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Si può chiedere l’elemosina

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Mendicante e senzatetto, ma anche artisti di strada e accattoni: chiedere un’offerta può essere considerato reato?

Ci sono tanti modi per chiedere l’elemosina. C’è chi si inginocchia a terra con un cane, chi lo fa al semaforo, chi lo fa con più discrezione avvicinandosi ai passanti e raccontando tutte le sciagure della propria vita. Ma cosa potrebbe succedere se un poliziotto, non molto distante, dovesse accorgersi del fatto? Avrai certamente già sentito il termine «accattonaggio» e l’avrai associato a un illecito. Ma, se così dovesse essere, perché mai le vie, i semafori e le piazze sono sempre piene di mendicanti? Si può chiedere l’elemosina oppure è un comportamento vietato?

In senso stretto, l’elemosina è il gesto di carità che si fa nei confronti di una persona bisognosa. In termini giuridici, è invece una donazione, ossia una liberalità che si eroga senza voler nulla in cambio.

Una legge del 1999 [1], sulla scorta di una importante sentenza della Corte costituzionale [2], ha dichiarato illegittima una vecchia norma del Codice penale [3] che puniva la mendicità con l’arresto fino a tre mesi. Venivano poi previste delle aggravanti se il fatto era commesso in modo ripugnante o vessatorio oppure simulando deformità, menomazioni o malattie inesistenti solo per suscitare l’altrui pietà. Il reato era stato scritto in un’epoca totalitaria – quella del fascismo – molto attenta all’ordine pubblico, a discapito però delle libertà individuali.

La Consulta ha richiamato la norma costituzionale che tutela in modo chiaro ed esplicito le persone meno abbienti. Sarebbe quindi contraddittorio, oltre che illegittimo – hanno scritto i giudici– impedire loro di vivere con le donazioni altrui.

Del resto – ha continuato la Corte – chi chiede l’elemosina non turba né la tranquillità, né l’ordine pubblico: non si tratta, quindi, di un soggetto pericoloso da ritenere proibito. Il concetto è chiaro: non perché una persona è povera deve essere considerata necessariamente un delinquente. Se così fosse, non ci sarebbero i centri di accoglienza per i senzatetto.

L’intervento della Corte costituzionale, quindi, non ha realizzato una semplice depenalizzazione ma una vera e propria cancellazione della norma. Risultato: oggi, si può chiedere l’elemosina, in qualsiasi forma, luogo o modo. Il mendicante non commette né reato, né illecito civile o amministrativo.

Neanche un condominio potrebbe, ad esempio, chiedere a un accattone di spostarsi dalla zona, perché sarebbe illegittimo se questi sosta sul suolo pubblico.

Eventuali ordinanze comunali potrebbero, però, impedire l’attività di accattonaggio in presenza di luoghi sensibili come ad esempio le zone turistiche, i parchi dei bambini, le ville comunali. I divieti locali, però, non potrebbero istituire di nuovo il reato ma solo un illecito amministrativo, punibile quindi con una sanzione economica e non penale.

Con l’abrogazione del reato di accattonaggio è stato anche abrogato l’articolo del Codice penale che prevedeva l’impiego di minori nell’accattonaggio [4].

L’esibizione dell’artista di strada – sia questi un musicista, un mimo, un comico o un «madonnaro», benché accompagnata dal classico cappello con le offerte, non si considera elemosina. Al massimo, si potrà parlare di libere donazioni da parte dei presenti – cioè non sollecitate – in favore di una prestazione gratuita. In tal caso, bisognerà stare attenti a rispettare altre norme come:

  • il divieto di occupazione del suolo pubblico in modo stabile;
  • i limiti per le immissioni rumorose o per le attività pericolose (si pensi ai «mangiafuoco»).

Quando è vietato chiedere l’elemosina

Chiedere l’elemosina può diventare illecito penale. È il caso di chi lo fa con insistenza, tanto da realizzare il reato di molestia (si pensi a un povero che rincorre un passante). Non è la semplice insistenza a determinare il reato, però, ma il fatto che la vittima sia stata costretta a subire tale comportamento senza potervisi sottrarre. Chi si presenta più di una volta al tuo tavolo per cercare di venderti una rosa non commette reato.

Il penale può scattare anche nell’ipotesi di una persona che chiede i soldi al semaforo e si piazza in mezzo alla strada per non far passare chi non lo accontenta: in tal caso, si integra il reato di violenza privata.

Poi, c’è il più grave reato di minaccia o, addirittura, di estorsione a carico di chi paventa conseguenze gravi a carico di chi non versa i soldi. Ma la zingara che minaccia di fare una fattura a chi non le vuole dare un’offerta non commette reato visto che le conseguenze nefaste paventate non dipendono affatto dalla sua volontà.

E poi c’è il classico caso del parcheggiatore abusivo che chiede i soldi a titolo di «offerta» facendo però capire che, in caso contrario, l’automobile potrebbe risultare danneggiata. Leggi sul punto Si può denunciare il parcheggiatore abusivo?.

Un’altra ipotesi in cui l’elemosina può integrare un reato è quando, dietro di questa, vi sia la mano di uno sfruttatore che utilizzi altre persone, o peggio minorenni, per chiedere la questua per strada. In tal caso, ci può essere il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù.

Infine, ci può essere il clochard che, per suscitare la compassione del passante, si accompagni con un cane mal nutrito e mal curato; in tal caso, ci sarà il reato di maltrattamento di animali.

Vivere per strada è reato?

Così come chiedere l’elemosina è legale, allo stesso modo lo è il fatto di vivere per le strade, magari con un cartone o degli stracci. Anche questo concetto è stato chiarito dalla nostra giurisprudenza e, in particolare, dalla Cassazione [5]. La Corte Suprema ha altresì precisato che è lecito e non costituisce reato dormire per strada. Non importa che la presenza del clochard possa infastidire i passanti.

Del resto, la strada è un bene di tutti, appartiene al demanio dello Stato o degli enti locali e, dunque, è in parte anche dei senzatetto. Un poliziotto non potrebbe, quindi, mai imporre al barbone di sloggiare solo perché lo chiedono i dimoranti nelle vicinanze.

Secondo la Cassazione, sono illegittime anche le ordinanze del sindaco che impongono «il divieto, nei luoghi pubblici del territorio comunale, di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna, consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità».

Approfondimenti

Per maggiori informazioni, leggi:

 
Pubblicato : 4 Aprile 2023 17:48