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Separazione e pensione di reversibilità: ultime sentenze

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Decesso dell’ex coniuge; ripartizione del trattamento di reversibilità; diritto del coniuge separato per colpa o con addebito.

Pensione di reversibilità: morte dell’ex coniuge obbligato dopo la sentenza parziale di divorzio

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 nonché dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell’indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell’assegno divorzile, in caso di morte dell’obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell’assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all’ex coniuge, poiché il rimettente muove dall’erroneo presupposto che in tal caso le sorti del giudizio di separazione o divorzio siano segnate nel senso dell’integrazione di una causa di cessazione della materia del contendere, sussistendo, invece, sul punto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, di cui è stata richiesta la risoluzione alle Sezioni unite.

Corte Costituzionale, 28/01/2022, n.25

Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite: il criterio della durata del rapporto

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata sulla base di vari elementi quali l’entità dell’assegno riconosciuto all’ex coniuge, le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, la durata delle rispettive convivenze matrimoniali.

In particolare per quanto riguarda quest’ultimo profilo, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità, il giudice deve dare rilevanza non solo alla durata legale dei matrimoni, ma anche alla durata effettiva della convivenza (e dunque alle situazioni di separazione di fatto che abbiano preceduto lo scioglimento del vincolo matrimoniale) o alla convivenza more uxorio che abbia eventualmente preceduto l’unione coniugale del de cuius con il coniuge superstite.

Corte appello Ancona sez. IX, 07/04/2021, n.428

Effetti sentenze di divorzio e separazione

Le sentenze di divorzio, così come quelle di separazione, una volta passate in giudicato, producono i loro effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica; pertanto, sino al provvedimento giurisdizionale di modifica – e con effetto dal momento della domanda (ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice) – il giudicato produce tutti i suoi effetti, in positivo e in negativo, nel senso che, per quanto attiene all’assegno di divorzio, se esso è stato attribuito sarà dovuto sino a tale momento e, parimenti, sino a tale momento la sua attribuzione comporterà anche, ove se ne verifichino i presupposti, l’attribuzione di ogni diritto che vi si riconnetta, come quello alla pensione di reversibilità, in caso di morte dell’obbligato (art. 9, commi 2 e 3), ed alla quota dell’indennità di fine rapporto del coniuge obbligato (art. 12 bis).

Tribunale Macerata, 11/09/2020, n.5

Diritto alla pensione di reversibilità: a chi va riconosciuto?

Deve ritenersi che la pensione di reversibilità spetti al coniuge separato con addebito a prescindere dalla vivenza a carico al momento del decesso dell’ex coniuge e senza che rilevi lo stato di bisogno e l’attribuzione di un assegno di mantenimento o alimentare a carico del defunto titolare del trattamento previdenziale.

Tribunale Modena sez. lav., 10/02/2020, n.455

Pensione di reversibilità: determinazione delle quote

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell’entità dell’assegno divorzile.

(In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale).

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2020, n.8263

Diritto del coniuge separato con addebito

Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare.

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2019, n.7464

L’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato

In tema di pensione di reversibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987 – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l. n. 153/1969, art. 24 e della l. n. 1357/1962, art. 23, comma 4, nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. L’art. 22, l. n. 903/1965 è comunque applicabile al caso del coniuge separato, posto che la norma non richiede quale requisito la vivenza a carico al momento del decesso e lo stato di bisogno, ma solo l’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato.

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2019, n.7464

Pensione di reversibilità del coniuge superstite

Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare.

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2018, n.2606

Riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’ex coniuge non è richiesto dalla legge in via generale, né in particolare da parte dell’art. 5, comma 1, l. n. 263 del 2005, quale interpretazione autentica, che la pronuncia attributiva dell’assegno divorzile — rappresentante un requisito legale per detto riconoscimento — sia passata in giudicato, essendo sufficiente che essa sia emessa dal Tribunale e che non sia semplicemente interna ad un provvedimento emanato dal Presidente dello stesso in sede di comparizione delle parti.

Cassazione civile sez. I, 20/02/2018, n.4107

Ripartizione della pensione di reversibilità: cosa bisogna considerare?

In tema di ripartizione della pensione di reversibilità a seguito della cessazione degli effetti civili di un matrimonio, occorre considerare la data di separazione e la convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il marito defunto, prestando attenzione alla presenza di eventuali figli con la moglie divorziata e, nello stesso tempo, all’assistenza fino alla morte prestata dalla seconda moglie.

Cassazione civile sez. I, 14/03/2014, n.6019

L’erogazione della pensione di reversibilità

L’addebito della separazione non è un elemento discriminante ai fini dell’erogazione della pensione di reversibilità in favore del coniuge “superstite” nei cui confronti e stata dichiarata la separazione per colpa e con addebito. A tal fine non rileva che il coniuge defunto non fosse tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento o alimentare.

Corte Conti sez. III, 27/02/2013, n.146

Coniuge separato: ha sempre diritto alla pensione di reversibilità?

L’addebito della separazione non può essere considerato un elemento discriminante ai fini dell’erogazione della pensione di reversibilità al coniuge separato per colpa con verdetto passato in giudicato. Venuta meno l’esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali (Corte cost. n. 286 del 1987), il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite, separato o non, per ottenere il trattamento di reversibilità.

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2009, n.4555

L’istanza volta al conseguimento della pensione di reversibilità

La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l’estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione.

(La Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa all’applicazione del principio di cui alla massima, l’istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto).

Cassazione civile sez. I, 29/02/2008, n.5441

I diritti del coniuge separato

In tema di diritti del coniuge separato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, anche il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, in quanto equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato e non), può richiedere la pensione di reversibilità, atteso che a questi fini opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2005, n.15174

La normativa antecedente alla legge del 1975

Il coniuge superstite, separato per colpa (secondo la normativa antecedente alla l. n. 151 del 1975) o con addebito della separazione, ha diritto alla pensione di reversibilità, senza che sia richiesta la sussistenza dei diritto al mantenimento; una diversa interpretazione, infatti, verrebbe a porsi in contrasto con l’art. 38 cost., legittimando un regime previdenziale ingiustificatamente differenziato, sul requisito della separazione per colpa od addebitata.

Cassazione civile sez. lav., 16/10/2003, n.15516

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Pubblicato : 4 Gennaio 2023 05:30