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Si può accettare l’eredità solo in parte?

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(@paolo-remer)
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La fondamentale differenza tra erede e legatario e i suoi effetti sulla possibilità di trattenere una parte dei beni rinunciando al resto.

Quando muore una persona che, per successione legittima o per testamento, ci ha lasciato i suoi beni, si può accettare l’eredità solo in parte o, come si suol dire, bisogna prendere – o lasciare – tutto il pacchetto, senza possibilità di scelte intermedie?

Per rispondere a questa impegnativa domanda bisogna, innanzitutto distinguere tra eredità e legati, perché la prima concerne l’intero patrimonio, o una quota di esso (ad esempio, un terzo, o la metà), mentre i secondi riguardano soltanto alcuni beni determinati, come un immobile precisamente individuato (quel fabbricato, quel terreno) o dei titoli azionari e obbligazionari. Come vedremo, il legatario ha una facoltà di scelta più ampia rispetto all’erede, che è costretto ad accettare, o a rinunciare, in blocco, salva la “terza via” dell’accettazione con beneficio d’inventario, che comunque rinvia il problema ma non lo risolve del tutto, perché una volta compiute le formalità necessarie bisogna prendere una decisione in un senso o nell’altro.

Erede e legatario: quale differenza?

Se una persona muore senza aver fatto testamento, o se il testamento c’è ma non dispone per tutti i beni, il suo patrimonio viene diviso secondo le regole generali del Codice civile, che nell’attribuzione dei beni del defunto e nella ripartizione privilegiano i parenti più stretti, come il coniuge ed i figli (e, in loro assenza, i genitori ed i fratelli) i quali hanno diritto a ricevere una determinata quota dell’eredità. Anche il testamento non può violare queste quote spettanti agli eredi legittimari.

In ogni caso, con o senza testamento, gli eredi subentrano in una percentuale del patrimonio complessivo del defunto, e non nella proprietà di beni specifici (che, successivamente, possono essere spartiti mediante la divisione ereditaria: può avvenire di comune accordo oppure a seguito di una procedura giudiziale).

Ma il testatore defunto potrebbe aver disposto, con un legato, che alcuni specifici beni vadano attribuiti a determinati soggetti, che in tal modo non diventano eredi, bensì legatari: ma come si distinguono queste due figure? L’art. 588 del Codice civile stabilisce che le disposizioni contenute in un testamento, «qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore» sono:

  • a titolo universale «se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore» e in tal caso attribuiscono la qualità di erede;
  • a titolo particolare in tutti gli altri casi, e allora il beneficiario è un legatario.

Eredità e legato: come sciogliere i dubbi?

Il legislatore precisa che: «l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio»: in tal caso i beneficiari di tali attribuzioni sono qualificati come eredi, e non legatari. Nel dubbio, la legge presume che sia stata assunta la qualità di erede, e non di quella di legatario, riservata a chi riceve soltanto alcuni beni, mobili o immobili, predeterminati e specificamente individuati: ad esempio, la piena proprietà di un immobile, un set di gioielli o pellicce, un orologio di valore, una pinacoteca o una collezione, un pacchetto di titoli azionari o obbligazionari.

Dunque, l’erede succede «a titolo universale» al defunto nel suo patrimonio, o in una quota frazionale di esso, rapportata al numero complessivo dei coeredi (ad esempio, 1/3, se gli eredi sono tre, 1/4 se sono quattro, e così via), mentre il legatario acquisisce, «a titolo particolare», soltanto alcuni beni che componevano quel patrimonio, e non una quota ereditaria. Per maggiori dettagli e alcuni esempi concreti leggi l’articolo “Come distinguere un erede da un legatario?“.

Quando si può rinunciare a una parte dell’eredità?

La differenza pratica tra le due figure dell’erede e del legatario è notevole ai fini della possibilità di accettare, o di rinunciare, in parte ai beni ricevuti. Infatti l’asse ereditario è un complesso di beni e rapporti giuridici non solo attivi, ma anche passivi, come i debiti, e l’erede subentra nella titolarità di esso o di una sua quota ideale (con la correlativa responsabilità per il pagamento dei debiti ereditari), mentre il legatario acquisisce un bene determinato, quindi un attivo (che tuttavia potrebbe non essere conveniente né proficuo da ricevere e mantenere, ad esempio una casa diroccata e fatiscente o un deposito titoli ormai inevitabilmente deprezzato, che comporta solo spese di custodia e gestione).

Eccoci, dunque, alla soluzione del quesito: l’erede, in quanto titolare di una quota ideale del patrimonio del defunto, non può rinunciare a una parte dell’eredità: deve accettarla, o rifiutarla, nel suo insieme, senza alcuna possibilità di condizionare l’accettazione ad alcuni beni, escludendone altri. La legge impone che l’accettazione dell’eredità non può essere sottoposta a condizioni (ad esempio, accetto solo se non vi sono debiti) o a termini. L’unica cosa che può fare l’erede è accettare con “beneficio di inventario“, anziché in modo puro e semplice, o in forma tacita (cioè immettendosi nel possesso dei beni ereditari): in questo modo potrà contenere l’eventuale responsabilità per i debiti lasciati dal defunto entro i limiti di quanto ha ereditato.

Il legatario può rinunciare ai beni ricevuti?

Il legatario, invece, non essendo un successore a titolo universale, ma soltanto a titolo particolare, può liberamente rinunciare ai beni ricevuti, in tutto o in parte, decidendo, quindi, se e cosa accettare. La responsabilità del legatario per i debiti del defunto è circoscritta entro i limiti di quanto ricevuto, cioè non può oltrepassare il valore del bene oggetto del legato: quindi la decisione del legatario se accettare o meno non è vincolata dalla presenza di eventuali passività e gravami.

C’è anche un’importante peculiarità: se, come talvolta accade, il legatario è anche erede, la sua rinuncia al legato non gli preclude la possibilità di accettare l’eredità. Ad esempio, se un padre ha lasciato in testamento una casa diroccata in legato ad uno dei suoi tre figli, egli potrà rinunciare a quel bene, poco conveniente e redditizio, mantenendo però la qualità di erede sulla quota parte del patrimonio, insieme ai due fratelli o sorelle. Così un legatario ben potrebbe rinunciare al legato ed accettare l’eredità, o, viceversa, rinunciare all’eredità e tenere il legato.

 
Pubblicato : 2 Marzo 2023 16:12