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Si può chiedere un finanziamento per estinguere un debito?

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(@paolo-remer)
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Quando e a quali condizioni si può ottenere un mutuo di scopo per saldare un’esposizione debitoria preesistente, con una somma di denaro ricevuta e non ancora completamente restituita.

Non è il gioco delle tre carte, e neppure un espediente per evitare il fallimento e sopravvivere ancora un po’ con qualche boccata di ossigeno, cioè di denaro: insomma, a volte si ricorre a prestiti e mutui per pagarne altri rimasti insoluti, e così, in pratica, si contrae un nuovo debito per adempiere al vecchio. Ma si può chiedere un finanziamento per estinguere un debito preesistente?

Dopo molte esitazioni al riguardo, la giurisprudenza ha finalmente detto sì: lo ha affermato la Corte di Cassazione nel 2022, e nel 2023 lo ha ribadito una sentenza del tribunale di Verona.
La questione riguarda la liceità del cosiddetto «mutuo solutorio»: chi sosteneva la tesi negativa temeva che le banche e le società finanziarie potessero approfittare della situazione di bisogno del debitore, ma la severa normativa vigente in materia di usura e quella prevista per l’erogazione dei mutui e dei crediti al consumo hanno sgombrato il campo da queste preoccupazioni: se il Taeg (tasso annuo effettivo globale) del nuovo finanziamento supera i limiti stabiliti ogni trimestre dalla Banca d’Italia, gli interessi sono usurari, e quindi si compie un reato ed il contratto stipulato è nullo.

D’altronde, ogni banca, società finanziaria o istituto di credito vuole sempre conoscere le ragioni per le quali il cliente desidera ottenere una determinata somma: ad esempio, se è finalizzata all’acquisto dell’abitazione principale, o di un altro immobile, o alla sua ristrutturazione, o a intraprendere un determinato progetto d’impresa, o semplicemente per acquistare mobili, autovetture o altri beni di consumo. Quindi è necessario specificare che il denaro è destinato ad estinguere un debito preesistente, come un finanziamento ancora non restituito e che si ha difficoltà a pagare. Di solito questa possibilità viene concessa da parte della medesima banca o istituto che aveva già erogato la precedente somma, e perciò ben conosce la situazione finanziaria del richiedente ed il suo merito creditizio, che emerge dalla puntualità o meno dei pagamenti effettuati in restituzione della somma inizialmente ricevuta.

Differenza tra prestito, finanziamento e mutuo

Per cominciare, è bene chiarire qual è la differenza tra prestito, finanziamento e mutuo. Non sono la stessa cosa, anche se, alla fine, con un contratto stipulato fra le parti si ottiene una determinata somma di denaro e ci si impegna alla sua restituzione nei termini programmati, in genere con versamenti rateali predefiniti in un apposito piano di ammortamento, nel quale si rimborsa periodicamente sia il capitale sia gli interessi al tasso convenuto.

In estrema sintesi:

  • il prestito è una cessione volontaria di una somma di denaro da un soggetto a un’altro, con l’impegno di restituirla, ma senza vincoli di destinazione: può essere compiuto anche tra privati, e non necessariamente da parte di una banca o di una società finanziaria (i cosiddetti intermediari creditizi);
  • il finanziamento è un prestito caratterizzato dallo specifico scopo per il quale la somma viene erogata: il ricevente deve destinarla a tale finalità (ad esempio, il saldo del prezzo per l’acquisto di un’autovettura, o di uno smartphone) e non può impiegarla per altri scopi; può essere erogato solo dagli intermediari creditizi autorizzati ad operare in Italia, altrimenti si avrebbe l’esercizio abusivo del credito;
  • il mutuo è un contratto di finanziamento a medio o a lungo termine (da 18 mesi a 30 anni ed oltre: normalmente, tra 5 e 20 anni) ed è garantito dall’ipoteca apposta su uno o più immobili del richiedente, che serve alla banca per soddisfarsi direttamente sul bene in caso di inadempimento del mutuatario. In genere si ricorre al mutuo per le spese più consistenti, da rimborsare (più interessi) in un periodo di tempo più lungo rispetto a quello dei finanziamenti, che generalmente vanno da 6 mesi a 3 anni.

