forum

Si può cancellare u...
 
Notifiche
Cancella tutti

Si può cancellare una società senza andare dal notaio?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
66 Visualizzazioni
(@paolo-remer)
Post: 1000
Famed Member Registered
Topic starter
 

Quando e come i soci e gli amministratori possono provvedere direttamente agli adempimenti necessari per chiudere la società presso il Registro imprese.

Ricordi bene quando, alcuni anni fa, eri andato dal notaio insieme ai tuoi soci per costituire una piccola società commerciale in cui nutrivi parecchie speranze. Avevi curato tutti i dettagli per avviarla nel modo migliore, e nel corso del tempo hai anche investito i capitali necessari per svilupparla. Poi le cose non sono andate come speravi e hanno preso un’altra piega; adesso è arrivato il momento di estinguere quella società e dedicarti ad altri progetti. Ormai consideri quel soggetto come un ramo secco, improduttivo, o peggio ancora foriero di debiti; e non vorresti spendere altri soldi, come avevi fatto al momento della sua costituzione. Perciò ti chiedi se si può cancellare una società senza andare dal notaio, per risparmiare un po’ di tempo e di denaro.

Ebbene, devi sapere che la risposta è parzialmente positiva: in alcuni casi, quindi non sempre, è possibile effettuare la chiusura di una società – di persone, come una Snc, o di capitali, come una Srl – anche senza redigere un apposito atto notarile. In verità le cose sono più semplici per le società di persone, mentre per le società di capitali il percorso può diventare un ginepraio, specialmente per i non addetti ai lavori e se manca l’assistenza di un valido commercialista. Passiamo subito al dunque, e vediamo quando e come si può cancellare una società senza andare dal notaio.

Quando si può cancellare una società di persone

Una società di persone è caratterizzata dal prevalente apporto personale e lavorativo dei soci, anziché del capitale da essi fornito. Sono società di persone:

  • la società semplice (Ss);
  • la società in nome collettivo (Snc);
  • la società in accomandita semplice (Sas).

Le società di persone possono sciogliersi, e conseguentemente essere cancellate dal Registro delle imprese, quando non ci sono più rapporti patrimoniali, attivi o passivi, da liquidare. In concreto, non devono esserci né crediti da riscuotere né debiti di alcun tipo da pagare, compresi quelli fiscali.

Questa situazione deve essere constatata attraverso un’apposita delibera dell’assemblea sociale, nella quale si menziona l’attuale inesistenza di attività e di passività e si dà atto della volontà dei soci di cancellare la società. In tali casi si salta la fase della messa in liquidazione della società, che altrimenti è obbligatoria e deve precedere la cancellazione.

Cause di scioglimento di una società di persone

In particolare, le Snc e le Sas possono estinguersi – come dispone l’art. 2272 del Codice civile – nei seguenti casi che consentono lo scioglimento della società, volontario o legale:

  • per volontà unanime di tutti i soci;
  • per mancanza della pluralità dei soci per oltre 6 mesi, dunque quando la compagine sociale non viene ricostituita e rimane un unico socio;
  • per il conseguimento dell’oggetto sociale stabilito o per il decorso del termine di durata della società, a meno che non vi sia proroga tacita;
  • per una causa espressamente prevista nell’atto costitutivo.

La morte di un socio non comporta automaticamente lo scioglimento della società, perché quando si verifica questa eventualità è possibile liquidare la quota agli eredi del socio defunto, o continuarla con gli eredi stessi, oppure modificare i patti sociali [1].

Cancellazione di società di persone con o senza notaio

In presenza di una delle situazioni descritte, che rendono possibile lo scoglimento, i soci che intendono liquidare e cancellare la società in modo da estinguerla definitivamente hanno a disposizione due percorsi alternativi:

  • sciogliere la società con atto pubblico notarile, o con scrittura privata autenticata dal notaio (si tratterà del verbale di assemblea che dichiara l’inesistenza di attività e passività e la volontà dei soci di addivenire allo scioglimento della società);
  • chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dai soci (amministratori e non), in cui si manifesta la volontà di sciogliere la società e si attesta l’inesistenza di attività e di passività.

In caso di morte di un socio, la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata solo dai soci superstiti.

Le società non operative (sono tali quelle irreperibili presso la sede legale, prive di codice fiscale, o che non hanno compiuto atti di gestione per 3 anni consecutivi) dal 2014 in poi vengono, invece, per legge [2] cancellate d’ufficio dal Registro delle imprese, con una procedura analoga a quella prevista per le società di capitali di cui ora ci occuperemo.

