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Se la striscia di divieto di sosta a terra è poco visibile

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(@redazione)
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Segnaletica orizzontale: è valida la multa se la striscia sulla strada è poco visibile e usurata?

La manutenzione delle strade non riguarda solo il manto dell’asfalto ma anche la cosiddetta segnaletica “orizzontale” ossia le strisce bianche, blu e gialle che vengono tracciate dall’amministrazione per regolare la circolazione e le aree di parcheggio. Ma che succede se queste ultime non sono ben visibili perché ormai sbiadite dal tempo e dai numerosi interventi di riparazione?

Ad esempio, è valida la multa se la striscia di divieto di sosta a terra è poco visibile? Sulla questione è più volte intervenuta la giurisprudenza. Il principio applicato è abbastanza semplice e intuibile.

Partiamo dal concetto che la segnaletica stradale deve essere sempre visibile affinché la contravvenzione, in caso di infrazione, sia valida. Tuttavia se la prescrizione è già contenuta nel codice della strada, la riconoscibilità del cartello è del tutto indifferente.

Facciamo un esempio: il codice della strada pone a 50 km/h il limite di velocità nelle strade urbane. Dunque, se anche il segnale che ribadisce tale prescrizione dovesse essere oscurato, l’automobilista indisciplinato è ugualmente multabile.

Ora poniamo il caso di una segnaletica orizzontale – quella cioè disegnata sull’asfalto – che sia “incompatibile” con quella verticale ((ossia i cartelli posti sul ciglio della strada e sorretti dai relativi pali). È tipico il caso della presenza di strisce bianche sbiadite sulla strada, per segnalare un’area di parcheggio, pur a fronte di un cartello di divieto di sosta posto a margine del marciapiedi. Ebbene, secondo la Cassazione (sent. n. 24779/2017) la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale se tra le due c’è incompatibilità.

In tale occasione la Corte ha precisato che, in materia di individuazione delle aree nelle quali la sosta è a pagamento, risulta sufficiente l’indicazione risultante dal cartello, in quanto la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima sia contraddittoria in quanto siano assenti o sbiaditi i segnali presenti sull’asfalto.

Così, se c’è il cartello che prescrive il pagamento della sosta, non importa se le strisce sull’asfalto non siano blu o siano poco visibili.

E lo stesso dicasi nel caso di strisce gialle per disabili: quando le linee sull’asfalto che definiscono l’area di divieto di sosta sono poco o per niente visibili, la multa è ugualmente valida si vi è una segnaletica “verticale”.

La Cassazione (sent. n. 339/2012), infatti, ha chiarito che, laddove il tempo o l’usura abbiano cancellato la linea a terra di divieto di sosta, è sufficiente la presenza della relativa segnaletica verticale affinché al conducente sia elevato il verbale di contestazione.

In questo caso la Corte ha detto che nel giudizio di opposizione al verbale di contestazione dell’infrazione per sosta nello spazio riservato a veicoli per persone invalide, promosso per irregolarità della segnaletica orizzontale, l’inesistenza o la scarsa visibilità delle strisce delimitanti l’area di sosta non sono condizioni di per sé sufficienti per l’annullamento della multa se, sul luogo, sussiste la corrispondente segnaletica verticale di divieto le cui prescrizioni prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.

L’articolo 38 del codice della strada prevede, in questi casi, la prevalenza della segnalazione di divieto “verticale” su quella orizzontale, soggetta a facile deperimento.

Inutile quindi fare i furbi. L’automobilista che non voglia incorrere nelle sanzioni dovrà controllare non solo a terra.

La vicenda

La decisione della Cassazione sopra menzionata (la n. 24779/17), nel confermare un principio giurisprudenziale noto ed utilizzato in fattispecie diverse dalla presente, assume particolare interesse in ragione del fatto che accade di frequente quanto avvenuto nel caso sottoposto all’esame della Corte.

In particolare, è risultato che il proprietario del veicolo, al quale era stato notificato verbale di accertamento di violazione per aver sostato in area nella quale era previsto il pagamento senza aver esposto la documentazione probatoria del pagamento medesimo, aveva proposto opposizione in ragione del fatto che lo stallo nel quale aveva parcheggiato non era delimitato da strisce blu, le quali sembravano risultare completamente assenti.

La Corte però, nel ribadire il principio di cui alla massima, ha precisato come nella fase di merito fosse incontestabilmente emerso come nella zona vi fosse segnaletica stradale verticale indicativa della sosta a pagamento, con i parametri di fasce orarie e importo della tariffa applicata alla sosta dei veicoli.

Da tali evidenze fattuali la Corte ha dedotto, in conformità alla giurisprudenza uniforme (si veda, sul punto, Cass. civ., 14 ottobre 2009, n. 21883, inedita), la sufficienza del cartello a documentare la disciplina dell’area, pur in assenza o contraddittoria «interpretazione» della segnaletica orizzontale eventualmente presente.

 
Pubblicato : 6 Dicembre 2023 07:33