Posso ottenere un mutuo se ho un finanziamento in corso?

Chi ha un mutuo in corso potrebbe avere la necessità di richiedere un ulteriore finanziamento, così come chi ha ricevuto un finanziamento e non lo ha ancora completamente restituito potrebbe avere bisogno di un mutuo. In tali casi è possibile avviare la seconda richiesta, sfruttando la cessione del quinto dello stipendio, o della pensione, oppure ricorrendo al consolidamento dei debiti, in modo da conglobare il vecchio finanziamento ed il nuovo in un’unica soluzione, magari anche ottenendo l’allungamento dei tempi di restituzione. Ciò, come abbiamo detto all’inizio, è possibile se ci si rivolge alla stessa banca che aveva erogato la somma precedente, e dunque già conosce la storia finanziaria, la solidità e l’affidabilità del cliente.

In ogni caso, l’istituto di credito valuterà sempre se i redditi del richiedente sono sufficienti a garantire l’adempimento dell’ulteriore obbligazione: difficilmente le banche concedono prestiti o mutui in qualunque forma se il rapporto tra rata e reddito è superiore al 30%, quindi se la rata del precedente mutuo in corso di rimborso già arrivava a tale soglia non sarà possibile ottenere finanziamenti ulteriori.

Viceversa, se un finanziamento già in atto risulta in stato di restituzione regolare, con puntualità dei versamenti – altrimenti, con due rate non saldate, si finisce nella lista dei cattivi pagatori, e ciò preclude l’accesso al credito – non sarà arduo ottenere un mutuo, anche perché la garanzia ipotecaria gioca in favore della banca, che potrà pignorare e far vendere all’asta l’immobile per soddisfarsi sul ricavato, in caso di inadempimento del mutuatario. Ciò che conta, dunque, dal punto di vista finanziario, è la sostenibilità dei pagamenti.

Mutuo o finanziamento stipulato per estinguere debiti preesistenti: è legale?

Dal punto di vista legale, invece, la giurisprudenza si è interrogata sulla liceità del mutuo solutorio, cioè stipulato esclusivamente per adempiere obbligazioni preesistenti. Le più recenti pronunce hanno adottato una soluzione affermativa: è quindi valido ed efficace un contratto di mutuo, o di finanziamento, stipulato per estinguere debiti di analoga natura, come quelli sorti da un precedente mutuo, finanziamento o prestito ricevuto ed ancora non restituito, in tutto o in parte.

Una nuova pronuncia del tribunale di Verona [1], richiamando l’orientamento più recente della Corte di Cassazione [2], ha affermato che «sembra francamente difficile dubitare dell’esistenza di una causa o della liceità della stessa nel caso in cui le parti abbiano deciso di destinare la somma mutuata allo scopo di estinguere debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso la stessa banca mutuante. Attraverso un’operazione del genere, infatti, le parti perseguono inequivocabilmente finalità novative assolutamente lecite attraverso la sostituzione di un debito, solitamente scaduto, con un nuovo debito, normalmente dilazionato, a condizioni diverse ed assistito da garanzie reali o personali».

Pertanto, rileva la sentenza, «il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente», ed, anzi, «l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” [la consegna della cosa oggetto del contratto, quindi della somma data a mutuo] giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa».

In altre parole, come già aveva rilevato la Cassazione [3], «il mutuo solutorio non è nullo», perché «il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell’importo mutuato». D’altronde, l’accordo di ristrutturazione del debito concluso con la banca mutuante o con la società finanziaria è previsto dalla normativa vigente sui contratti di credito al consumo, in quanto l’art. 121 del Testo Unico Bancario dispone che l’espressione «contratto di credito indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria», e tale è l’agevolazione che consente di ricevere una somma di denaro necessaria per saldare un finanziamento pregresso; tutto ciò fatta salva la possibilità di estinzione anticipata del finanziamento ricevuto, per chiuderlo prima della scadenza programmata.

 
Pubblicato : 13 Marzo 2023 10:00