Si può cambiare scuola senza il consenso dei genitori?
Quando il minorenne ha il potere di scegliere la propria istruzione.
Non è raro, oggi, che i figli entrino in contrasto con i genitori. Sono cambiati i costumi sociali da quando, oltre 70 anni fa, i minori si piegavano, seppur controvoglia, al volere del padre e della madre per timore oltre che per rispetto.
Un terreno di scontro tra adulti e piccoli è spesso quello dell’istruzione. In nessun altro campo come in questo entra in gioco il “superiore interesse del minore” e il suo stesso futuro. Sicché spesso ci si chiede se si può cambiare scuola senza il consenso dei genitori. Se, ad esempio, il padre iscrive il figlio in un determinato istituto scolastico questi potrebbe, anche da solo, decidere di interrompere gli studi o di iscriversi ad un’altra scuola o semplicemente chiedere un cambio di sezione? Cosa dice la legge?
A chi spettano le scelte sull’istruzione dei figli?
Entrambi i genitori sono titolari del potere-dovere di scegliere l’istruzione per i minori. Ma non possono farlo secondo il loro personale arbitrio: devono pur sempre tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturalie delle aspirazioni dei figli (così recitano gli articoli 147 e 315 bis cod. civ.).
I genitori hanno inoltre il diritto e l’obbligo di concordare tra loro le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli.
Il dovere di educazione si riconnette all’obbligo di formazione della personalità del minore e al rispetto della sua dignità (ai sensi dell’art. 2 della Costituzione).
Le regole non cambiano se i genitori si separano o divorziano: in presenza di un affido condiviso infatti il minore conserva il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
Il genitore (o chi ha autorità oppure la vigilanza sul minore) che omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a 30 euro.
In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta della scuola del figlio, la decisione viene presa dal giudice su ricorso del padre o della madre. Il tribunale non adotta una terza soluzione ma può solo imporre una di quelle prospettate dai genitori che, secondo il suo giudizio, appare più conforme agli interessi del minore stesso.
Il figlio ha diritto di scelta?
I genitori hanno il diritto di educare i propri figli secondo le loro convinzioni, che possono essere di natura religiosa, filosofica, pedagogica, ecc. Tuttavia, questo diritto deve essere bilanciato con altri principi del nostro sistema legale, incluso il diritto all’autodeterminazione dei minori che hanno raggiunto una certa maturità di giudizio in ambito esistenziale.
Un figlio che ha sviluppato una sufficiente capacità di discernimento e di autodeterminazione ha la libertà di fare scelte indipendenti. Però, questa libertà è limitata dalla necessità di proteggere altri suoi interessi fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle esigenze educative legate alla responsabilità genitoriale. Tanto per fare un esempio, un minore che non voglia studiare può essere costretto dai genitori, anche perché, come visto sopra, questi ne sarebbero altrimenti responsabili se si tratta della scuola dell’obbligo.
La legge riconosce alcuni diritti specifici ai minori. Ad esempio, i minori con almeno 12 anni, o anche più giovani se capaci di discernimento, hanno il diritto di essere informati e di esprimere le loro opinioni nei procedimenti che li riguardano.
La legge prevede che in alcune situazioni i minori possano esprimere la propria volontà o prendere decisioni specifiche.
Un minore ha il diritto di essere coinvolto nelle decisioni riguardanti la sua salute. Deve ricevere informazioni adeguate alla sua età e maturità, in modo da poter esprimere la sua volontà (articolo 3, comma 1, Legge 219/2017). Inoltre, può esprimere la sua volontà riguardo ai trattamenti sanitari, e i genitori devono tenere conto di questa volontà quando danno o negano il consenso informato (articolo 3, comma 2, Legge 219/2017).
Una minore che desidera interrompere una gravidanza può chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per prendere una decisione in merito (articolo 12, Legge 194/78).
Il minore può decidere di cambiare scuola?
Poiché l’iscrizione del minore in un istituto scolastico richiede sempre l’intervento dei genitori, non avendo questi la capacità di agire (ossia concludere contratti o comunque impegnarsi giuridicamente), egli non può da solo completare la procedura. Tuttavia, se i genitori dovessero opporsi al cambio di scuola e all’iscrizione presso un istituto, il minore potrebbe – attraverso l’ausilio dei servizi sociali – ricorrere al tribunale affinché nomini un curatore. A sua volta quest’ultimo adirà il giudice affinché decida quale scuola sia più appropriata per il minore, anche se in disaccordo con i genitori.
Dunque, il figlio può scegliere di cambiare scuola, a patto che ciò non vada contro il proprio interesse, e sempre previa autorizzazione del giudice tutelare.
A chi spetta la scelta dell’università?
Le cose cambiano quando il figlio diventa maggiorenne. Questi può scegliere liberamente se proseguire o meno gli studi con l’iscrizione all’università. I genitori non possono però opporsi alla frequentazione dell’ateneo da parte del giovane, se ciò non è oggettivamente incompatibile con le capacità economiche. Anche a fronte di ragionevoli sacrifici i genitori devono consentire al figlio di iscriversi ad una facoltà universitaria poiché il diritto all’istruzione è garantito dalla Costituzione e la messa a disposizione delle relative risorse economiche è un dovere che grava su ogni genitore.
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