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Separazione: a chi spetta la casa se i figli sono maggiorenni?

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(@mariano-acquaviva)
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In caso di separazione/divorzio con figli studenti maggiorenni a chi spetta la casa cointestata per il 50% con il coniuge in separazione dei beni?

Nel caso di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti la casa viene assegnata dal giudice al coniuge con cui la prole continuerà a vivere.

Secondo l’art. 337-sexies del Codice civile, infatti, «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli», a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Tant’è confermato dal fatto che il giudice può assegnare la casa anche al coniuge che non ne sia proprietario nemmeno in parte; anzi, l’assegnazione può riguardare perfino l’immobile di cui nessuno dei coniugi è titolare, come avviene ad esempio quando la madre dei bambini piccoli viene autorizzata a continuare a vivere nell’abitazione dei suoceri.

Ciò avviene perché la natura del provvedimento di assegnazione risponde all’esigenza di tutela dell’interesse morale e spirituale della prole a mantenere l’habitat domestico affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.

In pratica, è il genitore collocatario a beneficiare dell’assegnazione della casa; da questo punto di vista, i figli maggiorenni non economicamente indipendenti sono, di fatto, equiparati ai minori.

Il coniuge non assegnatario non può quindi mandar via l’altro quando la prole ha raggiunto la maggiore età, se questa non lavora stabilmente.

Il mutamento di alcune condizioni può però determinare la perdita dell’assegnazione dell’immobile. Innanzitutto, ciò accade quando il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente.

Inoltre, il genitore può perdere il diritto all’assegnazione qualora il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, non continui gli studi e non cerchi un lavoro oppure, terminati gli studi, non si attivi per trovare un impiego.

In altre parole, se lo stato di inoccupazione del figlio maggiorenne dipende da una sua colpa, allora questi perde il diritto a essere mantenuto e, di conseguenza, il genitore collocatario perde il diritto all’assegnazione.

Il genitore può perdere il diritto all’assegnazione anche quando il figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, decida di non abitare più in casa, ad esempio perché va a studiare in un’altra città o all’estero, ponendo così fine alla convivenza con il genitore collocatario.

Occorre tuttavia fare una precisazione, soprattutto quando si tratti di andare a studiare in un’altra città. Può infatti accadere che, per questioni logistiche, il figlio si fermi solo temporaneamente a dormire altrove, magari affittando una stanza, ma poi ritorni durante il weekend a casa dal genitore, rimanendovi anche a dormire.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 8 luglio 2022, n. 21749), deve intendersi non cessata la convivenza con il genitore quando la casa, per il figlio, rimane il centro principale dei legami affettivi, cioè delle proprie relazioni sociali (amicizie, ecc.) e sentimentali.

Il genitore assegnatario può inoltre perdere il diritto all’assegnazione della casa familiare se si risposa o se inizia una stabile convivenza more uxorio, o se cessa di abitare stabilmente nella casa perché, ad esempio, per motivi di lavoro si trasferisce in un’altra città.

Ricapitolando. Il criterio in base al quale la casa viene assegnata è indipendente dalla proprietà dell’immobile, in quanto l’immobile è affidato al genitore collocatario, ossia a colui che vive insieme ai figli.

Pertanto, può spesso capitare che la casa sia di esclusiva proprietà del padre e che venga assegnata alla madre non proprietaria. Lo stesso dicasi qualora entrambi i coniugi (o conviventi) siano proprietari al 50% dell’immobile, in quanto il criterio rimane sempre lo stesso, ossia che la casa sia assegnata al genitore collocatario.

È inoltre irrilevante, ai fini dell’assegnazione, la presenza di un mutuo. Ad esempio, il padre che sia proprietario esclusivo della casa coniugale (o familiare) dovrà continuare a pagare per intero le rate del mutuo nonostante nella casa viva la madre insieme ai figli.

 
Pubblicato : 22 Aprile 2023 07:00