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Se il debitore non paga, come calcolo gli interessi?

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(@angelo-forte)
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Gestisco una sas che effettua servizi di pulizia. Come calcolo gli interessi se un condominio non paga le fatture per il lavoro svolto?

Iniziamo dicendo che gli interessi moratori sono gli interessi dovuti dal debitore che sia in ritardo nell’adempimento della sua prestazione (così dispone l’articolo 1224 del Codice civile).

Pertanto, per poter addebitare interessi moratori occorre che il debitore sia effettivamente in ritardo, cioè che sia scaduto il termine che le parti avevano concordato per l’effettuazione della prestazione (nel suo caso occorre, per poter addebitare al condominio gli interessi moratori, che risulti scaduto il termine convenuto tra le parti per il pagamento dei servizi di pulizia resi dalla sas al condominio).

Dall’allegato da lei inviato (trattasi di preventivo degli importi dovuti per i servizi prestati dalla sas) risulta che la sas ha chiesto di eseguire il pagamento con bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura, ma non è indicato un termine di pagamento che il condominio, accettando il preventivo, si sia obbligato a rispettare.

Quando non è stabilito un termine per l’esecuzione della prestazione (cioè per il pagamento dell’importo dovuto, nel suo caso), l’articolo 1183 del Codice civile stabilisce che il creditore (la sas) può esigere immediatamente la prestazione che gli è dovuta, cioè può esigere (con apposita richiesta) che il pagamento avvenga immediatamente.

Tenuto conto di quanto appena detto la sas, se vuol correttamente seguire l’iter stabilito dalla legge, deve:

  • innanzitutto formalizzare, anche nella fattura stessa che invia al condominio, la richiesta di immediato pagamento dell’importo dovuto;
  • una volta che la fattura contenente esplicita richiesta di immediato pagamento sia stata comunicata al condominio, essa è idonea, ove mancasse poi il pagamento, a far decorrere a favore della sas gli interessi moratori per il ritardato pagamento.

Perciò gli interessi moratori a favore della sas potranno decorrere dal giorno in cui verrà recapitata al condominio la richiesta di pagamento dell’importo dovuto (richiesta che, mi ripeto, può essere contenuta anche direttamente in fattura).

Ma in che misura saranno dovuti dal condominio gli interessi moratori a partire dal giorno in cui, non essendoci poi l’immediato bonifico, esso avrà ricevuto la fattura contenente esplicita richiesta di pagamento?

L’articolo 1224 del Codice civile stabilisce che:

  • dal giorno della mora (cioè dal giorno in cui al condominio viene recapitata la fattura con richiesta di pagamento poi non seguita immediatamente dal bonifico) sono dovuti dal debitore gli interessi legali (che sono fissati al 5% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell’articolo 1284, 1° comma, del Codice civile).

Tuttavia l’articolo 1284, 3° comma, del Codice civile, aggiunge che:

  • le parti possono, per iscritto, stabilire gli interessi in misura superiore a quella legale.

Pertanto, se il condominio ha accettato in forma scritta l’applicazione delle norme relative agli interessi moratori per le transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2002, si applicherà il tasso di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 per il calcolo degli interessi moratori per il ritardo del condominio stesso nel pagamento degli importi dovuti alla sas e da questa richiestigli con fattura (contenente esplicita richiesta di pagamento).

Normalmente le norme sugli interessi moratori per le transazioni commerciali (contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2002) non si applicano nelle transazioni fra imprese e privati, ma se il soggetto privato (come il condominio) accetta per iscritto un tasso di interesse superiore a quello legale (ad esempio quello di cui al decreto n. 231 del 2002), questo tasso sarà legittimamente applicabile.

Occorrerà quindi che la sas abbia la prova scritta dell’accettazione da parte del condominio della determinazione del tasso di interesse stabilito dal decreto n. 231; se questa prova scritta dovesse mancare, la sas potrà applicare, per il calcolo degli interessi moratori, il tasso legale (oggi al 5% annuo in base all’articolo 1284, 1° comma, del Codice civile).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 11 Marzo 2023 08:15