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Si può affittare un locale di proprietà del condominio?

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(@angelo-forte)
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Il condominio può affittare ad un singolo condomino oppure a terzi estranei un locale comune? E come agire alla fine della locazione per ottenere la restituzione della cosa?

La legge (cioè gli articoli 1103 e 1108 del Codice civile, applicabili anche al condominio) consente di concedere in locazione parti comuni a singoli condomini o anche a terzi estranei alla compagine condominiale.

Occorre in tal senso una delibera dell’assemblea che, in seconda convocazione, sarà valida se avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi della tabella generale di proprietà.

Se però la durata della locazione dovesse superare i nove anni sarà invece indispensabile che tutti i condomini (cioè 1.000 millesimi su 1.000) votino a favore della locazione della cosa comune (che può essere un locale per il deposito di materiali o uno spazio aperto recintato).

Alla scadenza del periodo previsto per la locazione, ciascun condomino potrà agire in giudizio (citando l’affittuario davanti alla competente autorità giudiziaria) per ottenere dell’affittuario la restituzione del bene concesso in locazione: non sarà cioè necessario che sia l’amministratore condominiale ad agire.

Il bene affittato, al termine della locazione, dovrà essere restituito libero e sgombero da persone e cose e le spese per lo sgombero dovranno ovviamente essere poste a carico dell’affittuario.

Altrettanto naturalmente l’affittuario sarà responsabile di eventuali danni alla cosa locata e dovrà risarcirne il proprietario (cioè il condominio) qualora non si tratti di normale deperimento del bene per l’usura dovuta al tempo ed all’utilizzo normale protrattosi nel tempo.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 

 
Pubblicato : 27 Luglio 2024 05:00