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Se rifiuti di firmare il verbale per violazione stradale

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(@mariano-acquaviva)
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La multa è valida anche se il trasgressore non ha firmato il verbale? Cosa succede se il conducente rifiuta di riceverlo?

La legge impone di contestare immediatamente le violazioni del codice della strada, a meno che ciò non sia assolutamente impossibile, come avviene ad esempio ogni volta che l’infrazione è rilevata con dispositivi elettronici (tutor, autovelox, ecc.). Cosa succede se, al momento della contestazione, il conducente rifiuta di firmare il verbale per violazione stradale? La notifica si intende ugualmente effettuata oppure occorre trasmettere il verbale a casa? Vediamo cosa prevedono la legge e la giurisprudenza.

Conducente rifiuta di firmare il verbale: che succede?

Con o senza la firma dell’automobilista, il verbale con la contestazione della contravvenzione, elevatagli dalla pattuglia della polizia per violazione del codice della strada, si considera ugualmente notificato con la consegna alle mani del conducente.

Se questi dovesse anche rifiutare di riceverlo, la multa gli verrebbe notificata a casa, con addebito delle spese di spedizione.

Risultato: l’opposizione del conducente non cambia nulla e la contravvenzione si considera ugualmente conosciuta.

Pertanto, se il trasgressore non abbia proposto opposizione contro il verbale di contestazione nei termini di legge, lo stesso deve ritenersi oramai inoppugnabile e definitivo.

Verbale non firmato: la cartella esattoriale è valida?

Secondo la giurisprudenza [1], l’automobilista non potrebbe opporsi contro la cartella esattoriale originata dal verbale non firmato dal trasgressore.

Infatti, come detto, indipendentemente dalla firma sul verbale, la consegna a mani dello stesso o la notifica a casa sono elementi sufficienti a far considerare il procedimento di contestazione regolare e valido.

Non è corretto ritenere la notifica della multa come mai avvenuta nei casi in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il verbale di contestazione, pur avendolo materialmente ritirato.

A tale proposito, la Suprema Corte [2], qualifica la consegna immediata della copia del verbale al trasgressore, rifiutatosi di sottoscriverla, come atto equipollente alla notifica del verbale e, come tale, pienamente valido ed efficace.

Pertanto, diligentemente il contravventore dal momento della consegna del verbale non deve far decorrere i giorni previsti dal vigente codice della strada per presentare opposizione alla sanzione amministrativa contestatagli.

 
Pubblicato : 23 Settembre 2023 17:30