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Si possono tenere uccelli in garage?

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(@paolo-remer)
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Detenzione animali da voliera in locali chiusi, come le autorimesse e i box: quali sanzioni a carico del responsabile e quando è reato.

Ci sono alcuni proprietari senza scrupoli che usano i box auto come locali in cui custodire e allevare piccoli animali volatili e chiusi in gabbia, come pappagalli, tortore e canarini. Allora sorge la domanda: si possono tenere uccelli in garage?

A prescindere dalle eventuali lamentele dei vicini che sentono il rumore ed i cattivi odori provocati da questi volatili, e dai provvedimenti inibitori adottati dall’amministratore se il garage è ubicato in un complesso condominiale, o dal Comune e dall’Azienda sanitaria locale in caso di violazione delle normative di igiene, la risposta è negativa: una detenzione prolungata in locali chiusi, non illuminati e poco areati può provocare gravi sofferenze agli animali, di cui risponde il proprietario, anche penalmente, perché nei casi più gravi tale ipotesi integra un reato.

Ciò significa che chi rileva una custodia di animali in quello stato può allertare le forze dell’ordine e le autorità amministrative competenti, per adottare i provvedimenti opportuni (compreso il sequestro dei volatili), sanzionare il responsabile e così bloccare l’allevamento ed anche l’uso indebito del garage, in quanto destinato ad usi non consentiti dalle normative vigenti: insomma, box e autorimesse non devono mai diventare degli zoo.

C’è chi si giustifica sostenendo che è meglio tenere gli uccelli in un luogo chiuso come un garage anziché lasciare le gabbie all’aperto, sul balcone o in giardino, ma ciò non vale a escludere la responsabilità per cattiva custodia quando comunque si detengono questi animali in modo tale da provocargli quelle «gravi sofferenze» che, come vedremo, integrano il delitto di maltrattamenti, previsto dal nostro Codice penale proprio per tutelare queste creature viventi e senzienti. Le indagini, quindi, devono accertare se le modalità di detenzione sono incompatibili con la natura dei volatili. E nei casi più gravi il responsabile rischia il carcere.

Uccelli in gabbia: come tenerli per non violare la legge

Le modalità di detenzione, custodia e allevamento di animali domestici ed uccelli da voliera sono disciplinate dalla normativa locale, quindi dalla legislazione regionale e dai regolamenti comunali, ai quali bisogna sempre fare riferimento per conoscere la normativa specifica.

Le gabbie già di per sé costituiscono una costrizione per animali che, come gli uccelli, sono (o dovrebbero, anche se nati in cattività) essere abituati a vivere in natura: quindi la recinzione deve essere abbastanza spaziosa in relazione al numero di volatili presenti, e comunque adeguata a consentire l’apertura alare ed il volo, oltre che essere rifornita costantemente di acqua e mangime.

In nessun caso la gabbia deve essere esposta alle intemperie, a temperature troppo fredde o lasciata in luoghi privi di illuminazione naturale o artificiale.  Anche la pulizia è fondamentale: per garantire l’igiene bisogna rimuovere frequentemente gli escrementi e pulire periodicamente il fondo della gabbia dove si depositano le deiezioni e altri scarti organici, come le piume. Per maggiori dettagli consulta l’articolo: “Animali in gabbia: come non violare la legge“.

Perché non si possono tenere gli uccelli in garage

Ferme restando le prescrizioni “tecniche” sulle gabbie che abbiamo appena esaminato, gli uccelli non possono essere tenuti in locali come i garage in quanto essi sono per loro natura inidonei a custodire i volatili ed anche ogni altro tipo di animale domestico, come, ad esempio, i cani.

Innanzitutto, a livello amministrativo i garage, le autorimesse ed i box auto sono locali sottoposti, in base alle loro dimensioni e caratteristiche, alla normativa di prevenzione incendi [1], e perciò in essi non possono trovarsi materiali infiammabili, come le gabbie ed i relativi accessori (beverini, contenitori di semi, panni di copertura, ecc.) ed i mangimi per gli uccelli, confezionati in buste o sacchi.

Ma oltre alle sanzioni amministrative previste – che non riguardano direttamente gli animali – per la detenzione di uccelli in garage o luoghi chiusi analoghi interviene la normativa penale nei confronti del responsabile della loro tenuta in condizioni precarie, inadeguate e produttive di sofferenze. Esaminiamola.

Quando tenere animali in garage è reato

La tutela degli animali – che dal 2022 è entrata, insieme all’ambiente, nell’art. 9 della Costituzione – opera soprattutto a livello penale, e, in particolare per chi tiene uccelli in garage o locali similari, privi di areazione e luce, possono ravvisarsi, a seconda dei casi, i seguenti reati:

  • il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544 ter del Codice penale, che punisce, con la reclusione da 3 a 18 mesi, o la multa da 3.000 a 15.000 euro, «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche»;
  • il reato di uccisione di animali (art. 544 bis Codice penale), che è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni, in tutti i casi in cui si verifica «per crudeltà o senza necessità»;
  • il reato di abbandono di animali, previsto dall’art. 727 del Codice penale e punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro nei confronti di chi, alternativamente, abbandona i propri animali domestici o li «detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

L’abbandono di animali è il reato che più frequentemente si ravvisa a carico di chi custodisce o alleva i propri uccelli in garage, ma talvolta la giurisprudenza ha ravvisato il più grave delitto di maltrattamenti, quando risulta che la detenzione dei volatili in tale luogo e stato è incompatibile con la natura di questi animali.

Uccelli malcustoditi: sentenze Cassazione

In particolare, la Corte di Cassazione [2] ha ritenuto che «la detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l’avulsione del piumaggio» provoca «sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all’ art. 727 c.p. , ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all’ art. 544-ter c.p.».

In un altro caso la Suprema Corte [3] ha ravvisato il delitto di maltrattamento di animali a carico di un uomo che aveva detenuto (non in garage, bensì in un camper) due pappagalli in «condizioni incompatibili con la loro natura e produttivi di gravi sofferenze»: erano stati trovati dalle guardie zoofile in pessime condizioni di igiene e di salute, con le gabbie sporche e, come ha sottolineato il Collegio, «versavano in condizioni di generale degrado».

Viceversa la Cassazione, in una pronuncia meno recente [4], aveva affermato che: «Non integra il reato di maltrattamento di animali, bensì quello di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, previsto dall’art. 727, comma 2, c.p., la detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce»; si trattava di uccelli custoditi in sacchetti di stoffa, appesi ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi.

Non si rinvengono pronunce di legittimità sul caso specifico della detenzione di uccelli in garage, ma, alla stregua dei principi enunciati in casi analoghi, si possono ravvisare, alternativamente, i suddetti reati: il responsabile, quindi, rischia grosso.

Approfondimenti

Per conoscere altre pronunce giurisprudenziali sull’argomento, consulta la rassegna “Maltrattamento di animali: ultime sentenze“.

 
Pubblicato : 9 Marzo 2023 17:30