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Separazioni e divorzi: i diritti del figlio di 16 anni

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(@angelo-greco)
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Il minore di 18 anni ma con almeno 16 può decidere con chi vivere, stabilire il calendario delle visite con l’altro genitore e imporre la cancellazione delle sue foto dal profilo social.

Non c’è bisogno di essere maggiorenni per esercitare, specie nell’ambito familiare, alcuni diritti come quello, in caso di divorzio, di decidere con quale genitore andare a vivere e come relazionarsi con l’altro. La giurisprudenza ritiene infatti che, al crescere dell’età del minore, cresce anche la sua maturità e quindi il potere di autodeterminarsi.

Vediamo più da vicino quali sono i diritti del figlio di 16 anni in caso di separazione o divorzio dei genitori. Questo articolo è rivolto a chiarire qual è l’interpretazione della giurisprudenza su tale delicato tema, mettendo in luce come esso influisca sulla relazione tra genitori e figli adolescenti, noti come “grands enfants” (tradotto dal francese significa “grandi bambini”).

Cos’è il diritto alla bigenitorialità?

Il diritto alla bigenitorialità è il diritto del figlio di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione o il divorzio. Questo diritto è riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e – seppure indirettamente – dalla Costituzione italiana.

Ma cosa significa “diritto alla bigenitorialità”? In pratica, il diritto alla bigenitorialità significa che:

  • entrambi i genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio;
  • il figlio ha il diritto di frequentare entrambi i genitori e di essere accudito da tutti e due;
  • le decisioni che riguardano la crescita e l’educazione del figlio devono essere prese da entrambi i genitori, in accordo tra loro.

Il diritto alla bigenitorialità viene tutelato in diversi modi:

  • in sede di separazione o divorzio, il giudice stabilisce un accordo di affidamento che deve garantire il diritto del figlio di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori;
  • i genitori possono sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita o un piano genitoriale per regolare i tempi e le modalità della loro presenza nella vita del figlio;
  • in caso di conflitto tra i genitori, il giudice può intervenire per tutelare il diritto del figlio alla bigenitorialità.

La bigenitorialità offre diversi vantaggi ai figli:

  • permette ai figli di avere una crescita più equilibrata e armoniosa;
  • favorisce il loro sviluppo psicologico e affettivo;
  • li aiuta a mantenere un buon rapporto con entrambi i genitori.

Proprio per garantire il diritto alla bigenitorialità sussiste il cosiddetto “diritto-dovere di visita” del genitore non collocatario (colui ciò che non vive insieme ai figli). Quest’ultimo è tenuto a frequentare i minori costantemente, secondo il calendario dettato dal giudice (in assenza di accordo tra le parti).

Cosa cambia per i figli con 16 anni in caso di separazione dei genitori?

Una recente pronuncia del Tribunale di Gorizia del 7 settembre 2023 ha offerto un interessante spunto di riflessione riguardo al diritto di visita per i minori che abbiano raggiunto i sedici anni di età.

Il decreto in questione stabilisce che, per i minori che hanno compiuto sedici anni, il Tribunale può delegare al minore stesso la decisione sui tempi di permanenza con il genitore non affidatario. Questa scelta deve avvenire di comune accordo tra il minore e il genitore interessato, con la preventiva informazione all’altro genitore. La normativa riconosce quindi al “grand enfant” una capacità di autodeterminazione nei rapporti familiari, superando la tradizionale visione del minore come mero oggetto di tali rapporti.

Perché è importante questa distinzione?

La giurisprudenza, seguendo un trend ormai consolidato anche nella dottrina, fa una netta distinzione tra i “petits enfants” (piccoli bambini), che necessitano di una particolare protezione, e i “grands enfants” (grandi bambini), che godono di una maggiore libertà nell’esercizio dei loro diritti. Questa differenziazione si riflette in varie disposizioni normative che prevedono un trattamento specifico per gli adolescenti, come dimostra la possibilità per il sedicenne di richiedere la rimozione di immagini pubblicate online dai genitori senza il suo consenso, in base al GDPR.

In Italia, l’età minima richiesta per potersi iscrivere ai social network è stata stabilita a 14 anni, come indicato nell’articolo 2-quinquies del Decreto legislativo numero 101 del 2018. Questo decreto ha introdotto le disposizioni del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, noto come GDPR, che è la base normativa cui si rifanno i termini di servizio dei maggiori social network.

Tuttavia, i minori di 14 anni non sono completamente esclusi dalla possibilità di iscriversi ai social network. Possono farlo, ma solo con il consenso esplicito dei loro genitori o tutori legali.

Il regolamento europeo GDPR, infatti, stabilisce che l’età minima per l’iscrizione autonoma ai social network sia di 16 anni, ma concede agli Stati membri la flessibilità di adeguare questa soglia, con il vincolo che non sia inferiore ai 13 anni. Questo significa che, pur esistendo una norma europea, l’età minima per l’iscrizione ai social network può variare da uno Stato membro all’altro, ma deve sempre rispettare il limite inferiore di 13 anni.

Queste disposizioni sono state adottate per tutelare i minori nell’ambito digitale, assicurando che l’uso dei social network avvenga in modo consapevole e sicuro, con il necessario supporto e consenso da parte dei genitori o dei tutori legali, specialmente per i più giovani.

Come detto, tuttavia, a partire da 16 anni, il minore può imporre ai genitori la cancellazione dal loro account delle proprie foto.

Quali sono le conseguenze pratiche di questa autonomia?

L’autonomia riconosciuta ai “grands enfants” implica che, in caso di separazione dei genitori, essi possono non solo scegliere con quale genitore vivere ma anche organizzare in maniera autonoma i tempi e le modalità di frequentazione dell’altro genitore. Questa prerogativa sottolinea il passaggio del minore da oggetto a soggetto attivo all’interno dei rapporti genitoriali, con un’importante ripercussione sul concetto di responsabilità, sia in ambito civile che in relazione ai diritti personali.

Quali sono i diritti dei figli con 12 anni?

La legge stabilisce anche che, in tutti i processi che riguardano decisioni su bambini con almeno 12 anni, il giudice li deve sentire obbligatoriamente. È la cosiddetta audizione che, se non viene eseguita, può determinare la nullità della sentenza.

Il giudice, specifica sempre la normativa, è tenuto a sentire anche i minori di 12 anni ma solo se li ritiene capaci di discernimento.

Attenzione però: obbligo di ascoltare il minore non significa anche dovere di adeguarsi alle sue preferenze. Il giudice infatti deve sempre decidere secondo l’interesse del figlio e potrebbe ritenere che il giudizio da questi fornito sia frutto di pressioni o influenze da parte di uno dei genitori.

Diverso, come abbiamo visto, è il discorso per i figli con almeno 16 anni, il cui parere diventa vincolante per il giudice.

 
Pubblicato : 13 Marzo 2024 07:00