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Si ha diritto al risarcimento per l’abuso di contratti a termine?

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(@paolo-florio)
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La reiterazione ingiustificata di contratti a tempo determinato fa scattare il diritto al risarcimento nei confronti del collaboratore non assunto.

Il precariato deve essere l’eccezione, non la regola. Ecco perché la legge fissa un limite alla reiterazione dei contratti a tempo determinato. Ma che succede se questo limite viene superato? Si ha diritto al risarcimento per l’abuso di contratti a termine?

In questo articolo, cercheremo di rispondere a questa domanda e a molte altre, analizzando le leggi italiane e europee e spiegando cosa dice la Cassazione in merito.

Cosa si intende per “abuso di contratti a termine”?

L’abuso di contratti a termine si verifica quando un datore di lavoro rinnova ripetutamente contratti a tempo determinato, senza offrire un contratto a tempo indeterminato. Questa pratica, se non giustificata da ragioni oggettive, può essere considerata un abuso. La legge fissa un limite alla reiterazione dei contratti a termine imponendo che i successivi rinnovi debbano avere delle motivazioni specifiche (anche dette “causali”). In assenza di queste ultime la reiterazione del contratto di precariato è illegittima.

Quali sono i diritti del dipendente in caso di abuso dei contratti a termine?

I lavoratori che subiscono un abuso di contratti a termine hanno diritto a un risarcimento, come previsto dalla legge italiana e confermato dalla Corte di Cassazione. Questo vale sia per i lavoratori del settore privato che per quelli della pubblica amministrazione. Per questi ultimi, giammai l’abuso dei contratti a termine può portare a una assunzione forzata visto che, all’interno della P.A. si può accedere solo tramite concorso (sicché obbligare l’ente all’assunzione potrebbe prestarsi a manovre fraudolente rivolte a eludere la regola imposta dall’articolo 97 della Costituzione).

In particolare il precario della pubblica amministrazione ha diritto al risarcimento previsto dal collegato lavoro per l’abuso di contratti a tempo reiterati così come specificato dalla Cassazione con l’ordinanza 1767/17.

Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di una precaria Asl che ricorreva per la dichiarazione di illegittimità dei plurimi contratti a tempo determinato somministrati, l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il risarcimento dei danni.

Come si calcola il risarcimento?

Nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine, «la misura risarcitoria prevista dall’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 165/01, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia europea, mentre va escluso il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 183/10, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

 
Pubblicato : 16 Giugno 2023 12:00