solvibilità del richiedente, verificando la sua consistenza reddituale e patrimoniale ed anche controllando il suo merito creditizio, cioè la storia relativa alle restituzioni dei precedenti prestiti ricevuti: i “cattivi pagatori” risultano segnalati in Centrale Rischi o nelle banche dati analoghe del circuito SIC (Sistema Informazioni Creditizie), come la Crif, e di conseguenza non potranno ottenere il finanziamento.

La velocità di erogazione dei prestiti non deve ingannare sull’accuratezza di questi controlli, perché ormai quasi tutte le verifiche vengono eseguite in via automatizzata con tempi molto rapidi, e si basano – come abbiamo sottolineato – proprio sul nominativo del richiedente.

Destinazione della somma finanziata in favore di altri: è possibile?

Tutto ciò non toglie che chi ha sottoscritto il contratto di finanziamento a proprio nome ed ha ricevuto la somma potrà poi utilizzarla anche in favore di altri: ad esempio, quando un genitore vuole sostenere gli acquisti “importanti” del figlio non ancora economicamente autosufficiente (casa, autovettura, mobili, ma anche smartphone o elettrodomestici con piccoli prestiti), o quando un uomo munito di un buon impiego desidera aiutare finanziariamente la compagna priva di un reddito stabile.

In questi casi il soggetto economicamente più forte presenta la richiesta di prestito a proprio nome ma in realtà a favore altrui, ben sapendo che il vero beneficiario non potrebbe presentare la richiesta a nome proprio perché con ogni probabilità sarebbe respinta.

Al riguardo è bene rammentare la differenza tra prestiti finalizzati (cioè destinati a finanziare l’acquisto di un bene o servizio specifico) e non finalizzati, mediante i quali il percettore è libero di utilizzare la somma per tutte le proprie esigenze, che non deve documentare al soggetto erogatore.

Ad esempio, in caso di prestito finalizzato per l’acquisto di un’autovettura, anche l’intestatario del veicolo deve coincidere col nominativo di chi ha richiesto il finanziamento, mentre se il prestito non è finalizzato manca un legame tra il soggetto che lo ha ricevuto e i beni che verranno acquistati con quel denaro, sicché è possibile utilizzare la somma anche per comprare una macchina da intestare ad un’altra persona.

Tuttavia non è possibile bypassare gli ostacoli cercando di fare in modo, con vari stratagemmi, che il denaro ottenuto in prestito confluisca direttamente sul conto corrente di un soggetto diverso da quello di colui che ha sottoscritto il contratto di finanziamento. Come abbiamo detto, tali tentativi (salvi errori, disguidi o complicità dei funzionari addetti alla pratica) verrebbero bloccati in partenza dalla banca o dalla finanziaria.

Prestito assistito da garanzia personale

Da quanto detto avrai compreso che bisogna ottenere, e poi riversare ad altri, in modo lecito e trasparente la somma richiesta e ricevuta in prestito. Questo è possibile con la prestazione di una garanzia personale e patrimoniale che si aggiunge ufficialmente, in sede di stipula del contratto, all’obbligazione di restituzione del prestito assunta dal debitore principale.

Con questo schema il richiedente prestito rimarrà il debitore principale, ma non sarà l’unico, perché in via sussidiaria interviene il garante, che si impegna a pagare il dovuto in caso di inadempienza del primo agli obblighi di restituzione periodica. Ciò significa che se il prestito non verrà rimborsato entro le scadenze stabilite il creditore potrà rivolgersi nei confronti di chi ha prestato garanzia, per richiedergli direttamente il pagamento del dovuto.

Il garante partecipa alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e, per verificarne la solidità patrimoniale, gli viene richiesto di esibire la documentazione relativa alle sue capacità di rimborso: buste paga, dichiarazioni dei redditi, ecc., depositi, titoli azionari o obbligazionari posseduti, beni immobili intestati, ecc. In sostanza, anche il garante deve essere preventivamente accettato da chi decide la concessione del prestito.

Altri metodi per bypassare la banca o la finanziaria non sono altrettanto validi: ad esempio, se un soggetto richiede un prestito personale del quale il beneficiario effettivo sarà un familiare, un socio o un amico, in caso di mancata restituzione il creditore agirà in via esecutiva, con atto di precetto e pignoramento dei beni, nei confronti del contraente, ossia di chi ha firmato il contratto di finanziamento (più gli eventuali garanti), e non potrà essere eccepito il fatto che il debitore effettivo sarebbe, in realtà, la diversa persona che ha ricevuto i soldi ottenuti in prestito.

Anche un eventuale accordo tra l’intestatario formale e il debitore effettivo, che si impegna periodicamente ai pagamenti rateali, avrebbe soltanto un valore interno e non potrebbe essere fatto valere contro la banca o la società finanziaria.

Quando la richiesta di prestito a nome altrui è illecita

Ci sono, poi, tutti i possibili casi di truffa e di sostituzione di persona: reati che si realizzano presentando, abusivamente, una richiesta di finanziamento a nome di una persona estranea ed ignara (dopo averle carpito i documenti di riconoscimento e gli altri dati personali, come il codice fiscale).

Ma i soggetti erogatori – che operano a livello professionale – si cautelano preventivamente controllando, appunto, la coincidenza tra il nominativo del richiedente e quello del titolare del conto su cui verrà accreditato l’importo finanziato, e questo a livello pratico rappresenta l’ostacolo maggiore per il conseguimento dell’illecito profitto.

 
Pubblicato : 11 Agosto 2024 06:30