Separazione consensuale senza avvocato: istruzioni su come fare
L’unico modo per separarsi o divorziare senza avvocati è di attivare una procedura consensuale: in questo caso le parti possono presentarsi direttamente all’ufficiale di Stato civile. Ecco come procedere.
Il disgregamento di un nucleo familiare, conseguenza di una separazione o di un divorzio, implica sempre un aggravio economico. Vitto, alloggio, utenze, spese quotidiane: tutto ciò che prima veniva diviso in due passa integralmente a carico di ciascun coniuge, di fatto raddoppiandosi. Ecco perché, laddove si può risparmiare, lo si fa volentieri. Atteso dunque che i primi costi da affrontare sono quelli processuali ci si chiede se sia possibile separarsi senza bisogno dell’assistenza legale.
In questo breve articolo forniremo le principali istruzioni su come fare una separazione consensuale senza avvocato. Vedremo qual è la procedura da seguire, il contenuto dell’accordo e le condizioni ostative a tale possibilità. Ma procediamo con ordine.
La separazione senza avvocato è consentita?
Molti si chiedono se sia possibile una separazione o un divorzio senza l’intervento di un legale. La risposta è sì, ma con specifiche limitazioni.
Nel caso in cui la coppia decida di affidarsi al tribunale, l’avvocato diventa una figura obbligatoria per legge. Questo accade sia per la separazione sia per il divorzio consensuali e, ancor più, nel caso di procedimenti giudiziali, dove non c’è accordo tra le parti e quindi bisogna intentare una regolare causa.
Dunque anche se moglie e marito trovano un accordo sulle condizioni della separazione o del divorzio e vogliono farlo convalidare dal giudice è necessaria l’assistenza di un avvocato. È possibile tuttavia avvalersi di un’unica figura che rappresenti entrambe le parti (in tal caso si potranno dividere le spese).
Come separarsi senza avvocato?
L’unica alternativa per separarsi o divorziare senza l’ausilio di un avvocato è rivolgersi al Comune, precisamente all’ufficiale di Stato civile (che di norma è rappresentato dal Sindaco o da un suo sostituto). Ma attenzione, questa via è percorribile soltanto se sono soddisfatte certe condizioni:
- ci deve essere l’accordo degli ex coniugi su tutti gli aspetti della separazione o del divorzio: dall’affidamento dei figli alla collocazione degli stessi, dall’assegno di mantenimento alla divisione dei beni, dall’assegnazione della casa a ogni altra questione che possa insorgere successivamente. In buona sostanza, la separazione o il divorzio in Comune sono possibili solo se di tipo “consensuale”. Pertanto, tale procedura resta impraticabile se a chiederla è un solo coniuge senza l’altro;
- i coniugi non devono avere figli minori, figli portatori di handicap grave, figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti. Questa condizione riguarda i figli avuti in comune dai coniugi o dagli ex coniugi. La richiesta quindi può essere fatta se i figli minori o nelle situazioni sopra descritte non sono comuni ma sono di uno solo dei coniugi richiedenti;
Anche dinanzi al Comune, per divorziare è necessario prima separarsi e poi, dopo 6 mesi, attivare la procedura di divorzio.
Cosa succede se non ci sono accordi su tutti gli aspetti?
In assenza di un accordo completo, sarà necessario rivolgersi al tribunale e l’assistenza di un avvocato diventa obbligatoria.
Quali sono i limiti di questa procedura senza avvocato?
Non è possibile includere nella separazione consensuale senza avvocato accordi che comportino trasferimenti patrimoniali di beni mobili o immobili. Ciò non significa che non sia ammesso regolamentare la divisione dei beni, ma tali patti dovranno trovare posto in un atto separato rispetto a quello presentato in Comune, ossia in un contratto stipulato separatamente (con scrittura privata o atto notarile).
È ammessa la previsione di un assegno di mantenimento (per l’ex coniuge e/o per i figli) ma non è possibile inserire invece il pagamento di un assegno una tantum (ossia da versare in un’unica soluzione): in quest’ultimo caso non c’è altra soluzione che rivolgersi al tribunale tramite l’avvocato o procedere con un atto, chiamato negoziazione assistita, redatto con l’assistenza di un avvocato per parte.
Come si svolge la procedura davanti al sindaco?
I coniugi, con o senza l’assistenza di un avvocato, presentano una dichiarazione di volontà di separarsi al sindaco o al suo delegato e stabiliscono le condizioni concordate.
Dalla data di deposito di tale dichiarazione devono decorrere 30 giorni dopo i quali le parti vengono convocate per la conferma della richiesta di separazione o divorzio.
In questo lasso di tempo, l’ufficio di stato civile può effettuare controlli per verificare se sussiste effettivamente la volontà di separarsi o è solo una simulazione.
L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria?
No, l’assistenza di un avvocato è facoltativa, ma la sua eventuale attività deve essere documentata nell’atto di accordo.
Cosa accade se non si conferma l’accordo?
Se le parti non confermano l’accordo nel tempo stabilito, questo rimane privo di effetti, anche se il sindaco lo registrerà comunque nello stato civile.
Cosa accade dopo la conferma dell’accordo?
Il sindaco deve comunicare l’avvenuta iscrizione dell’atto nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale competente.
Come viene garantita la protezione del coniuge più debole?
La legge impedisce accordi che includano trasferimenti patrimoniali immediati e significativi senza l’intervento del tribunale, per proteggere il coniuge in una posizione potenzialmente più vulnerabile.
Dove si svolge la procedura?
La procedura si svolge nel Comune di residenza di uno dei coniugi o nel Comune dove è registrato l’atto di matrimonio.
Quali sono i riferimenti legislativi importanti da conoscere?
DL 132/2014 art. 12, c. 3 terzo periodo: esclude la possibilità di patti di trasferimento patrimoniale.
Circ. Min. Int. 24 aprile 2015 n. 6: chiarisce i limiti dei poteri dell’ufficiale di stato civile.
Cons.Stato 26 ottobre 2016 n. 4478: specifica la natura degli assegni consentiti nell’accordo.
L. 898/70 art. 5 c. 8: affida al tribunale il compito di valutare l’equità dei pagamenti significativi.
DPR 396/2000 art. 1: definisce le funzioni dell’ufficiale dello stato civile.
Circ. Min. Int. 28 novembre 2014 n. 19: regola i dettagli procedurali e le responsabilità del sindaco.
Come posso essere sicuro che l’accordo sia equo?
Sebbene il sindaco non possa giudicare l’accordo, le parti possono richiedere la consulenza di un avvocato o di un mediatore familiare per assicurarsi dell’equità dell’accordo prima della presentazione in Comune.
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