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Separazione o divorzio in Comune: come fare?

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(@carlos-arija-garcia)
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Come funziona la procedura per porre fine alla convivenza, al matrimonio o all’unione civile davanti al sindaco.

Non sempre si deve mettere la parola fine ad un rapporto d’amore davanti a un giudice. Esistono delle alternative che possono anche accorciare i tempi per chiudere definitivamente la pratica. Si tratta della procedura che porta ad una soluzione consensuale per ottenere separazione o divorzio in Comune. Come fare? In entrambi i casi ci vuole l’assistenza di un avvocato?

Entro i limiti di legge, che riguardano – come vedremo più avanti – i figli e i patti di trasferimento patrimoniale, i coniugi o gli ex coniugi possono chiedere al sindaco, previo accordo tra di loro:

  • la separazione;
  • il divorzio, ossia la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio per il solo caso di separazione durata almeno sei mesi (nel caso di pregressa separazione consensuale) o 12 mesi (nel caso di separazione giudiziale, purché nel frattempo la sentenza sullo status sia passata in giudicato).

Allo stesso modo, i componenti dell’unione civile possono, d’accordo tra di loro e nel rispetto dei limiti di legge, chiedere lo scioglimento dell’unione civile tra di loro costituita.

Separazione o divorzio in Comune: cosa non si può fare?

Non è possibile chiedere separazione o divorzio in Comune in presenza di figli minori di età o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.

Va precisato che si parla dei figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi. La richiesta, quindi, può essere fatta se i figli minori o nelle situazioni sopra descritte non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti.

Il secondo limite, come anticipato, riguarda i patti di trasferimento patrimoniale: l’accordo non può prevedere questa eventualità. Così facendo si vuole tutelare il soggetto più debole della coppia. Occorre considerare, infatti, che la procedura non prevede la presenza obbligatoria di un avvocato e che l’ufficiale di stato civile si limita a certificare un accordo già raggiunto dalle parti. Il divieto di contenere un patto che riguardi il trasferimento di patrimonio tra gli ex, dunque, ha come obiettivo evitare che uno di loro venga fortemente penalizzato. Questo vincolo, però, riguarda solo i patti:

  • che hanno per effetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali
  • i soli accordi traslativi di proprietà o di altro diritto reale su un bene determinato o di altri diritti mediante la previsione della corresponsione di un assegno una tantum.

Il divieto, invece, non riguarda gli accordi sulla corresponsione periodica di un assegno di mantenimento o divorzile. Essi, pertanto, possono prevedere:

  • l’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo periodico sia in caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia in caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (assegno divorzile);
  • l’attribuzione dell’assegno, la sua revoca o la sua revisione, in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Non possono, invece, contenere o prevedere il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio, trattandosi di attribuzioni patrimoniali mobiliari o immobiliari la cui valutazione spetta a un giudice.

Separazione o divorzio in Comune: la procedura

La procedura per la separazione o il divorzio in Comune si svolge davanti al sindaco (o a un suo delegato), in qualità di ufficiale di stato civile, nel luogo di residenza di uno dei coniugi o in quello il cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Come detto, l’assistenza di un avvocato è solo facoltativa. La sua eventuale presenza viene registrata dal sindaco nell’atto ma il professionista non può sostituire davanti all’ufficiale la parte assistita.

Ciascuna delle parti presenta al sindaco o al suo delegato una dichiarazione di voler separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenerne lo scioglimento, o di sciogliere l’unione civile, indicando anche le condizioni concordate. Per le modifiche di pregresse condizioni, le parti devono presentare l’apposita dichiarazione che ha ad oggetto le modifiche concordate.

Il sindaco, una volta ricevute le dichiarazioni, compila l’atto contenente l’accordo, lo sottoscrive e lo fa sottoscrivere alle parti. Il suo compito si limita a recepire quanto concordato dalle parti nell’accordo senza poter entrare nel merito del contenuto dell’accordo. L’atto prevede necessariamente la partecipazione sia dei coniugi sia dell’ufficiale dello stato civile.

Il sindaco invita le parti a comparire nuovamente di fronte a sé non prima di 30 giorni per confermare l’accordo, dando atto dell’invito. Nel frattempo, il primo cittadino può svolgere i controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati.

Se i coniugi o le parte dell’unione civile (o uno di essi) non compaiono nella data indicata oppure, pur comparendo, non confermano le condizioni concordate, l’accordo rimane privo di effetti. L’atto già redatto, però, può essere iscritto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma. Tale atto non è suscettibile di annotazione. Tutto ciò significa che i coniugi hanno diritto al ripensamento, che, invece, non è previsto per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio o pregresso scioglimento dell’unione civile.

Dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, il sindaco comunica l’avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale presso la quale è eventualmente iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio, oppure a quella del giudice davanti al quale sono state stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.

L’ufficiale dello stato civile procede:

  • all’iscrizione dell’accordo nei registri dell’atto di matrimonio o negli archivi informatici in cui sono registrati e conservati tutti gli atti dei soggetti residenti relativi a cittadinanza, nascita, matrimonio, unioni civili e morte nei registri degli atti di matrimonio;
  • all’annotazione dell’accordo a margine nell’atto di matrimonio e sull’atto di nascita di ciascun coniuge.

Separazione o divorzio in Comune: gli effetti dell’accordo

L’accordo di separazione o divorzio in Comune concluso davanti al sindaco o a un suo delegato produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Ciascuno dei coniugi è legittimato, a quel punto, a chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla data dell’atto che contiene l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile e non da quella di conferma.

 
Pubblicato : 25 Luglio 2023 17:00