Separazione e divorzio: guida ai diritti di famiglia
La sentenza di separazione e quella di divorzio producono determinati effetti sui diritti e doveri nascenti dal matrimonio.
Separazione e divorzio sono due istituti giuridici che divergono per finalità e per effetti. Con la separazione infatti il rapporto matrimoniale rimane sospeso in attesa della pronuncia del provvedimento definitivo di divorzio o di un’eventuale riconciliazione. La separazione quindi è una situazione temporanea che incide però sui diritti e sui doveri di famiglia, cioè nascenti dal matrimonio. Il divorzio invece scinde definitivamente il vincolo matrimoniale tra i coniugi e, una volta pronunciato, ha effetti sul piano civile, patrimoniale, successorio e sull’affidamento degli eventuali figli. In quest’articolo è contenuta una guida ai diritti di famiglia nella separazione e nel divorzio.
Prima di esaminare più nel dettaglio l’argomento va detto che dal 28 febbraio 2023 sono in vigore nuove regole per i processi di separazione e divorzio al fine di velocizzare i tempi della giustizia civile.
La più importante delle novità introdotte dalla riforma Cartabia è quella relativa alla possibilità di proporre con un unico atto davanti allo stesso giudice la richiesta di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.
Separazione: quali sono i diritti di famiglia?
Con la separazione personale dei coniugi, sia giudiziale sia consensuale, cessano per entrambi l’obbligo di convivenza e l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza. Tuttavia, poiché il vincolo coniugale non si scioglie, continuano a permanere alcuni diritti e doveri derivanti dal matrimonio. In particolare per quanto attiene ai primi i coniugi che si separano sono titolari dei diritti:
- di mantenimento, in riferimento a quello dei due economicamente più debole;
- di godimento della casa familiare;
- successori;
- alla pensione di reversibilità del coniuge defunto;
- alla frequentazione dei figli minori;
- all’affido condiviso;
- a frequentare un nuovo partner.
Esaminiamo questi diritti di famiglia uno alla volta.
Innanzitutto il coniuge economicamente più debole, ovvero che ha un reddito inferiore a quello dell’ex e le cui condizioni economiche non gli consentono di procurarsi di che vivere, ha il diritto a ricevere un contributo al mantenimento, solitamente sottoforma di un assegno mensile.
Il mantenimento spetta però solo al coniuge che non abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio, cioè a quello a cui non sia stata addebitata la separazione. Pertanto, il mantenimento non spetta ad esempio al coniuge che ha tradito, si è allontanato dalla casa coniugale oppure ha commesso reati familiari quali maltrattamenti o atti di violenza fisica o psicologica. Se però il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione si trova in stato di bisogno non può richiedere l’assegno di mantenimento ma può rivendicare un assegno alimentare da parte dell’ex coniuge.
Il coniuge separato ha diritto al godimento della casa coniugale, ovvero il diritto a continuare ad abitarvi, solo se il giudice gli accorda tale prerogativa.
Se la coppia non ha figli e l’immobile è di proprietà del solo marito o della sola moglie, di solito il giudice assegna la casa all’intestatario. Esistono però delle eccezioni rappresentate da situazioni particolari quali ad esempio gravi patologie a carico del coniuge non proprietario, il quale necessiti di assidue cure domiciliari e che non sia in condizioni di potere lasciare l’immobile senza recare pregiudizio al proprio stato di salute.
Se invece la coppia ha figli minori o maggiorenni ma non ancora autosufficienti oppure portatori di handicap, il giudice assegna la casa al coniuge con il quale la prole rimane a vivere abitualmente, cosiddetto genitore collocatario, anche se l’intestatario è l’altro coniuge.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nell’ipotesi in cui il coniuge assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nell’immobile o conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio. La revoca dell’assegnazione della casa familiare si può verificare anche in caso di raggiungimento della maggiore età dei figli e dell’indipendenza economica nonché nell’ipotesi di decesso dell’assegnatario della casa.