Come si chiude una società di capitali

Le società di capitali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale chiamata «perfetta», perché il patrimonio personale dei soci è nettamente distinto da quello della società, e le relative vicende non interferiscono tra loro: il rischio per i soci è delimitato in partenza dall’ammontare dei conferimenti di capitale eseguiti in base agli accordi sociali ed alle quote stabilite.

La chiusura di una società di capitali – come una Srl, società a responsabilità limitata, o una Spa – società per azioni – è più complessa di quella di una società di persone, perché prevede una fase preliminare di accertamento delle cause determinative dello scioglimento (ad esempio, il mancato funzionamento degli organi sociali o la riduzione del capitale al di sotto del limite legale) ed una fase di liquidazione, nella quale si determina l’ammontare di tutti i rapporti attivi e passivi pendenti (debiti da saldare, stipendi dei dipendenti, crediti da riscuotere, attività immobiliari da liquidare, ecc.).

Solo quando sono stati compiuti questi due passaggi, è possibile arrivare alla cancellazione della società dal Registro delle imprese; fino a quel momento la società di capitali mantiene intatta la sua personalità giuridica (di cui, invece, le società di persone sono prive, pur avendo la capacità di instaurare rapporti) e tutte le responsabilità conseguenti.

Chiusura di Srl senza notaio: quando è possibile 

Tralasciamo il caso della Spa, che è la forma societaria più complessa e caratterizzata da una vasta compagine di soci azionisti, e perciò prevede adempimenti complessi e particolari, che sono sempre di competenza del notaio, come la nomina del liquidatore in assemblea straordinaria.

La chiusura di una Srl senza l’intervento del notaio è possibile soltanto mediante una procedura semplificata di scioglimento e di liquidazione, che però non può essere attuata in tutti i casi. La delibera di scioglimento deve essere iscritta nel Registro imprese perché la messa in liquidazione della società deve essere resa pubblicamente nota. Ricordiamo che durante la fase di liquidazione la società non è direttamente operativa, cioè non persegue l’esercizio dell’attività per cui era stata costituita, ma rimane in vita solo per consentire di determinare l’entità dei rapporti patrimoniali pendenti; quindi neppure con il ricorso alla procedura semplificata questa fase può essere omessa.

La procedura semplificata si concentra, invece, sui tipi di scioglimento e ne individua alcuni che la rendono possibile. L’art. 2484 del Codice civile elenca le possibili cause di scioglimento di una Srl, che sono le seguenti:

  1. decorrenza del termine di durata;
  2. conseguimento dell’oggetto sociale ovvero sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. impossibilità di funzionamento della società, anche per protratta inattività dell’assemblea;
  4. riduzione del capitale sotto il minimo legale, purché i soci abbiano dichiarato in assemblea di non voler trasformare o ricapitalizzare la società;
  5. ipotesi speciali (indicate agli articoli 2437-quater e 2473 Cod. civ);
  6. deliberazione volontaria dell’assemblea;
  7. altre cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

Le prime tre cause di scioglimento e l’ultima possono essere direttamente trascritte nel Registro delle imprese, sulla base di una semplice dichiarazione resa dagli amministratori della società che attestano la loro sussistenza: in tali casi, dunque, non occorre l’atto notarile. Le Camere di Commercio, però, esaminano molto attentamente queste attestazioni, e si attengono ai criteri restrittivi stabiliti in una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) che precisa quanto segue [3]:

  • nell’ipotesi di impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale, la descrizione dell’attività deve essere specifica: «l’evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell’(univoco) oggetto sociale»;
  • nell’ipotesi di mancato funzionamento dell’assemblea o degli altri organi sociali, bisogna dimostrare che tale inerzia abbia provocato l’inattività della società;
  • nel caso di riduzione del capitale per perdite, occorre accertare che i soci non hanno intenzione di ricapitalizzare la società ed acquisire la loro espressa dichiarazione al riguardo.

Il Mise ha anche chiarito che la nomina del liquidatore può essere compiuta con delibera assembleare – dunque senza l’intervento notarile – anziché nella forma dell’atto pubblico; invece è obbligatorio l’atto del notaio quando l’assemblea dei soci delibera la messa in liquidazione volontaria della società. I liquidatori nominati, una volta redatto il bilancio finale (che dovrà necessariamente riportare un residuo attivo pari a zero), potranno chiedere, finalmente, la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

The post Si può cancellare una società senza andare dal notaio? first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 16 Gennaio 2023 18:25