forum

Segreto professiona...
 
Notifiche
Cancella tutti

Segreto professionale medico: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
125 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 732
Noble Member Registered
Topic starter
 

Le ultime sentenze sulla divulgazione di notizie senza il consenso dell’interessato.

La rivelazione di segreto professionale, prevista e punita dall’articolo 622 del Codice penale, rientra tra i delitti contro la persona e, specificatamente, tra i delitti contro la inviolabilità dei segreti.

È punita la condotta di chi avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa oppure lo impiega a proprio o altrui profitto sempre che dal fatto possa derivarne nocumento. Può ricorrere la giusta causa ogni volta che vi sia un interesse preminente che impone o consente al professionista la rivelazione del segreto.

L’obbligo del professionista di fedeltà e di riservatezza non viene meno per il solo fatto che il destinatario della notizia segreta ne sia già a conoscenza, ma è soltanto la «notorietà» in senso proprio della notizia che può escludere che la comunicazione assuma significato penalistico, in quanto viene definitivamente meno il segreto da tutelare. Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze sul segreto professionale del medico.

Il giudizio di idoneità del medico competente

Il d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che il medico del lavoro debba eseguire visite periodiche per verificare l’idoneità o inidoneità del dipendente alle mansioni cui è assegnato. Gli esiti della visita sono coperti dal segreto professionale e pertanto non possono essere comunicati al datore di lavoro, né a terzi estranei al rapporto. Pertanto una volta ricevuto il giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente, non è compito del datore di lavoro effettuare ulteriori diagnosi e/o accertamenti medici più penetranti, né incombe sul datore di lavoro l’obbligo di modificare le mansioni o i turni o gli orari di lavoro se il giudizio di idoneità formulato dal medico interno è positivo.

Tribunale Frosinone sez. lav., 09/11/2021, n.1005

Quando non c’è violazione del segreto professionale?

Non sussiste alcuna violazione di segreto professionale qualora l’imputato comunichi una notizia a chi già la conosceva (nella specie, all’imputato ginecologo era stato contestato di avere rivelato circostanze riservate inerenti alla sfera sessuale e procreativa di un uomo; in particolare l’imputato, su richiesta di una sua paziente, moglie della persona offesa, in assenza di consenso dell’uomo, aveva rilasciato alla stessa un certificato medico con il quale forniva un resoconto della scarsa fertilità dell’ex marito, del ricorso suo e della allora moglie convivente alla inseminazione artificiale e del percorso di fecondazione assistita praticato dall’uomo e dalla moglie).

Cassazione penale sez. V, 26/11/2020, n.318

Azienda sanitaria: è soggetta al segreto professionale?

Deve prevalere il diritto della parte danneggiata ad avere un accertamento quanto mai pieno del fatto, senza che ragioni di riservatezza o d’altro genere, possano frapporvisi. Tanto più che non è chiamato a fornire notizie il medico, che, unico, potrebbe invocare il segreto professionale.

E’ invece chiamata la AUSL a esibire un documento ed essa non è tenuta nei confronti del medico ad alcun segreto professionale, perché questo vale, al contrario, a vincolare il professionista nei confronti della committente AUSL. Sicché, quest’ultima, contrariamente a quanto dedotto nell’istanza, non violerà, nell’ottemperare all’ordine di esibizione, alcun segreto professionale, che costituisce obbligo per il solo professionista, che qui non viene in alcun modo interpellato.

Tribunale Arezzo, 31/01/2017, n.123

Segreto professionale e protezione dei dati personali

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l’uso dei dati nell’ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale e al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Cassazione civile sez. I, 23/02/2016, n.3479

Rivelazione del segreto professionale

Il reato di rivelazione di dati sensibili, attinenti la sfera della salute, realizzato da un medico non concorre, ma assorbe per il principio di specialità, il reato di rivelazione di segreto professionale.

Cassazione penale sez. III, 20/04/2011, n.35296

Relazione del medico su una visita effettuata tempo prima sul paziente

Il medico che rediga una relazione-dichiarazione su una visita effettuata molto tempo prima su di un paziente (circa un anno) e divulghi tale documento senza il consenso dell’interessato, il quale – tra l’altro – non gliene aveva fatto espressa richiesta, oltre a commettere una grave violazione di una regola deontologica fondamentale, quale è il segreto professionale, viola anche la normativa a tutela della privacy.

Tribunale Milano, Sezione 10, Civile, Sentenza, 8/08/2003, n. 11369

Diffamazione commessa col mezzo della stampa

In materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa (art. 595 terzo comma cod. pen.), sussiste l`aggravante del fatto determinato quando la notizia diffusa non consiste – nella fattispecie – nella generica accusa di violazione del segreto professionale da parte del medico, ma si accompagna alla specifica indicazione della rivelazione di malattie ed affezioni (con riferimenti alle stesse cartelle cliniche) attribuita a ciascun paziente, di guisa che nel lettore dell`articolo venga a realizzarsi la concreta rappresentazione di un accadimento nella sua inconfondibile unicita`.

Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 7/08/1996, n. 7713

Violazione del segreto professionale da parte del medico

In materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa (art. 595 comma 3 c.p.), sussiste l’aggravante del fatto determinato quando la notizia diffusa non consiste – nella fattispecie – nella generica accusa di violazione del segreto professionale da parte del medico, ma si accompagna alla specifica indicazione della rivelazione di malattie ed affezioni (con riferimenti alle stesse cartelle cliniche) attribuita a ciascun paziente, di guisa che nel lettore dell’articolo venga a realizzarsi la concreta rappresentazione di un accadimento nella sua inconfondibile unicità.

Cassazione penale sez. V, 05/06/1996, n.7713

Diritto alla protezione del segreto medico

Il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione del segreto medico, che ne costituisce un aspetto, fanno parte dei diritti fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico comunitario.

Corte giustizia UE, 08/04/1992, n.62

Aspetto particolare del segreto professionale

La disposizione specifica dell’art. 95 legge 22 dicembre 1975 n. 685, in ordine all’anonimato, confermato dal successivo art. 96, di cui può beneficiare colui che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti costituisce un particolare aspetto del dovere deontologico del sanitario del segreto professionale che ha trovato esplicita considerazione nel secondo comma dell’art. 365 c. p. tale disposizione stabilisce un`espressa deroga all’obbligo del referto imposto dal primo comma quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 12/10/1987, n. 10621

Liberazione del medico dal segreto professionale

Seppure è possibile che nel conflitto fra salvaguardia dei diritti della persona e tutela generale della salute sia data la preminenza a quest’ultima anche attraverso la liberazione del medico dal segreto professionale, la valutazione della preminenza non può che derivare da una scelta di carattere politico affidata al solo legislatore nazionale ed attuata per il tramite dell’autorità statale (a mente dell’art. 27 comma 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833) in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

T.A.R., (Lazio) sez. I, 10/07/1989, n.1009

The post Segreto professionale medico: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 3 Gennaio 2023 05:00