Altresì, se un coniuge muore dopo la separazione, il coniuge superstite ha diritto di successione insieme ai figli, tranne se sia stato dichiarato responsabile per la fine del matrimonio. Dal divorzio invece cessano definitivamente tutti i diritti ereditari.
Inoltre, il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex. Peraltro, può pretendere tale pensione anche qualora abbia rinunciato all’eredità dell’altro, ad esempio perché gravata da troppi debiti, o nel caso in cui gli sia stata addebitata la separazione. Non gli spetta invece una quota del trattamento di fine rapporto (tfr) che viene erogato dal datore di lavoro a favore dell’ex coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che il diritto alla quota del tfr dell’altro coniuge sorge solo quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, ma non anche quando sia maturata precedentemente ad essa. Quindi, se il coniuge separato cessa di lavorare dopo la pronuncia della separazione ma prima dell’inizio del giudizio di divorzio, l’altro coniuge non può pretendere nulla in relazione al tfr, anche se è titolare dell’assegno di mantenimento.
Il coniuge separato ha diritto a mantenere rapporti con i figli. In particolare il genitore non collocatario ha diritto a frequentare la prole nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal giudice nel provvedimento di separazione. I figli infatti devono mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre e devono ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi nonché conservare rapporti significativi con gli ascendenti (i nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Sempre per quanto riguarda i figli entrambi i coniugi separati hanno diritto all’affido condiviso, che implica l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Ne consegue che le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all’istruzione, all’educazione e alla salute devono essere assunte di comune accordo dal padre e dalla madre tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente [2]. Solo in casi di particolare gravità, pericolosità e indegnità di un genitore il giudice può disporre l’affidamento esclusivo in favore dell’altro.
Il coniuge separato ha diritto ad iniziare una nuova relazione con un’altra persona poiché con la separazione cessa il dovere di fedeltà derivante dal matrimonio.
Divorzio e diritti di famiglia: cosa cambia dalla separazione?
I diritti di famiglia che spettano all’ex partner dopo il divorzio differiscono in parte da quelli già esaminati a proposito del coniuge separato. Infatti, al primo non spetta il diritto al mantenimento, riconosciuto al coniuge separato, bensì il diritto a ricevere l’assegno divorzile solo però se si trova in stato di bisogno e fintantoché non passi a nuove nozze. Pertanto, se l’ex partner ha già un proprio reddito che, per quanto più basso rispetto a quello dell’altro, gli consente comunque di mantenersi da solo, non ha diritto a ricevere l’assegno divorzile seppure durante la separazione abbia percepito quello di mantenimento. Infatti, mentre quest’ultimo è rivolto a garantire al coniuge con il reddito più basso, lo stesso “tenore di vita” che aveva quando viveva insieme all’ex, l’assegno di divorzio mira invece a garantire l’autonomia e l’indipendenza economica del coniuge economicamente più debole. Tuttavia, se la coppia ha figli, il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento per la prole durante la separazione, deve continuare a corrisponderlo anche dopo il divorzio fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli.
Ciascun coniuge divorziato perde i diritti successori nei confronti dell’altro.
Il coniuge divorziato ha diritto a una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, a condizione che nel frattempo non si sia risposato. Questa quota, che può essere divisa con l’eventuale seconda moglie, viene determinata sulla base di una serie di parametri come, ad esempio, la durata del matrimonio, la sussistenza di un assegno di mantenimento, le condizioni economiche.
La reversibilità non spetta all’ex coniuge divorziato se ha accettato di ricevere l’assegno divorzile in un’unica soluzione.
Per quanto attiene al trattamento di fine rapporto, al coniuge divorziato spetta il diritto a una quota dello stesso (di solito il 40%) solo se:
- è titolare dell’assegno di mantenimento e detto mantenimento non è stato pagato con un unico assegno (cosiddetta «una tantum»);
- non si è risposato;
- il tfr è stato liquidato dopo la sentenza di divorzio.
In relazione ai figli, i diritti spettanti all’ex partner sono uguali a quelli di cui è titolare il coniuge separato, cioè il diritto a frequentare la prole e il diritto all’affido condiviso.
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa