Se lascio il fidanzato c’è un danno da pagare?
La rottura del fidanzamento e le regole da osservare per pretendere un risarcimento dei danni
Il fidanzamento è sempre un momento importante nella vita dei ragazzi e delle ragazze. Gli aspetti legali di questo tipo di rapporto interessano pochissimo tranne, forse, quando il rapporto si interrompe. E’ in quel momento traumatico che può sorgere la domanda: Se lascio il fidanzato c’è un danno da pagare? Fino a quando il rapporto funziona è chiaro che si pensa e si sogna un legame se non eterno quantomeno duraturo e sereno. Ma non sempre è così ed in qualche caso la rottura avviene non solo in modo drastico, ma anche a seguito della scoperta di un tradimento. In qualunque modo il fidanzamento si interrompa, può sorgere il dilemma su come regolare i rapporti, soprattutto di tipo patrimoniale, che sono nati tra i due fidanzati. Nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere verificheremo, dal punto di vista legale, la rottura del fidanzamento e le sue conseguenze sul patrimonio degli ex fidanzati. Più nel dettaglio analizzeremo se e quando la rottura del fidanzamento possa legittimare una richiesta di risarcimento dei danni. In altri termini capiremo se ed in quali circostanze il venir meno del legame tra due fidanzati può dar modo ad uno di essi di chiedere all’altro il risarcimento dei danni. Ci soffermeremo anche sulla tipologia di danni che potranno essere eventualmente domandati all’ex a seguito della fine del rapporto.
Cosa si intendere per promessa di matrimonio?
Sotto il profilo legale, il fidanzamento produce effetti solamente dopo che i due fidanzati si sono scambiati la cosiddetta promessa di matrimonio.
Senza promessa di matrimonio in nessun caso la fine del fidanzamento potrà obbligare uno dei due fidanzati a risarcire l’altro e i due non saranno mai obbligati a restituirsi i doni fino ad allora scambiati.
Vediamo allora cos’è la promessa di matrimonio.
Essa è la promessa che i fidanzati si fanno di unirsi in matrimonio.
La promessa si può fare verbalmente oppure in modo più formale con un atto pubblico o con una scrittura privata.
Per garantire la libertà delle persone di sposarsi o no, per legge [1] la promessa di matrimonio, in qualsiasi forma sia stata fatta (verbalmente o per iscritto), non vincola i fidanzati a sposarsi e non li obbliga neanche a fare quello che si erano impegnati a fare nel caso in cui la promessa non fosse stata adempiuta.
Vedremo però nel capitolo successivo che la rottura del fidanzamento senza giustificato motivo può generare l’obbligo del fidanzato che si sia rifiutato di sposarsi a risarcire alcuni danni.
Sempre, in caso di promessa di matrimonio non rispettata (per qualsiasi motivo il matrimonio non sia stato celebrato), i fidanzati sono entrambi obbligati a restituire all’ex partner i regali fatti a causa della promessa di matrimonio (occorre però che la domanda di restituzione sia fatta entro un anno dal giorno del rifiuto di sposarsi oppure dal giorno del decesso di uno dei fidanzati) [2].
Se dopo la promessa di matrimonio i fidanzati si fanno dei regali proprio a causa della promessa, quei regali, in caso di rottura del fidanzamento, andranno restituiti su richiesta qualsiasi sia la ragione delle mancate nozze non furono
La promessa di matrimonio può farsi per iscritto o anche verbalmente
Quali danni risarcisce il fidanzato che rifiuta di sposarsi?
La legge [3] stabilisce pure che il fidanzato che senza che ci sia un motivo giustificato rompe il fidanzamento e si rifiuta di sposarsi dopo che fu fatta la promessa, è obbligato a risarcire le spese che l’ex ha sostenuto e gli obblighi che ha assunto a causa di quella promessa.
Questo obbligo di risarcimento sussiste:
- solo se la promessa avvenne con scrittura privata o con atto pubblico;
- anche per il fidanzato che per sua colpa ha dato all’altro un valido motivo per non sposarsi;
- soltanto se la richiesta di risarcimento è fatta entro il termine di un anno da quando ci fu il rifiuto di celebrare il matrimonio.
Se un fidanzato tradisce l’altro dopo la promessa di matrimonio e quest’ultimo non vuole più sposarsi, il fidanzato infedele dovrà risarcire le spese fatte dall’altro a causa della promessa di matrimonio come possono essere quelle per l’abito, le fedi, l’acconto per la sala ricevimenti
La rottura senza valido motivo del fidanzamento impone di risarcire i danni
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