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Se vengo offeso ma ho un account anonimo posso denunciare?

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(@angelo-greco)
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Offese online sui social o sui forum: chi ha un profilo senza nome e cognome può sporgere querela per diffamazione?

Offendere una persona su internet integra il reato di diffamazione aggravata. Ma che succede se il destinatario dell’insulto ha un profilo fake o utilizza un nickname? In questi casi ti chiederai probabilmente: se vengo offeso ma ho un account anonimo posso denunciare?

La risposta richiede la previa comprensione del reato di diffamazione, quali sono i presupposti e quando è possibile chiedere i danni.

Diffamazione online: quando scatta?

Il primo elemento affinché si possa parlare di diffamazione è l’uso di una terminologia che ecceda i limiti della libertà di critica e di espressione. Bisogna cioè impiegare un linguaggio rivolto a offendere l’altrui dignità morale, professionale o personale, anche se lo scopo è informare il pubblico di un comportamento immorale commesso da altri.

La Cassazione afferma che, per poter denunciare per diffamazione, è necessario che le parole usate dal reo superino i limiti della cosiddetta “continenza” ossia della moderazione a cui ciascuno, anche se animato da buoni propositi, deve adeguarsi.

Il secondo elemento della diffamazione è l’assenza della vittima nel momento in cui viene proferita l’offesa. Sul web ciò si traduce nel fatto che il destinatario del messaggio, nel momento stesso in cui questo viene pubblicato, non è connesso o comunque non può leggerlo “in diretta”.

L’ultimo requisito della diffamazione è la comunicazione con almeno due persone. Questo elemento ricorre sempre quando si scrive sui forum o sui social, anche se l’accesso è protetto da credenziali o ristretto agli amici.

In una chat, invece, la diffamazione presuppone che, oltre alla vittima e al reo, ci siano almeno altre due persone a leggere. Il destinatario dell’offesa, come anticipato sopra, non deve essere connesso nel momento di invio del messaggio.

Si può querelare per diffamazione se si usa un account falso?

Chi ha un account con un nome di fantasia (nickname) o che comunque non è il suo (profilo fake) non può denunciare le offese ricevute online. E ciò per la fin troppo banale considerazione che la diffamazione scatta solo se si offende la reputazione e l’onore di una persona ben definita. Tant’è vero che non si può parlare di essa quando l’insulto è riferito a un gruppo generico di persone (ad esempio «Tutti gli uomini sono dei porci») oppure a un soggetto non individuabile in modo certo e chiaro (ad esempio «È un gran farabutto quello che oggi ha parcheggiato in seconda fila impedendomi di uscire dal parcheggio»).

L’offesa che, seppur generica, consente di risalire al suo destinatario senza equivoci rientra invece nella diffamazione. Si pensi a una frase come: «Quelli che hanno vinto l’ultimo concorso in polizia dovrebbero ringraziare il santo protettore che li ha aiutati»; un’affermazione di questo tipo è diffamatoria perché, per quanto vaga, suggerisce a chi legge che l’assegnazione dei posti è stata fatta su raccomandazione.

Dunque, condizione essenziale del reato è la lesione del diritto alla reputazione, lesione che deve avvenire dinanzi al pubblico. E ciò perché elemento della fattispecie è rappresentare davanti a terzi un’immagine della vittima disdicevole sotto il profilo morale o professionale. Se questa raffigurazione manca perché i terzi non sono in grado di risalire all’identità della vittima, non ci sono né reato, né un danno. Di conseguenza, viene meno anche la possibilità di chiedere un risarcimento.

Come abbiamo già spiegato nell’articolo Insulti a un profilo social anonimo: è reato?, le ingiurie pubblicate contro un tale che si fa chiamare “Napoleone” o “Giulio Cesare” non costituiscono diffamazione.

Al contrario, sussiste diffamazione se le ingiurie pubblicate sono rivolte nei confronti di un account che, seppur utilizzi un nome di fantasia, consente di identificarne il titolare in maniera incontrovertibile. Si pensi al caso di un soggetto che, nell’ambito della propria cerchia di amici, sebbene ristretta, utilizzi sempre un nickname (“Er patata”) oppure a chi abbia un account social con un nome di fantasia, ma il cui volto e identità sono noti a tutti. In tali ipotesi, infatti, la comunità può risalire alla vittima, sicché è integrato il reato di diffamazione aggravata.

 
Pubblicato : 18 Luglio 2024 08:00